CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19636/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Visto il provvedimento impugnato, datato 3.6.2024, con cui la Corte d'Appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in privata dimora, rideterminando la pena nei suoi confronti in adesione all'accordo delle parti (anni 2 e mesi 4 e giorni 20 di reclusione, oltre a 600 euro di multa), esclusa la recidiva. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso avverso la citata sentenza d'appello proposto dall'imputato, tramite il difensore di fiducia, con cui si denuncia carenza ed illogicità della motivazione della sentenza d'appello, ritenendo non adeguatamente argomentata la dosimetria sanzionatoria, con riguardo ai parametri dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile. Infatti, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tranne che nei casi di illegalità. Invero, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all'omologo istituto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzionatorio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (per usare l'espressione del massimo collegio nomofilattico). Ancora può aggiungersi, a riprova della manifesta infondatezza e dell'inammissibilità del ricorso, che il giudice di appello, non ha altra scelta se non quella tra conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, in ossequio alla previsione espressa dal terzo comma dell'art. 599 cod. proc. pen., secondo un principio che questa Corte aveva già affermato, in tema di cd. patteggiamento in appello, ritenendo vincolante per il giudice la pena finale nella sua integrità (cfr. Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676; vedi anche Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).Dunque, il profilo di censura riferito alla carenza di motivazione quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non avendo avuto ricadute sulla misura legale della pena finale inflitta, neppure messa in discussione dal difensore. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d