CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17392/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e considerato che esso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi sono la riproduzione dei cahíers de doléances presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi con il ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato, in relazione alla condotta tenuta dall'Azoitei, che egli ha conseguito la desistenza della persona offesa solo a mezzo della propria presenza minacciosa (cfr. pg. 4 della sentanza), quanto meno in via implicita ed in base alle circostanze in cui il fatto si è sviluppato (con la avulsione di tre denti a seguito dell'aggressione subita); quanto alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen. la valutazione della Corte, non manifestamente illogica, dato il ruolo del ricorrente nel frangente, per portare a compimento lo spossessamento della vittima, rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, non sindacabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore I