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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17006/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 giugno 1975 avverso la sentenza emessa il 17/05/2023 dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto delle note scritte articolate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Avellino, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata, legale rappresentante della fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e ha rideterminato la durata delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale.

2. La difesa, con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A), lamenta che, con argomentazione contraddittoria, la corte territoriale ha ravvisato il dolo del delitto sul presupposto che l'imputata, la quale ricopriva solo formalmente l'incarico di amministratore della società di capitali, avesse assunto un ruolo attivo nella gestione della stessa, avendo avuto conoscenza della destinazione dell'attivo al saldo di debiti, così, di fatto, sostituendosi al padre nella reale gestione e amministrazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa dal tribunale.

I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Dal corpo motivazionale delle pronunce di merito, si evince che l'imputata, amministratore formale della società, di fatto amministrata e gestita dal padre, a fronte del mancato reperimento delle poste attive indicate in bilancio e, evidentemente, dell'assenza di documentazione comprovante la destinazione del patrimonio agli scopi societari, ebbe a spiegare che l'attivo era stato destinato al saldo dei debiti maturati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti di altre società.

4. Da tale argomentazione la difesa ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, ,ipsPc-eCe. ~accertato che l'incarico di legale rappresentante della fallita ricoperto dall'imputata era meramente formale - in quanto, di fatto, la gestione e amministrazione era svolta dal padre - non sarebbe stato possibile attribuirle la responsabilità in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A).

5. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713).

6. Ciò posto, tuttavia, nel caso di specie, in cui è emersa la consapevolezza dell'imputata in merito alla condotta distrattiva - consistita nella destinazione dell'attivo al saldo dei debiti maturati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti di altre società -, correttamente i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A), sostanzialmente evidenziando l'irrilevanza del ruolo di amministratore esclusivamente formale ricoperto.

7. Invero, la censura articolata dalla difesa non si confronta con la logica e corretta argomentazione resa dai giudici di merito che, proprio dalla circostanza che l'imputata ebbe a rivelare la sorte dell'attivo - destinato al saldo dei debiti maturati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti di altre società -, hanno desunto che la stessa fosse consapevole di quanto avveniva all'interno della gestione societaria e, dunque, della non corretta movimentazione del patrimonio da parte del padre, amministratore di fatto, omettendo di porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, accettando il rischio del loro verificarsi.

8. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 giugno 1975 avverso la sentenza emessa il 17/05/2023 dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto delle note scritte articolate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale di Avellino, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata, legale rappresentante della fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e ha rideterminato la durata delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale. 2. La difesa, con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A), lamenta che, con argomentazione contraddittoria, la corte territoriale ha ravvisato il dolo del delitto sul presupposto che l'imputata, la quale ricopriva solo formalmente l'incarico di amministratore della società di capitali, avesse assunto un ruolo attivo nella gestione della stessa, avendo avuto conoscenza della destinazione dell'attivo al saldo di debiti, così, di fatto, sostituendosi al padre nella reale gestione e amministrazione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa dal tribunale. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Dal corpo motivazionale delle pronunce di merito, si evince che l'imputata, amministratore formale della società, di fatto amministrata e gestita dal padre, a fronte del mancato reperimento delle poste attive indicate in bilancio e, evidentemente, dell'assenza di documentazione comprovante la destinazione del patrimonio agli scopi societari, ebbe a spiegare che l'attivo era stato destinato al saldo dei debiti maturati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti di altre società. 4. Da tale argomentazione la difesa ha dedotto la contraddittorietà della motivazione, ,ipsPc-eCe. ~accertato che l'incarico di legale rappresentante della fallita ricoperto dall'imputata era meramente formale - in quanto, di fatto, la gestione e amministrazione era svolta dal padre - non sarebbe stato possibile attribuirle la responsabilità in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A). 5. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713). 6. Ciò posto, tuttavia, nel caso di specie, in cui è emersa la consapevolezza dell'imputata in merito alla condotta distrattiva - consistita nella destinazione dell'attivo al saldo dei debiti maturati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti di altre società -, correttamente i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A), sostanzialmente evidenziando l'irrilevanza del ruolo di amministratore esclusivamente formale ricoperto. 7. Invero, la censura articolata dalla difesa non si confronta con la logica e corretta argomentazione resa dai giudici di merito che, proprio dalla circostanza che l'imputata ebbe a rivelare la sorte dell'attivo - destinato al saldo dei debiti maturati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." nei confronti di altre società -, hanno desunto che la stessa fosse consapevole di quanto avveniva all'interno della gestione societaria e, dunque, della non corretta movimentazione del patrimonio da parte del padre, amministratore di fatto, omettendo di porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, accettando il rischio del loro verificarsi. 8. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrent
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