Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21664/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 12.12.2018, irrevocabile dal 22.3.2019; con la medesima pronuncia, il suddetto Tribunale concedeva, invece, al Cardile la misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione e violazione degli artt., 27 e 32 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione richiamando i precedenti penali del condannato, le informazioni della Questura di Messina e i contenuti della relazione dell'U.E.P.E. e ritenendo che il condannato non fosse meritevole della concessione della più ampia misura alternativa considerata l'assenza di un progetto di reinserimento esterno (cfr. pag. 1 e 2).

Nel contempo, la decisione impugnata, avendo concesso al Cardile la detenzione domiciliare ha correttamente applicato il principio della c.d. gradualità delle misure alternative.

A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso, in parte, riproducono profili già valutati e disattesi con adeguati argomenti dal giudice del merito e, in parte, si risolvono sostanzialmente in censure in fatto, che non possono essere prese in considerazione nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Messina del 12.12.2018, irrevocabile dal 22.3.2019; con la medesima pronuncia, il suddetto Tribunale concedeva, invece, al Cardile la misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione e violazione degli artt., 27 e 32 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione richiamando i precedenti penali del condannato, le informazioni della Questura di Messina e i contenuti della relazione dell'U.E.P.E. e ritenendo che il condannato non fosse meritevole della concessione della più ampia misura alternativa considerata l'assenza di un progetto di reinserimento esterno (cfr. pag. 1 e 2). Nel contempo, la decisione impugnata, avendo concesso al Cardile la detenzione domiciliare ha correttamente applicato il principio della c.d. gradualità delle misure alternative. A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso, in parte, riproducono profili già valutati e disattesi con adeguati argomenti dal giudice del merito e, in parte, si risolvono sostanzialmente in censure in fatto, che non possono essere prese in considerazione nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOS
Sentenza Cassazione n. 21664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris