CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\ N NN, N Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen. in relazione all'oggetto della condotta, è manifestamente infondato, posto che la Corte distrettuale ha motivato congruamente sul punto, rilevando che i cassonetti oggetto del tentato furto non erano privi di intrinseco valore economico in ragione del materiale costruttivo, come confermato dal fatto che l'area all'interno della quale si trovavano era dotata di un servizio di guardiania (anche se non attivo al momento del fatto) e che presso tale area si era presentato più volte il coimputato [OSCURATO:PERSONA], dedito professionalmente alla raccolta di materiale metallico. Ritenuto che il secondo motivo, che contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, è inammissibile, in quanto non risulta proposto con i motivi di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (il che preclude la rilevabilità della prescrizione del reato che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata: Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de