Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2022
ECLI:EU:T:2022:245
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0392_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022 – Flašker / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑392/20)
«Aiuti di Stato – Misure concesse dalla Slovenia a una rete di farmacie comunali – Fase di esame preliminare – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato e, eventualmente, la sussistenza di aiuti esistenti – Decisione adottata senza avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Serie difficoltà»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Fase di esame preliminare – Obbligo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA] – Portata
(Art. 108, § 3, TFUE; Regolamento del Consiglio n. 2015/1589, art. 12, n. 1)
(v. punto 30)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Fase di esame preliminare – Obbligo di concludere tale fase con una decisione – Portata – Decisione che dichiara la natura di aiuto esistente della misura in questione – Decisione che contiene il rifiuto implicito di avviare il procedimento formale – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 108, § § 1 e 2, TFUE; Regolamento del Consiglio n. 2015/1589, artt. 4, nn. 2-4, e 15, n. 1)
(v. punti 31-34)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Artt. 107 e 108, § § 2 e 3, TFUE; Regolamento del Consiglio n. 2015/1589, art. 4, nn. 3 e 4)
(v. punti 35, 36, 43, 47-56)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Impossibilità per un ricorrente che ha partecipato al procedimento di esame preliminare di avvalersi, a sostegno del proprio ricorso, di elementi di fatto non presentati durante tale procedimento
(Articolo 108 TFUE)
(v. punti 42, 44)
Dispositivo
1)
La decisione C(2020) 1724 final della [OSCURATO:PERSONA], del 24 marzo 2020, che conclude l’esame delle misure riguardanti la farmacia pubblica [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle regole relative agli aiuti di Stato contenute agli articoli 107 e 108 TFUE [caso SA.43546 (2016/FC) — Slovenia], è annullata nella parte in cui riguarda le attività gestite dalla [OSCURATO:PERSONA].
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute da Petra Flašker.
3)
La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese.