CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria, peraltro tardiva, con i quali si eccepisce la violazione del diritto di difesa, l'erronea applicazione dell'art. 388 cod. pen. e il vizio di motivazione, sono del tutto infondati e meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con corrette argomentazioni dai giudici di merito; rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo al quale la Corte ha fornito risposta corretta, respingendo l'istanza di rinvio formulata dal difensore per adesione all'astensione di categoria dalle udienze, non trattandosi di procedimento a trattazione orale, bensì a trattazione scritta senza la presenza delle parti, che, infatti, avevano depositato conclusioni scritte (v. pag. 2); che gli ulteriori motivi sono del tutto infondati a fronte della motivazione resa che dà ampiamente atto della inconsistenza della tesi difensiva, riproposta nel ricorso, attesa la mancata produzione di documentazione e fatture originali e la consapevole violazione dei doveri di custodia impostigli (pag. 2-3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere e