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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05205/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26693del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Messina ([OSCURATO:PERSONA] 00081730830), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Messina via [OSCURATO:PERSONA] n. 176 rappresentata e difesa giusta procura speciale apposta in calce al presente ricorso a tutti gli effetti dell’art. 83 c.p.c. e determina generale n. 848 del 03.11.2022, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nino Cappadona del Foro di Messina (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:TELEFONO] –P.E.C.: avv.antoninocappadona @ pec.giuffre.it, iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione in data 21 ottobre 2022), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 77 è elettiva- mente domiciliata.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], n.

Roma il 16.02.73 ([OSCURATO:PERSONA] 73B16 H501N); [OSCURATO:PERSONA] n.

Roma il 26.07.74 ([OSCURATO:PERSONA] 74L66 H501J); [OSCURATO:PERSONA], n.

Roma il 10.07.78 ([OSCURATO:PERSONA] 78L10 H501U), [OSCURATO:PERSONA], n.

Roma il 25.07.79 ([OSCURATO:PERSONA] 79L25 H501J) - già costituitisi in prosecuzione nel Giudizio R.G. 568/18 Corte d’Appello di Messina nella loro qualità di Eredi della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] (appellante in riassunzione) - tutti elett.te dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 61 nello Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C03 H501J - [OSCURATO:TELEFONO] - pec: riccar- doriva @ ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende giu- sta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio costituente parte integrante del controricorso.

Controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA], Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Comune di Messina.

Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n° 563 deposi- tata il 5 settembre 2022.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha con- cluso per la reiezione del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’appaltatore IT.IN. (in proprio e quale mandataria dell’Ati co- stituito tra la IT.IN stessa e altre tre imprese: Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), convenne davanti al tri- bunale di Messina il committente I.a.c.p., chiedendone la condanna al pagamento di alcune riserve nell’appalto pubblico stipulato nel 1990 per la realizzazione di duecentodieci alloggi in quella città, vil- laggio Bordonaro.

Il tribunale disattendeva la domanda, ma il credito della IT.IN. venne riconosciuto dalla Corte d’appello con sentenza n° 187 del 29 marzo 2016, sebbene nella minor somma di euro 2.811.028,15.

Nel giudizio di secondo grado era intervenuta [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria della quota parte del credito spettante alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. (pari al 25% del totale), dopo lo scioglimento dell’Ati tra le quattro imprese. [OSCURATO:PERSONA], onde comprovare la sua legittimazione, aveva prodotto una “cessione solutoria” da parte del fallimento IT.IN. in suo favo- re.

La Corte d’appello, con la sentenza sopra menzionata, aveva rite- nuto di dichiarare cessata la materia del contendere tra la Monari ed il fallimento in virtù della predetta “cessione”. 2.-Su ricorso principale ed incidentale di tutte le parti, questa Cor- te – per quello che qui ancora rileva – con ordinanza n° 11697/2018, dopo aver rigettato tutti gli altri gravami hinc et inde proposti, accoglieva il terzo motivo di ricorso incidentale proposto dalla Monari avverso la sentenza n°

187. Lamentava, infatti, quest’ultima di essersi vista negare la condanna dello I.a.c.p. al pagamento della sua quota di credito per effetto della dichiarata cessazione della materia del contendere.

Osservava questa Corte che la dichiarata cessazione della materia del contendere era stata riferita ad un atto di transazione di cui la sentenza impugnata non chiariva lo specifico contenuto né spiega- va per quale ragione la Monari avrebbe rinunciato alla quota spet- tantele del credito vantato verso lo IACP, risultando, inoltre, poco comprensibile l'affermazione secondo la quale il predetto accordo avrebbe avuto "effetto in sede di riscossione delle somme".

Questa parte della motivazione della sentenza impugnata era, dun- que, perplessa e quindi sindacabile in sede di legittimità, a norma del novellato art. 360 n° 5 cod. proc. civ. come dedotto dalla Mona- ri. 3.- [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Messina, il quale – dopo il decesso della riassumente (avvenuto prima della celebrazione della prima udienza) – veniva proseguito dagli eredi, signori Micheletta indicati in intestazione.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del rinvio (oltre a di- chiarare il sopravvenuto difetto di interesse della Monari e dei suoi eredi all’azione ed a proseguire oltre nella domanda) respingeva l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dallo I.a.c.p. in comparsa conclusionale in quanto tardiva (ex art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n° 69/2009).

L’eccezione predetta, inoltre, era stata avanzata sull’erroneo pre- supposto che i fratelli Micheletta non fossero eredi della Monari, ma solo suoi successori a titolo particolare, e che, pertanto, non aves- sero legittimazione a proseguire il giudizio in luogo della de cuius.

Al contrario, nella scheda testamentaria il credito della Monari ver- so lo I.a.c.p. era stato lasciato ai suoi quattro figli e tale assegna- zione conteneva una istituzione ereditaria ai sensi dell’art. 588 cod. civ.

La Corte respingeva, infine, l’eccezione di compensazione formulata dallo I.a.c.p., con la quale quest’ultimo intendeva compensare il credito della Monari col suo controcredito di euro 1.982.422,50, de- rivante da altra e separata sentenza della Corte di appello di Messi- na (n° 215 del 26 aprile 2016), mancando la prova del passaggio in giudicato di tale decisione e, dunque, la certezza del controcredito stesso. 4.- Ricorre per cassazione avverso tale decisione l’Istituto autono- mo, affidando il gravame a due motivi.

Resistono i Micheletta, che concludono per il rigetto dell’impugnazione.

Le altre parti dei precedenti giudizi (menzionate in intestazione) sono rimaste intimate.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Il Procuratore generale e i ricorrenti hanno depositato, rispettiva- mente, la requisitoria e le memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo mezzo l’Istituto lamenta la “ nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del prin- cipio del contraddittorio in relazione all’art. 102. c.p.c.”.

La Corte avrebbe omesso di rilevare l’assenza in giudizio di un liti- sconsorte necessario, ossia del signor [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Monari ed erede, come desumibile dalla scheda testamenta- ria.

Il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che unicamente i quattro figli della Monari fossero stati istituiti eredi ex art. 588 cod. civ.

Al contrario, col testamento la de cuius avrebbe destinato l’intero patrimonio sia ai figli che al coniuge, assegnatario della sola legit- tima.

Inoltre, il fatto che nella scheda testamentaria la Monari avesse la- sciato il credito litigioso solo ai figli non escludeva che una parte di esso dovesse essere poi devoluta al coniuge. 6.-Il mezzo è infondato.

Anzitutto la questione della partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA]- cheletta venne posta davanti alla Corte d’appello in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. solo ai fini dell’eccezione di estinzione del giudizio, che, a dire dello I.a.c.p., avrebbe dovuto essere rias- sunto da tutti i coeredi.

Tale eccezione venne respinta, come già detto nella precedente parte narrativa, sul rilievo della sua tardività, essendo stata formu- lata solo nella comparsa conclusionale e dovendo, per contro, esse- re eccepita nella prima udienza del giudizio di rinvio.

Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dal ricor- rente, con la conseguenza che l’eccezione di estinzione del giudizio deve ritenersi definitivamente respinta, come pure deve ritenersi definitivamente accertato che i Micheletta, compreso Saverio, sono tutti eredi e non successori a titolo particolare.

Ora, però, nella presente sede lo I.a.c.p. propone la questione sot- to un diverso profilo, cioè quello della mancanza di un litisconsorte necessario.

Sebbene l’integrità del contraddittorio debba essere accertata d’ufficio anche in sede di legittimità, il mezzo è comunque destitui- to di pregio.

Infatti, come ben argomenta il Procuratore generale, l’attribuzione del credito ai quattro figli costituisce una parziale divisio inter libe- ros(art. 734 cod. civ.), donde la mancanza di una comunione ere- ditaria tra coniuge della Monari e figli.

Ma anche predicando la sussistenza di tale comunione (tra figli e coniuge), il motivo non sarebbe accoglibile.

È, infatti, noto che i crediti del de cuius, quale quello della Monari per cui è oggi causa, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

Ne discende, secondo l’orientamento di questa Corte (ex multis: Cass., sez.

III. 18 aprile 2024, n° 563) che ciascuno dei parteci- panti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far va- lere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei con- fronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interes- se all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito: facoltà che qui lo I.a.c.p. non ha, però esercitato. 7.- Col secondo motivo – rubricato “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, in rela- zione all’art. 2909 c.c. violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, in relazione all’art. 1243 c.c. e 112 c.p.c.” –lo I.a.c.p. deduce che l’eccezione di compensazione venne respinta dalla Corte territoriale sul rilievo della mancanza di certez- za del controcredito.

In realtà la sentenza della Corte d’appello che accertava il contro- credito dello I.a.c.p. era stata emessa all’esito dell’impugnazione della sentenza del primo grado pronunciata tra lo stesso I.a.c.p., attore, che chiedeva la condanna solidale di Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (dante causa della Monari), convenuti, al risarcimento dei danni per gravi violazioni contrattuali dell’appalto.

Tale sentenza di primo grado era stata impugnata solo da Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA] ed era, pertanto, passata in giudicato quanto agli altri coobbligati solidali, tra i quali la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, la sua avente causa, [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, quel contenzioso era stato definito da questa Corte con l’ordinanza n° 12483/2012, legittimamente prodotta sub doc. n° 25 nel presente giudizio di legittimità, e la sentenza di secondo grado era, pertanto, passata in giudicato. 8.-Il mezzo è inammissibile.

Anzitutto, come correttamente rileva il Procuratore generale, il ca- rattere chiuso del giudizio di rinvio preclude la possibilità di solleva- re, in quella sede e per la prima volta, eccezione di compensazione (Cass., sez.

VI-3, 23 marzo 2017, n° 7506).

Secondariamente, la questione della compensazione involge giudizi di fatto in quanto essa ha luogo quando i due creditori siano titolari di un credito e di un controcredito omogenei, liquidi ed esigibili.

Nel presente giudizio, pertanto, il ricorrente – a tutto concedere – oltre a dimostrare la certezza del suo controcredito, avrebbe dovu- to anche precisare quando i due opposti crediti sono venuti a sca- denza e riportare, per il principio di autosufficienza, il luogo ed il tempo processuali di allegazione di tale circostanza.

Da ultimo, il ricorrente avrebbe anche dovuto chiarire perché il cre- dito della Monari sarebbe compensabile con un suo controcredito vantano (non verso la de cuius, ma) verso altri soggetti, ossia la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].

Ciò non è avvenuto e tali carenze rendono il mezzo inammissibile. 9.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti eredi Micheletta.

Non occorre, invece, provvedere sulle spese predette nel rapporto tra I.a.c.p. e gli altri soggetti rimasti intimati, in ragione della loro mancata costituzione nella presente fase processuale.

Per la liquidazione delle spese – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (pari alla quota di credito azionata) – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti eredi Mi- cheletta, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ra- gione del 15%, oltre al c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 26693del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Messina ([OSCURATO:PERSONA] 00081730830), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede in Messina via [OSCURATO:PERSONA] n. 176 rappresentata e difesa giusta procura speciale apposta in calce al presente ricorso a tutti gli effetti dell’art. 83 c.p.c. e determina generale n. 848 del 03.11.2022, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nino Cappadona del Foro di Messina (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:TELEFONO] –P.E.C.: avv.antoninocappadona @ pec.giuffre.it, iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione in data 21 ottobre 2022), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 77 è elettiva- mente domiciliata. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], n. Roma il 16.02.73 ([OSCURATO:PERSONA] 73B16 H501N); [OSCURATO:PERSONA] n. Roma il 26.07.74 ([OSCURATO:PERSONA] 74L66 H501J); [OSCURATO:PERSONA], n. Roma il 10.07.78 ([OSCURATO:PERSONA] 78L10 H501U), [OSCURATO:PERSONA], n. Roma il 25.07.79 ([OSCURATO:PERSONA] 79L25 H501J) - già costituitisi in prosecuzione nel Giudizio R.G. 568/18 Corte d’Appello di Messina nella loro qualità di Eredi della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] (appellante in riassunzione) - tutti elett.te dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 61 nello Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C03 H501J - [OSCURATO:TELEFONO] - pec: riccar- doriva @ ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende giu- sta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio costituente parte integrante del controricorso. Controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA], Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Comune di Messina. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n° 563 deposi- tata il 5 settembre 2022. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha con- cluso per la reiezione del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L’appaltatore IT.IN. (in proprio e quale mandataria dell’Ati co- stituito tra la IT.IN stessa e altre tre imprese: Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), convenne davanti al tri- bunale di Messina il committente I.a.c.p., chiedendone la condanna al pagamento di alcune riserve nell’appalto pubblico stipulato nel 1990 per la realizzazione di duecentodieci alloggi in quella città, vil- laggio Bordonaro. Il tribunale disattendeva la domanda, ma il credito della IT.IN. venne riconosciuto dalla Corte d’appello con sentenza n° 187 del 29 marzo 2016, sebbene nella minor somma di euro 2.811.028,15. Nel giudizio di secondo grado era intervenuta [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria della quota parte del credito spettante alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. (pari al 25% del totale), dopo lo scioglimento dell’Ati tra le quattro imprese. [OSCURATO:PERSONA], onde comprovare la sua legittimazione, aveva prodotto una “cessione solutoria” da parte del fallimento IT.IN. in suo favo- re. La Corte d’appello, con la sentenza sopra menzionata, aveva rite- nuto di dichiarare cessata la materia del contendere tra la Monari ed il fallimento in virtù della predetta “cessione”. 2.-Su ricorso principale ed incidentale di tutte le parti, questa Cor- te – per quello che qui ancora rileva – con ordinanza n° 11697/2018, dopo aver rigettato tutti gli altri gravami hinc et inde proposti, accoglieva il terzo motivo di ricorso incidentale proposto dalla Monari avverso la sentenza n° 187. Lamentava, infatti, quest’ultima di essersi vista negare la condanna dello I.a.c.p. al pagamento della sua quota di credito per effetto della dichiarata cessazione della materia del contendere. Osservava questa Corte che la dichiarata cessazione della materia del contendere era stata riferita ad un atto di transazione di cui la sentenza impugnata non chiariva lo specifico contenuto né spiega- va per quale ragione la Monari avrebbe rinunciato alla quota spet- tantele del credito vantato verso lo IACP, risultando, inoltre, poco comprensibile l'affermazione secondo la quale il predetto accordo avrebbe avuto "effetto in sede di riscossione delle somme". Questa parte della motivazione della sentenza impugnata era, dun- que, perplessa e quindi sindacabile in sede di legittimità, a norma del novellato art. 360 n° 5 cod. proc. civ. come dedotto dalla Mona- ri. 3.- [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di Messina, il quale – dopo il decesso della riassumente (avvenuto prima della celebrazione della prima udienza) – veniva proseguito dagli eredi, signori Micheletta indicati in intestazione. Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del rinvio (oltre a di- chiarare il sopravvenuto difetto di interesse della Monari e dei suoi eredi all’azione ed a proseguire oltre nella domanda) respingeva l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dallo I.a.c.p. in comparsa conclusionale in quanto tardiva (ex art. 307, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n° 69/2009). L’eccezione predetta, inoltre, era stata avanzata sull’erroneo pre- supposto che i fratelli Micheletta non fossero eredi della Monari, ma solo suoi successori a titolo particolare, e che, pertanto, non aves- sero legittimazione a proseguire il giudizio in luogo della de cuius. Al contrario, nella scheda testamentaria il credito della Monari ver- so lo I.a.c.p. era stato lasciato ai suoi quattro figli e tale assegna- zione conteneva una istituzione ereditaria ai sensi dell’art. 588 cod. civ. La Corte respingeva, infine, l’eccezione di compensazione formulata dallo I.a.c.p., con la quale quest’ultimo intendeva compensare il credito della Monari col suo controcredito di euro 1.982.422,50, de- rivante da altra e separata sentenza della Corte di appello di Messi- na (n° 215 del 26 aprile 2016), mancando la prova del passaggio in giudicato di tale decisione e, dunque, la certezza del controcredito stesso. 4.- Ricorre per cassazione avverso tale decisione l’Istituto autono- mo, affidando il gravame a due motivi. Resistono i Micheletta, che concludono per il rigetto dell’impugnazione. Le altre parti dei precedenti giudizi (menzionate in intestazione) sono rimaste intimate. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Il Procuratore generale e i ricorrenti hanno depositato, rispettiva- mente, la requisitoria e le memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo mezzo l’Istituto lamenta la “ nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del prin- cipio del contraddittorio in relazione all’art. 102. c.p.c.”. La Corte avrebbe omesso di rilevare l’assenza in giudizio di un liti- sconsorte necessario, ossia del signor [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Monari ed erede, come desumibile dalla scheda testamenta- ria. Il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che unicamente i quattro figli della Monari fossero stati istituiti eredi ex art. 588 cod. civ. Al contrario, col testamento la de cuius avrebbe destinato l’intero patrimonio sia ai figli che al coniuge, assegnatario della sola legit- tima. Inoltre, il fatto che nella scheda testamentaria la Monari avesse la- sciato il credito litigioso solo ai figli non escludeva che una parte di esso dovesse essere poi devoluta al coniuge. 6.-Il mezzo è infondato. Anzitutto la questione della partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA]- cheletta venne posta davanti alla Corte d’appello in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. solo ai fini dell’eccezione di estinzione del giudizio, che, a dire dello I.a.c.p., avrebbe dovuto essere rias- sunto da tutti i coeredi. Tale eccezione venne respinta, come già detto nella precedente parte narrativa, sul rilievo della sua tardività, essendo stata formu- lata solo nella comparsa conclusionale e dovendo, per contro, esse- re eccepita nella prima udienza del giudizio di rinvio. Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dal ricor- rente, con la conseguenza che l’eccezione di estinzione del giudizio deve ritenersi definitivamente respinta, come pure deve ritenersi definitivamente accertato che i Micheletta, compreso Saverio, sono tutti eredi e non successori a titolo particolare. Ora, però, nella presente sede lo I.a.c.p. propone la questione sot- to un diverso profilo, cioè quello della mancanza di un litisconsorte necessario. Sebbene l’integrità del contraddittorio debba essere accertata d’ufficio anche in sede di legittimità, il mezzo è comunque destitui- to di pregio. Infatti, come ben argomenta il Procuratore generale, l’attribuzione del credito ai quattro figli costituisce una parziale divisio inter libe- ros(art. 734 cod. civ.), donde la mancanza di una comunione ere- ditaria tra coniuge della Monari e figli. Ma anche predicando la sussistenza di tale comunione (tra figli e coniuge), il motivo non sarebbe accoglibile. È, infatti, noto che i crediti del de cuius, quale quello della Monari per cui è oggi causa, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ne discende, secondo l’orientamento di questa Corte (ex multis: Cass., sez. III. 18 aprile 2024, n° 563) che ciascuno dei parteci- panti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far va- lere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei con- fronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interes- se all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito: facoltà che qui lo I.a.c.p. non ha, però esercitato. 7.- Col secondo motivo – rubricato “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, in rela- zione all’art. 2909 c.c. violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, in relazione all’art. 1243 c.c. e 112 c.p.c.” –lo I.a.c.p. deduce che l’eccezione di compensazione venne respinta dalla Corte territoriale sul rilievo della mancanza di certez- za del controcredito. In realtà la sentenza della Corte d’appello che accertava il contro- credito dello I.a.c.p. era stata emessa all’esito dell’impugnazione della sentenza del primo grado pronunciata tra lo stesso I.a.c.p., attore, che chiedeva la condanna solidale di Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (dante causa della Monari), convenuti, al risarcimento dei danni per gravi violazioni contrattuali dell’appalto. Tale sentenza di primo grado era stata impugnata solo da Generali costruzioni [OSCURATO:SOCIETA] ed era, pertanto, passata in giudicato quanto agli altri coobbligati solidali, tra i quali la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, la sua avente causa, [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, quel contenzioso era stato definito da questa Corte con l’ordinanza n° 12483/2012, legittimamente prodotta sub doc. n° 25 nel presente giudizio di legittimità, e la sentenza di secondo grado era, pertanto, passata in giudicato. 8.-Il mezzo è inammissibile. Anzitutto, come correttamente rileva il Procuratore generale, il ca- rattere chiuso del giudizio di rinvio preclude la possibilità di solleva- re, in quella sede e per la prima volta, eccezione di compensazione (Cass., sez. VI-3, 23 marzo 2017, n° 7506). Secondariamente, la questione della compensazione involge giudizi di fatto in quanto essa ha luogo quando i due creditori siano titolari di un credito e di un controcredito omogenei, liquidi ed esigibili. Nel presente giudizio, pertanto, il ricorrente – a tutto concedere – oltre a dimostrare la certezza del suo controcredito, avrebbe dovu- to anche precisare quando i due opposti crediti sono venuti a sca- denza e riportare, per il principio di autosufficienza, il luogo ed il tempo processuali di allegazione di tale circostanza. Da ultimo, il ricorrente avrebbe anche dovuto chiarire perché il cre- dito della Monari sarebbe compensabile con un suo controcredito vantano (non verso la de cuius, ma) verso altri soggetti, ossia la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò non è avvenuto e tali carenze rendono il mezzo inammissibile. 9.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti eredi Micheletta. Non occorre, invece, provvedere sulle spese predette nel rapporto tra I.a.c.p. e gli altri soggetti rimasti intimati, in ragione della loro mancata costituzione nella presente fase processuale. Per la liquidazione delle spese – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (pari alla quota di credito azionata) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti eredi Mi- cheletta, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ra- gione del 15%, oltre al c