CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 33042/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA natq a AVELLA il 08/06/1963 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannando l'imputata alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione per il reato, per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74 del 2000, per aver, nella qualità di formale rappresentante legale della società "[OSCURATO:SOCIETA].", con artifici contabili, indicato nelle dichiarazioni fiscali, operazioni passive per IVA non dovuta e crediti inesistenti. La ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, specificatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi alcun elemento da cui desumere la consapevolezza e la volontaria adesione alla altrui condotta fraudolenta. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per aver la Corte di appello erroneamente contestato alla ricorrente l'omessa vigilanza sull'adempimento degli obblighi dichiarativi, così confondendo la nozione di posizione di garanzia, presupposto dell'obbligo di impedire l'evento nei reati omissivi impropri, con il concorso di persone mediante omissione a reato connmissivo, trattandosi, nella specie, di partecipazione a una condotta attiva fraudolenta. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In data 13 giugno 2026, il difensore della ricorrente ha depositato una memoria difensiva a sostegno delle argomentazioni già dedotte con il ricorso per cassazione. Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che la stessa imputata ha descritto i rapporti intessuti con il gestore di fatto della società e la consapevolezza del ruolo formale fittizio che ella aveva assunto a fronte della corresponsione di 1.500,00 euro, da un soggetto di cui non indicava le generalità. Peraltro, l'assunto secondo cui l'imputata fosse consapevole della condotta omissiva tenuta trae conferma dalla circostanza che la stessa aveva depositato la propria firma o comunque sottoscritto i modelli presentati dall'Agenzia delle Entrate (ove è riportata in calce la formula "Firma presente"), quale legale rappresentante della L.G.B. s.r.I., unico soggetto ad avere titolo alla sottoscrizione. Anche il secondo motivo è inammissibile avendo la Corte di appello correttamente applicato i principi giurisprudenziali ivi richiamati, posto che, al di là della natura omissiva o 1attiva della condotta penalmente rilevante, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge. Infine, il terzo ed ultimo motivo è inammissibile. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attesa l'intensità del dolo, quale si evince dalle circostanze sopra riferite e documentate dalla omissione protrattasi per un lungo lasso di tempo fin dal 2010, e considerato il contegno processuale, consistito nella scelta di non comparire ad alcuna udienza. Entrambi i suddetti elementi sono -a giudizio non sindacabile del giudice a quo - evidenti indici di disinteresse all'osservanza delle regole e di una indifferenza alla vicenda giudiziaria, tali da ritenere l'imputata immeritevole di ogni attenuazione di pena e di ogni beneficio di legge, considerata anche la reiterazione degli inadempimenti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M