CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle part0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39392/2022 premesso che con l'ordinanza sopra indicata, adottata nel corso del giudizio ±(ga;o_. dibattimentale, il Tribunale di SaeTII rigettava la richiesta formulata dalla difesa della imputata [OSCURATO:PERSONA] di esclusione della parte civile Comune di Rozzano; che avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputata la quale ha dedotto violazione di legge; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico che l'ordinanza del giudice del dibattimento di rigetto di una richiesta di esclusione della parte civile non è autonomamente ricorribile, ma è impugnabile solo con la sentenza finale del giudizio (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858); che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i