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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43196/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 28 aprile 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., commesso in Lecce il 23 novembre 2012.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore a tre motivi, che denunciano: I.) la violazione dell'art. 42 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; II.) la violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e il vizio di omessa motivazione quanto al dedotto profilo della desistenza volontaria; III.) la violazione degli artt. 56, comma 4, e 62 n. 6 cod.pen. e il vizio di motivazione quanto alla possibilità di applicare nella fattispecie concreta la diminuente del recesso attivo e la circostanza attenuante della riparazione del danno.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è aspecifico (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Ripropone, infatti, la tesi dell'essere stato il fatto commesso ioci causa - onde escludere il dolo del delitto di furto - senza neppure contrastare l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la detta deduzione difensiva sarebbe stata <<apodittica>>, ossia non sostenuta da alcuna concreta evidenza fattuale.

3.2. Il secondo e il terzo motivo (in ordine alla desistenza volontaria, al recesso attivo e alla riparazione del danno) sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducono questioni che non risultano dedotte in sede di gravame, tanto non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello per come riportata nella sentenza impugnata, e, comunque, non rilevabili ex officio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen..

In ogni caso, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 28 aprile 2015, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., commesso in Lecce il 23 novembre 2012. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore a tre motivi, che denunciano: I.) la violazione dell'art. 42 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; II.) la violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e il vizio di omessa motivazione quanto al dedotto profilo della desistenza volontaria; III.) la violazione degli artt. 56, comma 4, e 62 n. 6 cod.pen. e il vizio di motivazione quanto alla possibilità di applicare nella fattispecie concreta la diminuente del recesso attivo e la circostanza attenuante della riparazione del danno. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Ripropone, infatti, la tesi dell'essere stato il fatto commesso ioci causa - onde escludere il dolo del delitto di furto - senza neppure contrastare l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la detta deduzione difensiva sarebbe stata <<apodittica>>, ossia non sostenuta da alcuna concreta evidenza fattuale. 3.2. Il secondo e il terzo motivo (in ordine alla desistenza volontaria, al recesso attivo e alla riparazione del danno) sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducono questioni che non risultano dedotte in sede di gravame, tanto non risultando dall'incontestata sintesi dei motivi di appello per come riportata nella sentenza impugnata, e, comunque, non rilevabili ex officio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen.. In ogni caso, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il
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