CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ì reati di falso e truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati, che esprimono l'autonoma valutazione delle censure difensive); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si introduce la rilevanza del falso in fotocopia, è proposto fuori dai casi previsti, in quanto la censura risulta prospettata per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, inedita; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'attendibilità della persona offesa, è volto alla rivalutazione della relativa deposizione, senza la prospettazione di elementi di criticità, in ipotesi ignorati, ed è, pertanto, aspecifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NII Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente