CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 02677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3985/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] O MAGNO N.10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIORGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con socio unico, e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIORGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all’atto di intervento -interveniente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2807/2017 depositata il21/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 ottobre 2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], revocato il decreto ingiuntivo concesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop a r.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a s.r.l. e del fideiussore [OSCURATO:PERSONA], li condannò in solido al pagamento della somma di € 231.200,99, oltre interessi, per il fideiussore limitando l’importo ad € 81.088,13, relativo al contratto di finanziamento. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 21 giugno 2017 ha respinto l’impugnazione. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) il credito vantato, parte per conto corrente e parte per il finanziamento, è stato interamente provato dalla banca nel giudizio di opposizione, in forza dei contratti e degli estratti conto prodotti, relativi ad un periodo di venti anni, né rilevando la mancanza di alcuni scalari trimestrali, come accertato dal c.t.u. inidonei ad impedire l’esatto conteggio del debito; b) il contratto di finanziamento, che secondo gli appellanti era destinato alla realizzazione di un «programma di investimento concernente l’espansione industriale», non è nullo, in quanto è un mutuo di scopo convenzionale, in cui il vincolo era a carico della sola parte mutuataria, potendo semmai unicamente la parte mutuante dolersi della diversa destinazione, onde la banca, atteso l’inadempimento al pagamento delle rate, ha legittimamente scelto la risoluzione del contratto; c)le clausole n. 2 e n. 8 del contratto di fideiussione non sono contrarie a norme imperative, né sono vessatorie e, dunque, non occorreva la duplice sottoscrizione, in quanto le parti possono, nella loro autonomia negoziale, apportare deroghe in tema di eccezioni opponibili dal fideiussore, anche nel caso di pretesa invalidità del negozio principale, che nel caso di specie è invece perfettamente valido. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrato da memoria. Si è costituita la banca con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è intervenuta in giudizio, in qualità di cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata ritenuto provato il credito derivante dal contratto di conto corrente, nonostante essa affermi che non tutta l’intera serie degli estratti conto sia stata prodotta. Con il secondo motivo, censurano il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto adempiuto l’onere probatorio del credito da parte della banca, nonostante manchino alcuni estratti conto scalari trimestrali. Con il terzo motivo, deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto valido il mutuo di scopo convenzionale, nonostante la diversa utilizzazione della somma per coprire il saldo negativo di un conto anticipi. Con il quarto motivo, deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1341, 1342, 1939 e 1941 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto valida ed efficace la fideiussione, nonostante la mancata duplice sottoscrizione delle clausole n. 2 e n. 8, riprodotte dai moduli ABI, in cui rispettivamente si prevede la deroga all’art. 1939 c.c., rendendo valida la fideiussione anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale, e all’art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni. Infatti, ove si ravvisasse la nullità del mutuo, il fideiussore si troverebbe esposto a versare la somma residua del finanziamento e a non opporre la relativa eccezione di nullità. 2. –I primi due motivi sono inammissibili. Essi censurano la parte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è ritenuta raggiunta la prova del credito vantato dalla banca. Quanto ai c.d. scalari, la corte territoriale ha chiarito che la censura rimaneva del tutto ininfluente, a fronte della produzione di un ventennio di estratti conto, tali da ricostruire perfettamente i rapporti date-avere tra le parti. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c., inoltre, non coglie parimenti nel segno, posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). In definitiva, entrambi i motivi, sebbene rubricati come motivazione apparente e violazione di legge, mirano in realtà ad una riconsiderazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. 3. – Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360 - bis , comma 1, n. 1, c.p.c. Si è da tempo chiarito che la figura del mutuo di scopo può essere di origine legale (in cui le somme erogate sono per legge destinate all’effettuazione di una determinata peculiare attività o al raggiungimento di un risultato) oppure convenzionale, in quanto la c.d. finalizzazione del mutuo discende in via esclusiva dal contratto che viene concluso tra mutuante e mutuatario (cfr., di recente, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1517). Perché si possa discorrere di mutuo di scopo convenzionale, dunque, occorre che emerga un diretto interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante; in via correlata, occorre che il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo inequivoco che l’erogazione sia vincolata a una specifica ed esclusiva utilizzazione o scopo in concreto rilevante. Mentre per il mutuo di scopo legale si discorre, quindi, nelcaso in cui il patto in concreto stretto dai contraenti orienti l’operazione di finanziamento verso un fine diverso da quello stabilito in via imperativa dalla legge, di illiceità della causa del contratto – in quanto lo scopo fissato dalla legge qualifica la causa del negozio – nel caso di mutuo di scopo convenzionale è richiesto il necessario coinvolgimento diretto dell’interesse del mutuante, onde ciò che viene all’attenzione (salvo il caso in cui lo scopo individuato dalle parti risulti intrinsecamente illecito o ab imo impossibile) è piuttosto l’inadempimento del mutuatario o, se del caso, la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo: non, quindi, in punto di (in)validità della fattispecie, ma di difetto funzionale del rapporto. Dunque, la rilevanza dello scopo differenzia la relativa operazione dallo schema tipico del mutuo: il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto; nel sinallagma negoziale, quest’ultima prestazione assume rilievo essenziale in corrispettività dell’attribuzione della somma erogata (cfr. Cass., 11 gennaio 2001, n. 317; ed ancora Cass., n. 15929/2018; Cass., n. 26699/2017; Cass., n. 25783/2015), onde, quando è mancata la realizzazione della finalità prevista, il contratto è risolubile per inadempimento del mutuatario ad iniziativa del mutuante (cfr., in particolare le già citate Cass. n. 3752/1981 e Cass., n. 317/2001). Ed invero, come esposto, nell’ambito della figura del mutuo di scopo convenzionale, il mancato perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull’esplicazione del sinallagma funzionale. Non vengono qui in questione i principi di diritto – pure affermati da questa Corte (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1517) – secondo cui la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione: ed invero, la qualificazione del negozio non è stata proposta come thema decidendum in sede di legittimità. Ma il corretto inquadramento delle conseguenze sul contratto dell’inadempimento allo scopo, in caso di mutuo convenzionale, è invece strettamente funzionale alla ritenuta inammissibilità del motivo. 4. –Il quarto motivo è inammissibile. Il medesimo ha come presupposto logico-giuridico l’interesse derivante dalla ipotizzata nullità del rapporto principale, tuttavia non sussistente. Ne deriva l’inammissibilità del motivo per carenza di interesse a farlo valere. 5. – Va dichiarato inammissibile l’intervento del successore a titolo particolare, per il principio (cfr., fra le altre, Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423) secondo cui nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa. 6. – Le spese seguono la soccombenza. Sono compensate quelle tra l’interventore ed i ricorrenti, attesa la natura della pronuncia relativa. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e l’atto di intervento; condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; compensa le spese tra i ricorrenti e l’interveniente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,