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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 13934/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRATO di SORVEGLIANZA di Spoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato LongariniMassimo.Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della leggen.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato)di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - inogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U.21.12.2017, Aiello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art.610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

Non rilevala qualifica professionale del ricorrente : è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio dilegittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'alboprofessionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nelprocesso penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnicaterza. (v.

Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01)Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATO di SORVEGLIANZA di Spoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato LongariniMassimo.Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della leggen.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato)di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - inogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U.21.12.2017, Aiello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art.610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Non rilevala qualifica professionale del ricorrente : è inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio dilegittimità anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'alboprofessionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nelprocesso penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnicaterza. (v. Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01)Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris