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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07657/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27496/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Andrea GUERRA e Alberto LAURO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 63, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente — avverso la sentenza n. 169/10/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il recupero delle somme portate da un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, sulla contestazione del contribuente circa la mancata notifica della predetta cartella, della cui esistenza sosteneva essere venuto a conoscenza a seguito di rilascio dell'estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del [OSCURATO:PERSONA] ed annullava la cartella di pagamento sul rilievo che l'agente della riscossione, che nera onerato, non ne aveva provato la notifica avendo prodotto in giudizio soltanto una fotocopia, peraltro sbiadita e pure "manipolabile" dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata allo scopo; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR aveva errato nel disconoscere valenza probatoria alla documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione a dimostrazione della notifica della cartella di pagamento effettuata nei confronti del contribuente in assenza, peraltro, di disconoscimento della stessa.

2. Va premesso che l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso perché involgente questioni di mero fatto, è manifestamente infondata posto che nella specie non viene contestato il contenuto del documento (avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della cartella impugnata) ma l'error in iudicando in cui è incorsa la CTR nel negare valenza probatoria a quel documento.

3. Nel merito il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio affermato da questa Corte, in base al quale, «Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa», atteso che «la produzione di documenti in copia fotostatica (art. 2712 c.c.) costituisce modalità idonea per introdurre la prova ne! processo» (Cass. n. 24398 del 2016, in motivazione), «senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica» (Cass. n. 25292 del 2018)

4. Nel caso di specie, la CTR dà conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, il quale, peraltro, non ne ha contestato la conformità all'originale, così perdendo ogni rilevanza l'affermazione della CTR di possibile manipolazione della copia, e risultando del tutto irrilevante che il documento fosse "sbiadito", non apparendo tale circostanza - in assenza peraltro di un ordine di esibizione dell'originale del documento, mai impartito dai giudici di appello - idonea ad impedire la verifica della regolarità della notificazione.

5. Quanto alle argomentazioni svolte dal controricorrente è appena il caso di osservare che, diversamente da quanto dal medesimo sostenuto nel controricorso, nella specie non risulta esservi stato alcun «cambiamento di strategia» difensiva da parte dell'agente della riscossione tra il primo e secondo grado di merito in ordine alle modalità di notifica della cartella di pagamento impugnata, effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi desumere dall'affermazione fatta dall'agente della riscossione in sede di appello, ovvero che «La cartella di pagamento [...] è stata notificata in data 1/06/2010 come da referto di notifica (doc. 1)» (affermazione trascritta a pag. 8 del controricorso), che la notifica sia stata effettuata con diversa modalità, mancando, peraltro, nel controricorso la riproduzione o l'allegazione del predetto «referto».

6. Quanto, invece, al mancato invio della raccomandata informativa, spetterà alla Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, valutare la fondatezza dell'eccezione, previa verifica della tempestività della sua deduzione da parte del contribuente, tenendo comunque conto che, a mente dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, è consentito agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento e che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (attuale comma 3) o al «portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» del destinatario (comma 1), la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n.600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. ex multis Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf.

Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017; v. anche Corte Cost. n. 175 del 2018).

7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27496/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Andrea GUERRA e Alberto LAURO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 63, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente — avverso la sentenza n. 169/10/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il recupero delle somme portate da un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, sulla contestazione del contribuente circa la mancata notifica della predetta cartella, della cui esistenza sosteneva essere venuto a conoscenza a seguito di rilascio dell'estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del [OSCURATO:PERSONA] ed annullava la cartella di pagamento sul rilievo che l'agente della riscossione, che nera onerato, non ne aveva provato la notifica avendo prodotto in giudizio soltanto una fotocopia, peraltro sbiadita e pure "manipolabile" dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata allo scopo; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR aveva errato nel disconoscere valenza probatoria alla documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione a dimostrazione della notifica della cartella di pagamento effettuata nei confronti del contribuente in assenza, peraltro, di disconoscimento della stessa. 2. Va premesso che l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso perché involgente questioni di mero fatto, è manifestamente infondata posto che nella specie non viene contestato il contenuto del documento (avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la notifica della cartella impugnata) ma l'error in iudicando in cui è incorsa la CTR nel negare valenza probatoria a quel documento. 3. Nel merito il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio affermato da questa Corte, in base al quale, «Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa», atteso che «la produzione di documenti in copia fotostatica (art. 2712 c.c.) costituisce modalità idonea per introdurre la prova ne! processo» (Cass. n. 24398 del 2016, in motivazione), «senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica» (Cass. n. 25292 del 2018) 4. Nel caso di specie, la CTR dà conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copia fotostatica della relata di notifica della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, il quale, peraltro, non ne ha contestato la conformità all'originale, così perdendo ogni rilevanza l'affermazione della CTR di possibile manipolazione della copia, e risultando del tutto irrilevante che il documento fosse "sbiadito", non apparendo tale circostanza - in assenza peraltro di un ordine di esibizione dell'originale del documento, mai impartito dai giudici di appello - idonea ad impedire la verifica della regolarità della notificazione. 5. Quanto alle argomentazioni svolte dal controricorrente è appena il caso di osservare che, diversamente da quanto dal medesimo sostenuto nel controricorso, nella specie non risulta esservi stato alcun «cambiamento di strategia» difensiva da parte dell'agente della riscossione tra il primo e secondo grado di merito in ordine alle modalità di notifica della cartella di pagamento impugnata, effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi desumere dall'affermazione fatta dall'agente della riscossione in sede di appello, ovvero che «La cartella di pagamento [...] è stata notificata in data 1/06/2010 come da referto di notifica (doc. 1)» (affermazione trascritta a pag. 8 del controricorso), che la notifica sia stata effettuata con diversa modalità, mancando, peraltro, nel controricorso la riproduzione o l'allegazione del predetto «referto». 6. Quanto, invece, al mancato invio della raccomandata informativa, spetterà alla Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, valutare la fondatezza dell'eccezione, previa verifica della tempestività della sua deduzione da parte del contribuente, tenendo comunque conto che, a mente dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, è consentito agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento e che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (attuale comma 3) o al «portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» del destinatario (comma 1), la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n.600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. ex multis Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017; v. anche Corte Cost. n. 175 del 2018). 7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
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