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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25680/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3482 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 91/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 346/2021;Numero registro generale 24064/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/202615/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENAData pubblicazione 22/09/2026SARRACINO.1.

La Corte di Appello di L’Aquila, per quanto ancora qui inrilievo, in accoglimento dell’appello principale, rigettato ilgravame incidentale condizionato, in riforma della sentenza diprime cure, che aveva dichiarato non dovuti perché prescritti icontributi per cui è causa, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e MarioVespasiano tenuti al pagamento dei contributi alla Gestioneseparata per gli anni 2012 e 2013.2.

Avverso la predetta sentenza i professionisti propongonoricorso per cassazione articolato in nove motivi, assistito damemoria.3.

INPS è resistente con mandato.4. [OSCURATO:SOCIETA]., società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunziata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, incombinato disposto con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011e con gli artt. 2222 e 2229 c.c., oltre che dell’art. 21 della l. n.6 del 1981 e dell’art. 7.2 dello Statuto dell’Inarcassa; laviolazione del principio di autonomia degli enti privati, dell’art.2, comma 25, l. n. 335 del 1995, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103 del1996, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. conmodif. dalla l. n. 111 del 2011, dell’art. 2, della l. n. 509 del1994, nonché, infine, dell’art. 38 della Costituzione.Numero registro generale 24064/2022Luigi Silvestri, ingegnere, e [OSCURATO:PERSONA], architettoN, umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026insistono, anche con rinvio all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 delData pubblicazione 22/09/20262011 cit., che l’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 ha la finalitàdi assicurare una tutela previdenziale a tutti i lavoratori chesvolgano in via abituale, ma non esclusiva, attività di lavoroautonomo, a coloro che non sono iscritti ad alcun alboprofessionale e quindi non sono tenuti al versamentocontributivo alle Casse di riferimento.Concludono che il comma 26 dell’art. 2 della l. n. 335 cit. non siapplica ai liberi professionisti iscritti agli albi (art. 2229 c.c.), inquanto è il precedente comma 25 che tratta la disciplina di dettiprofessionisti, sicché su di essi vi è competenza esclusiva deirelativi enti previdenziali.Insistono, ancora, che nel caso di specie è esclusa altresì lanecessità di iscrizione alla gestione separata in ragione delversamento del contributo integrativo alla Cassa diappartenenza.2.

Con il secondo motivo è censurato l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nonché la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.E’ lamentato che la sentenza di appello, pur rilevando che iricorrenti, con riferimento al periodo di causa, erano iscritti alrelativo albo professionale, non ha tratto da detta iscrizione lacorretta conclusione: che l’attività per la quale l’Inps pretendedi iscriverli alla Gestione separata le è del tutto estranea, conconseguente violazione dell’art. 18, comma 12, cit.3.

Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 25, l. n. 335 del1995, anche in relazione agli artt. 2222 e 2229 c.c.Numero registro generale 24064/2022E’ ancora rimarcato, con riferimento alle norme innanzNi umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026richiamate, che l’attività di lavoro autonomo per la quale èData pubblicazione 22/09/2026imposta l’iscrizione alla gestione separata è solo quella per laquale non è prevista l’iscrizione ad appositi albi professionali.4.

Con la quarta doglianza è denunziata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n.509 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,nonché, del pari con riguardo del pari al comma 1, n. 3 cit., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 133 del 2011 edell’art. 25, comma 5, [OSCURATO:PERSONA].I professionisti affermano di aver pagato alla Cassa diriferimento il contributo integrativo e, quindi, di nulla doverealla Gestione separata.5.

Con il quinto motivo è dedotta la violazione del principio diesclusività ed unicità del regime previdenziale relativo allamedesima attività; la violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 cit. e dell’art. 38 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.E’ rappresentato che la sentenza impugnata è erronea nellaparte in cui viola il principio cd. di esclusività, in forza del qualel’iscrizione ad una gestione previdenziale esclude l’obbligo dicontribuzione ad altro fondo per la stessa attività.6.

Il sesto motivo censura la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38 Cost., in ragione dell’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui ogni cittadino sarebbeobbligato a costituirsi tante posizioni previdenziali quante sonole attività lavorative esercitate.7.

Con il settimo motivo, in relazione agli artt. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., è denunziata la violazione dell’art. 113 c.p.c.e 101, comma 2, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. eNumero registro generale 24064/2022dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché il principio della “nonN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026interpretabilità della legge interpretativa”.Data pubblicazione 22/09/20268.

Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. è dedotta la violazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 18,comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997, in combinato disposto conl’art. 3 l. n. 335 del 1995, nonché la falsa applicazione dell’art.37, comma 11-bis, d.l. n. 223 del 2006, introdotto dall’art. 3-quater n. 16 del 2012, conv. con modif. con la l. n. 44 del 2012E’ rimarcato che la Corte di Appello ha errato nell’accoglierel’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale escludendola maturazione della prescrizione per gli anni 2012 e 2013, inquanto ha illegittimamente applicato alla fattispecie in esameuna normativa del tutto inconferente, individuando il dies a quodella prescrizione nel 20 agosto dell’anno successivo a quello diproduzione del reddito, anziché correttamente nel momento incui scadono i termini del versamento a saldo dei contributi inbase all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, ovverosiail 16 giugno.9.

Con il residuo censorio, infine, è lamentata la violazione efalsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997, in combinatodisposto con l’art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, peraver la Corte di Appello respinto l’eccezione, assorbita in primogrado e riproposta in appello, volta a denunziare, quanto allesanzioni, l’applicazione del regime dell’evasione, anziché quellodell’omissione.10.

I motivi innanzi riportati dal primo al settimo pongono sottovari profili la questione della (non) debenza della contribuzione,il nono censura il regime delle sanzioni, ne consegue il loroesame deve essere posposto rispetto dell’ottavo motivo cheripropone il tema (e l’eccezione preliminare di merito) dellamaturazione della prescrizione.Numero registro generale 24064/202211.

L’ottavo motivo è fondato e va accolto.

Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/202612.

Ebbene, ricorda il Collegio che ove la questione dellaData pubblicazione 22/09/2026prescrizione sia stata oggetto di valutazione da parte del giudicedi merito (com’è nel caso di specie), è l’intera fattispecieprescrizionale che rimane sub iudice, con la conseguenza cheanche l’individuazione del termine di decorrenza dellaprescrizione – il cd. dies a quo - può essere scrutinata d’ufficiodal giudice di legittimità anche se non specificamente censuratanei gradi di merito, senza che su tale profilo possa formarsigiudicato interno (cfr., tra le tante, Cass. n. 28565/2022; Cass.n. 31685/2022).Quanto poi ai d.P.C.M. applicabili ratione temporis cheprevedono i differimenti delle date di scadenza per il pagamentodei contributi, va ricordato che essi sono atti a contenutonormativo, senz’altro sindacabili da parte del giudice dilegittimità, dei quali senza dubbio non occorre la produzionedocumentale in giudizio come per i meri atti amministrativi.Basti, tra le tante, ricordare in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai d.P.C.M., ha rammentato come, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essi variconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte normativatutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).Ebbene, nell'ipotesi in causa i d.P.C.M. sono stati emanati in241 del 1997, sicché non ne può essere revocata in dubbio lavalenza normativa e l’efficacia erga omnes.Conclusivamente, in materia di termini di prescrizione, ai finidell’individuazione del termine di decorrenza della stessa, inNumero registro generale 24064/2022virtù del consolidato insegnamento di questa Corte, vannoN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026valorizzati, anche d’ufficio, i differimenti per il pagamento dellaData pubblicazione 22/09/2026contribuzione disposti dai dd.PP.C.M. ratione temporisapplicabili, tanto in virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio1997, n. 241.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta, delle esigenze organizzativedell’amministrazione; a detti atti è attribuita, insomma,funzione integrativa ed attuativa del disposto normativo, neitermini di cui innanzi.Giova ricordare, fra le tante, quanto affermato da Cass. n.24186 del 2024: in ordine al dies a quo del termine diprescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamentoconsolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributidovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cuiscadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla datadi presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn.27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020 e numerosesuccessive); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazionead un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certoreddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazioneche costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è meradichiarazione di scienza, non è presupposto del creditocontributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazionetributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debitocontributivo sulla base della produzione di un certo reddito, laNumero registro generale 24064/2022decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipendeN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suoData pubblicazione 22/09/2026pagamento: lo si desume dal r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55,secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dalgiorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Vienequindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.gs. n. 241 del 1997,art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo ein acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolaridi posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate daenti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previstiper il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazionedei redditi»; a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha,poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza dellaprescrizione in questione anche «il differimento» dei terministessi, quale quello previsto dai D.P.C.M. (v.

Cass. n. 10273 del2021, in relazione proprio al pagamento dei contributi 2009,nonché plurime successive conformi) che nel tempo, hannoD.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta laprevisione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le qualisono stati elaborati gli studi di settore di cui […]» debbanoeffettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolodi interesse corrispettivo» (lett. b) (sulla natura regolamentaree quindi di fonte normativa dei D.D.P.C. in oggetto, v.

Cass. nr.32683 del 2022, in motiv., punto 3.2., con richiamo ad altriprecedenti della Corte) .Numero registro generale 24064/202213.

Ciò premesso, venendo alla fattispecie qui all’esame, quantoN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026ai termini per il versamento dei contributi dovuti alla gestioneData pubblicazione 22/09/2026separata dai professionisti indicati in epigrafe per gli anni 2012-2013 occorre distinguere, in relazione a ciascun anno diimposta, la scadenza ordinaria da quella risultante dai successiviprovvedimenti di differimento.14.

Ebbene, per i contributi relativi all’anno 2012, la scadenzaoriginaria del 17 giugno 2013 veniva differita, senza pagamentodi alcuna maggiorazione, all’8 luglio del 2013, per effettodell’art. 1 del d.P.C.M. del 13 giugno 2013; per i contributirelativi all’anno 2013 il termine per il versamento,originariamente fissato nel 16 giugno 2014, veniva - con l’art.1 del d.P.C.M. del 13 luglio 2014 - differito, senzamaggiorazione, al 7 luglio 2014.14.1.

Nel caso di specie, risulta dalla sentenza in atti (cfr. pagg.2 et ss.) ed è incontestato che l’Inps ebbe ad interrompere iltermine di prescrizione – per i contributi relativi all’anno 2012 –riguardo a Silvestri, con lettera ricevuta il 3.8.2018 e, riguardoa Vespasiano, con lettera ricevuta il 31.7.2018; quanto aicontributi relativi all’anno 2013, con lettera ricevuta il 9.8.2019da Silvestri e in data 17.7.2019 da Vespasiano.15.

Ai fini dell’esclusione della maturazione del termineprescrizionale la Corte di appello ha affermato – per l’anno 2012- che il d.P.C.M. 12.6.2013 ha attribuito al contribuente lafacoltà di eseguire il versamento fino al 20 agosto del 2013, conla maggiorazione del 40%; che il d.l. n. 16 del 2.3.2012,convertito con modif. in l. n. 44 del 26.4.2012, ha previsto invia permanente che gli adempimenti fiscali che hanno scadenzadal 1^ agosto al 20 agosto di ogni anno possono essereeffettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcunamaggiorazione; che il d.P.C.M. del 13.6.2014, relativamenteNumero registro generale 24064/2022Numero sezionale 3482/2026all’anno 2013, ha attribuito la facoltà di eseguire il versaNummeeron dti ora ccolta generale 25680/2026Data pubblicazione 22/09/2026delle imposte fino al 20 agosto 2014, con maggiorazione, anchein questo caso, del 40%.Il termine quinquennale di prescrizione, secondo quantostatuito nella sentenza impugnata, ha quindi iniziato a decorreredal 20.8.2013 per l’anno 2012 e dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’anno 2014,sicché esso è stato validamente interrotto dalle comunicazioniinnanzi indicate.16.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Corte diAppello in tema di individuazione del dies a quo del termine diprescrizione sono erronee.16.1.

Il termine iniziale per l’anno 2012 va infatti individuatonella data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero nel termine ultimo dipagamento, come differito dal d.P.C.M. innanzi citato, senza chepossa valorizzarsi l’ulteriore differimento con maggiorazionedello 0,40% (e non del 40% come esposto in sentenza).Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, infatti, deveessere valorizzato il solo termine ordinario (anche comeeventualmente differito dai d.P.C.M., cfr. innanzi) entro il qualeva pagata la contribuzione, senza possibilità di valorizzare gliulteriori termini fissati per favorire i pagamenti tardivi.La tardività del pagamento è restituita in modo inequivoco, nelcaso di specie, dalla previsione dell’aumento delle sommedovute.16.2.

Quanto all’anno 2013, valgono i medesimi argomenti giàesposti al punto che precede e ai quali si fa rinvio, sicchésinteticamente va qui ribadito, anche in relazione a dettaannualità, che occorre aver riguardo al termine di pagamentodei contributi, come differito dall’art. 1 del d.P.C.M. del[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi alla data di scadenza dell’8 luglio 2014,Numero registro generale 24064/2022senza poter valorizzare l’ulteriore termine – fino al 20 agostoN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/20262014 - con pagamento della maggiorazione.Data pubblicazione 22/09/202616.3.

Del pari, al fine di sostenere il differimento del termine dipagamento dei contributi al 20 agosto degli anni 2013 e 2014,non può essere invocata l’applicazione dell’art. 3-quater del d.l.n. 16 del 2012, conv. con modif. con la l. n. 44 del 2012 (cheha inserito il comma 11-bis nell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006,conv. dalla l. n. 248 del 2006).Detta norma, infatti, prevede che: Gli adempimenti fiscali eil versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hannoscadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essereeffettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcunamaggiorazione .E’ la lettera della disposizione innanzi riportata che chiarisce inmodo inequivoco, quindi, che il differimento concerneesclusivamente i pagamenti delle somme che hanno scadenzanel range temporale dal 1^ al 20 agosto di ogni anno e tali nonsono i contributi gestione separata qui in rilievo che, comedetto, avevano scadenza anteriore.17.

Conclusivamente l’ottavo motivo va accolto non essendosila Corte territoriale, nell’individuazione del giorno di scadenzadel pagamento dei contributi gestione separata per gli anni 2012e 2013, attenuta ai principi innanzi enunziati.18.

Restano quindi assorbiti tutti gli altri mezzi.19.

In ragione di quanto innanzi, la sentenza impugnata vaconseguentemente cassata in accoglimento dell’ottavo motivo,assorbiti tutti gli altri, con rinvio alla medesima Corte di Appelloin diversa composizione che si atterrà ai principi innanzienunziati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Numero registro generale 24064/2022Numero sezionale 3482/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/09/2026La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti tutti glialtri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame,alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3482 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 91/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 346/2021;Numero registro generale 24064/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/202615/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FILOMENAData pubblicazione 22/09/2026SARRACINO.1. La Corte di Appello di L’Aquila, per quanto ancora qui inrilievo, in accoglimento dell’appello principale, rigettato ilgravame incidentale condizionato, in riforma della sentenza diprime cure, che aveva dichiarato non dovuti perché prescritti icontributi per cui è causa, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e MarioVespasiano tenuti al pagamento dei contributi alla Gestioneseparata per gli anni 2012 e 2013.2. Avverso la predetta sentenza i professionisti propongonoricorso per cassazione articolato in nove motivi, assistito damemoria.3. INPS è resistente con mandato.4. [OSCURATO:SOCIETA]., società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, incombinato disposto con l’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011e con gli artt. 2222 e 2229 c.c., oltre che dell’art. 21 della l. n.6 del 1981 e dell’art. 7.2 dello Statuto dell’Inarcassa; laviolazione del principio di autonomia degli enti privati, dell’art.2, comma 25, l. n. 335 del 1995, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103 del1996, dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. conmodif. dalla l. n. 111 del 2011, dell’art. 2, della l. n. 509 del1994, nonché, infine, dell’art. 38 della Costituzione.Numero registro generale 24064/2022Luigi Silvestri, ingegnere, e [OSCURATO:PERSONA], architettoN, umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026insistono, anche con rinvio all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 delData pubblicazione 22/09/20262011 cit., che l’art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 ha la finalitàdi assicurare una tutela previdenziale a tutti i lavoratori chesvolgano in via abituale, ma non esclusiva, attività di lavoroautonomo, a coloro che non sono iscritti ad alcun alboprofessionale e quindi non sono tenuti al versamentocontributivo alle Casse di riferimento.Concludono che il comma 26 dell’art. 2 della l. n. 335 cit. non siapplica ai liberi professionisti iscritti agli albi (art. 2229 c.c.), inquanto è il precedente comma 25 che tratta la disciplina di dettiprofessionisti, sicché su di essi vi è competenza esclusiva deirelativi enti previdenziali.Insistono, ancora, che nel caso di specie è esclusa altresì lanecessità di iscrizione alla gestione separata in ragione delversamento del contributo integrativo alla Cassa diappartenenza.2. Con il secondo motivo è censurato l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nonché la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.E’ lamentato che la sentenza di appello, pur rilevando che iricorrenti, con riferimento al periodo di causa, erano iscritti alrelativo albo professionale, non ha tratto da detta iscrizione lacorretta conclusione: che l’attività per la quale l’Inps pretendedi iscriverli alla Gestione separata le è del tutto estranea, conconseguente violazione dell’art. 18, comma 12, cit.3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 25, l. n. 335 del1995, anche in relazione agli artt. 2222 e 2229 c.c.Numero registro generale 24064/2022E’ ancora rimarcato, con riferimento alle norme innanzNi umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026richiamate, che l’attività di lavoro autonomo per la quale èData pubblicazione 22/09/2026imposta l’iscrizione alla gestione separata è solo quella per laquale non è prevista l’iscrizione ad appositi albi professionali.4. Con la quarta doglianza è denunziata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011,nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n.509 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,nonché, del pari con riguardo del pari al comma 1, n. 3 cit., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 133 del 2011 edell’art. 25, comma 5, [OSCURATO:PERSONA].I professionisti affermano di aver pagato alla Cassa diriferimento il contributo integrativo e, quindi, di nulla doverealla Gestione separata.5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione del principio diesclusività ed unicità del regime previdenziale relativo allamedesima attività; la violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 cit. e dell’art. 38 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.E’ rappresentato che la sentenza impugnata è erronea nellaparte in cui viola il principio cd. di esclusività, in forza del qualel’iscrizione ad una gestione previdenziale esclude l’obbligo dicontribuzione ad altro fondo per la stessa attività.6. Il sesto motivo censura la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38 Cost., in ragione dell’affermazione contenuta nellasentenza impugnata secondo cui ogni cittadino sarebbeobbligato a costituirsi tante posizioni previdenziali quante sonole attività lavorative esercitate.7. Con il settimo motivo, in relazione agli artt. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., è denunziata la violazione dell’art. 113 c.p.c.e 101, comma 2, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. eNumero registro generale 24064/2022dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché il principio della “nonN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026interpretabilità della legge interpretativa”.Data pubblicazione 22/09/20268. Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. è dedotta la violazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 18,comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997, in combinato disposto conl’art. 3 l. n. 335 del 1995, nonché la falsa applicazione dell’art.37, comma 11-bis, d.l. n. 223 del 2006, introdotto dall’art. 3-quater n. 16 del 2012, conv. con modif. con la l. n. 44 del 2012E’ rimarcato che la Corte di Appello ha errato nell’accoglierel’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale escludendola maturazione della prescrizione per gli anni 2012 e 2013, inquanto ha illegittimamente applicato alla fattispecie in esameuna normativa del tutto inconferente, individuando il dies a quodella prescrizione nel 20 agosto dell’anno successivo a quello diproduzione del reddito, anziché correttamente nel momento incui scadono i termini del versamento a saldo dei contributi inbase all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, ovverosiail 16 giugno.9. Con il residuo censorio, infine, è lamentata la violazione efalsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997, in combinatodisposto con l’art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, peraver la Corte di Appello respinto l’eccezione, assorbita in primogrado e riproposta in appello, volta a denunziare, quanto allesanzioni, l’applicazione del regime dell’evasione, anziché quellodell’omissione.10. I motivi innanzi riportati dal primo al settimo pongono sottovari profili la questione della (non) debenza della contribuzione,il nono censura il regime delle sanzioni, ne consegue il loroesame deve essere posposto rispetto dell’ottavo motivo cheripropone il tema (e l’eccezione preliminare di merito) dellamaturazione della prescrizione.Numero registro generale 24064/202211. L’ottavo motivo è fondato e va accolto. Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/202612. Ebbene, ricorda il Collegio che ove la questione dellaData pubblicazione 22/09/2026prescrizione sia stata oggetto di valutazione da parte del giudicedi merito (com’è nel caso di specie), è l’intera fattispecieprescrizionale che rimane sub iudice, con la conseguenza cheanche l’individuazione del termine di decorrenza dellaprescrizione – il cd. dies a quo - può essere scrutinata d’ufficiodal giudice di legittimità anche se non specificamente censuratanei gradi di merito, senza che su tale profilo possa formarsigiudicato interno (cfr., tra le tante, Cass. n. 28565/2022; Cass.n. 31685/2022).Quanto poi ai d.P.C.M. applicabili ratione temporis cheprevedono i differimenti delle date di scadenza per il pagamentodei contributi, va ricordato che essi sono atti a contenutonormativo, senz’altro sindacabili da parte del giudice dilegittimità, dei quali senza dubbio non occorre la produzionedocumentale in giudizio come per i meri atti amministrativi.Basti, tra le tante, ricordare in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai d.P.C.M., ha rammentato come, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essi variconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte normativatutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).Ebbene, nell'ipotesi in causa i d.P.C.M. sono stati emanati in241 del 1997, sicché non ne può essere revocata in dubbio lavalenza normativa e l’efficacia erga omnes.Conclusivamente, in materia di termini di prescrizione, ai finidell’individuazione del termine di decorrenza della stessa, inNumero registro generale 24064/2022virtù del consolidato insegnamento di questa Corte, vannoN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026valorizzati, anche d’ufficio, i differimenti per il pagamento dellaData pubblicazione 22/09/2026contribuzione disposti dai dd.PP.C.M. ratione temporisapplicabili, tanto in virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio1997, n. 241.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta, delle esigenze organizzativedell’amministrazione; a detti atti è attribuita, insomma,funzione integrativa ed attuativa del disposto normativo, neitermini di cui innanzi.Giova ricordare, fra le tante, quanto affermato da Cass. n.24186 del 2024: in ordine al dies a quo del termine diprescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamentoconsolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributidovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cuiscadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla datadi presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn.27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020 e numerosesuccessive); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazionead un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certoreddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazioneche costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è meradichiarazione di scienza, non è presupposto del creditocontributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazionetributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debitocontributivo sulla base della produzione di un certo reddito, laNumero registro generale 24064/2022decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipendeN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suoData pubblicazione 22/09/2026pagamento: lo si desume dal r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55,secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dalgiorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Vienequindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.gs. n. 241 del 1997,art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo ein acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolaridi posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate daenti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previstiper il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazionedei redditi»; a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha,poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza dellaprescrizione in questione anche «il differimento» dei terministessi, quale quello previsto dai D.P.C.M. (v. Cass. n. 10273 del2021, in relazione proprio al pagamento dei contributi 2009,nonché plurime successive conformi) che nel tempo, hannoD.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta laprevisione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le qualisono stati elaborati gli studi di settore di cui […]» debbanoeffettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolodi interesse corrispettivo» (lett. b) (sulla natura regolamentaree quindi di fonte normativa dei D.D.P.C. in oggetto, v. Cass. nr.32683 del 2022, in motiv., punto 3.2., con richiamo ad altriprecedenti della Corte) .Numero registro generale 24064/202213. Ciò premesso, venendo alla fattispecie qui all’esame, quantoN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/2026ai termini per il versamento dei contributi dovuti alla gestioneData pubblicazione 22/09/2026separata dai professionisti indicati in epigrafe per gli anni 2012-2013 occorre distinguere, in relazione a ciascun anno diimposta, la scadenza ordinaria da quella risultante dai successiviprovvedimenti di differimento.14. Ebbene, per i contributi relativi all’anno 2012, la scadenzaoriginaria del 17 giugno 2013 veniva differita, senza pagamentodi alcuna maggiorazione, all’8 luglio del 2013, per effettodell’art. 1 del d.P.C.M. del 13 giugno 2013; per i contributirelativi all’anno 2013 il termine per il versamento,originariamente fissato nel 16 giugno 2014, veniva - con l’art.1 del d.P.C.M. del 13 luglio 2014 - differito, senzamaggiorazione, al 7 luglio 2014.14.1. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza in atti (cfr. pagg.2 et ss.) ed è incontestato che l’Inps ebbe ad interrompere iltermine di prescrizione – per i contributi relativi all’anno 2012 –riguardo a Silvestri, con lettera ricevuta il 3.8.2018 e, riguardoa Vespasiano, con lettera ricevuta il 31.7.2018; quanto aicontributi relativi all’anno 2013, con lettera ricevuta il 9.8.2019da Silvestri e in data 17.7.2019 da Vespasiano.15. Ai fini dell’esclusione della maturazione del termineprescrizionale la Corte di appello ha affermato – per l’anno 2012- che il d.P.C.M. 12.6.2013 ha attribuito al contribuente lafacoltà di eseguire il versamento fino al 20 agosto del 2013, conla maggiorazione del 40%; che il d.l. n. 16 del 2.3.2012,convertito con modif. in l. n. 44 del 26.4.2012, ha previsto invia permanente che gli adempimenti fiscali che hanno scadenzadal 1^ agosto al 20 agosto di ogni anno possono essereeffettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcunamaggiorazione; che il d.P.C.M. del 13.6.2014, relativamenteNumero registro generale 24064/2022Numero sezionale 3482/2026all’anno 2013, ha attribuito la facoltà di eseguire il versaNummeeron dti ora ccolta generale 25680/2026Data pubblicazione 22/09/2026delle imposte fino al 20 agosto 2014, con maggiorazione, anchein questo caso, del 40%.Il termine quinquennale di prescrizione, secondo quantostatuito nella sentenza impugnata, ha quindi iniziato a decorreredal 20.8.2013 per l’anno 2012 e dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’anno 2014,sicché esso è stato validamente interrotto dalle comunicazioniinnanzi indicate.16. Osserva il Collegio che le conclusioni cui è giunta la Corte diAppello in tema di individuazione del dies a quo del termine diprescrizione sono erronee.16.1. Il termine iniziale per l’anno 2012 va infatti individuatonella data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero nel termine ultimo dipagamento, come differito dal d.P.C.M. innanzi citato, senza chepossa valorizzarsi l’ulteriore differimento con maggiorazionedello 0,40% (e non del 40% come esposto in sentenza).Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, infatti, deveessere valorizzato il solo termine ordinario (anche comeeventualmente differito dai d.P.C.M., cfr. innanzi) entro il qualeva pagata la contribuzione, senza possibilità di valorizzare gliulteriori termini fissati per favorire i pagamenti tardivi.La tardività del pagamento è restituita in modo inequivoco, nelcaso di specie, dalla previsione dell’aumento delle sommedovute.16.2. Quanto all’anno 2013, valgono i medesimi argomenti giàesposti al punto che precede e ai quali si fa rinvio, sicchésinteticamente va qui ribadito, anche in relazione a dettaannualità, che occorre aver riguardo al termine di pagamentodei contributi, come differito dall’art. 1 del d.P.C.M. del[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi alla data di scadenza dell’8 luglio 2014,Numero registro generale 24064/2022senza poter valorizzare l’ulteriore termine – fino al 20 agostoN umero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 25680/20262014 - con pagamento della maggiorazione.Data pubblicazione 22/09/202616.3. Del pari, al fine di sostenere il differimento del termine dipagamento dei contributi al 20 agosto degli anni 2013 e 2014,non può essere invocata l’applicazione dell’art. 3-quater del d.l.n. 16 del 2012, conv. con modif. con la l. n. 44 del 2012 (cheha inserito il comma 11-bis nell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006,conv. dalla l. n. 248 del 2006).Detta norma, infatti, prevede che: Gli adempimenti fiscali eil versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hannoscadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essereeffettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcunamaggiorazione .E’ la lettera della disposizione innanzi riportata che chiarisce inmodo inequivoco, quindi, che il differimento concerneesclusivamente i pagamenti delle somme che hanno scadenzanel range temporale dal 1^ al 20 agosto di ogni anno e tali nonsono i contributi gestione separata qui in rilievo che, comedetto, avevano scadenza anteriore.17. Conclusivamente l’ottavo motivo va accolto non essendosila Corte territoriale, nell’individuazione del giorno di scadenzadel pagamento dei contributi gestione separata per gli anni 2012e 2013, attenuta ai principi innanzi enunziati.18. Restano quindi assorbiti tutti gli altri mezzi.19. In ragione di quanto innanzi, la sentenza impugnata vaconseguentemente cassata in accoglimento dell’ottavo motivo,assorbiti tutti gli altri, con rinvio alla medesima Corte di Appelloin diversa composizione che si atterrà ai principi innanzienunziati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Numero registro generale 24064/2022Numero sezionale 3482/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/09/2026La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti tutti glialtri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame,alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 25680/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris