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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 27193/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26977/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sibili° Bernardo e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Napoli, alla p.zza Trieste e Trento n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cum sono rapp.ti e difesi, come da procura notarile allegata all'atto di costituzione; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 193/47/12 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 27/9/2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 193/47/12, depositata il 27 settembre 2012, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 283/3/10 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro richiesta dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad una sentenza civile emessa tra le parti;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo l'atto adeguatamente motivato; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, quanto alla motivazione, e ritenuto corretta la determinazione del quantum data la natura dichiarativa della pronuncia oggetto della pretesa impositiva;

4. avverso la sentenza di appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 6 novembre 2013, affidato ad un motivo, a cui l'Agenzia resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con nota del 10 dicembre 2018 i contribuenti dichiaravano di volersi avvalere della definizione agevolata di cui al d.l. 23 ottobre 2018 n. 119;

2. in data 16 giugno 2022 i contribuenti depositavano la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata di cui al d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data, ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini con richiesta di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l'istanza e la documentazione presentata dalle parti attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso;

2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;

4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. :14782 e n. 31732 del 2018).

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso nell'adunanza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26977/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sibili° Bernardo e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Napoli, alla p.zza Trieste e Trento n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da cum sono rapp.ti e difesi, come da procura notarile allegata all'atto di costituzione; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 193/47/12 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata in data 27/9/2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Orlano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 193/47/12, depositata il 27 settembre 2012, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 283/3/10 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro richiesta dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad una sentenza civile emessa tra le parti; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo l'atto adeguatamente motivato; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, quanto alla motivazione, e ritenuto corretta la determinazione del quantum data la natura dichiarativa della pronuncia oggetto della pretesa impositiva; 4. avverso la sentenza di appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 6 novembre 2013, affidato ad un motivo, a cui l'Agenzia resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con nota del 10 dicembre 2018 i contribuenti dichiaravano di volersi avvalere della definizione agevolata di cui al d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; 2. in data 16 giugno 2022 i contribuenti depositavano la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata di cui al d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data, ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini con richiesta di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l'istanza e la documentazione presentata dalle parti attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso; 2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.; 4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. :14782 e n. 31732 del 2018). La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nell'adunanza c
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