CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 11005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3392-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 528/03/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 456/2016 della [OSCURATO:PERSONA] de L’Aquila con cui era stato respinto il ricorso avverso ingiunzione di pagamento, ed avvisi di accertamento ad essa pregiudiziali, per tasse automobilistiche, annualità 2005, dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.C., di cui il ricorrente era socio; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato da memoria; la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Concessionaria sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 8.1.2018, alla Regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, senon sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultanti dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter vigente ratione temporis(in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata P.Q.M. La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione alla Regione [OSCURATO:PERSONA] da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del