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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23015/2026

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feso dall'avvocatoRaffaele Spicciariello, presso il quale ha domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4655/2024 depositatail 28/06/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3299/2025Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 23015/2026Data pubblicazione 10/07/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 2.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocatoRaffaele Spicciariello, presso il quale ha domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4655/2024 depositatail 28/06/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 3299/2025Numero sezionale 482/2026Numero di raccolta generale 23015/2026Data pubblicazione 10/07/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 2.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 23015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris