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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1990

Cassazione n. 23176/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1969 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati BIANCO Giuseppe e PRESICCI Pasquale hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per i reati di furto aggravato e il secondo anche per quello di ricettazione (in Taranto, in data anteriore e prossima al 27/3/2015), è stato dichiarato non doversi procedere per il reato di ricettazione nei confronti del PRESICCI, con rideterminazione della pena e conferma della condanna del BIANCO; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze del tutto generiche; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] povere f-ah—heie~ vOs \-TNTA Li' '.•:X._1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1969 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati BIANCO Giuseppe e PRESICCI Pasquale hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per i reati di furto aggravato e il secondo anche per quello di ricettazione (in Taranto, in data anteriore e prossima al 27/3/2015), è stato dichiarato non doversi procedere per il reato di ricettazione nei confronti del PRESICCI, con rideterminazione della pena e conferma della condanna del BIANCO; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze del tutto generiche; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] povere f-ah—heie~ vOs \-TNTA Li' '.•:X._1
Sentenza Cassazione n. 23176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris