CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 17377/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3274-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]e di [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t., rappresenta to e dife so d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in atti. - controricorrente – e NICOLA D’ALONZO - intimato - avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d’Appello di L’Aquila depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO 1) che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquiladel [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha rigettato il suo reclamo contro la sentenza del Tribunale di Pescara dichiarativa del fallimento della società e del suo fallimento personale; 2) che col primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione “dell’art.9 l.f. e art. 46 cod. nav. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto il Tribunale di Pescara territorialmente competente a dichiarare il fallimentoe indica quale giudice competente il Tribunale di Roma, città dove [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha sedelegale; 3) che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto; 4) che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire (eventualmente in via analogica, ove non ne sia possibile la trasmissione digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia analogica,alla Cancelleria del giudice del merito. Cos