CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, ritenendo detta misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale attuale del ricorrente, stabilmente inserito nell'attività di cessione di sostanze stupefacenti, e congrua nella determinazione della durata. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per inesistenza o apparenza della motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, afferenti a pretesi difetto o apparenza della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi in valutazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il ,Pre ident