CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibillità del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti e ridotto la pena ad anni 4 di reclusione ed euro 17.000,00 di multa, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (perché, in data 5 marzo 2019, proveniente dal Sudafrica ed in transito per Cagliari, trasportava, all'aeroporto di Fiumicino, gr.3.442,52 di eroina, con principio attivo 1.613,3, da cui erano ricavabili 65.431 dosi medie singole, occultati in due bagagli a mano e, cioè, nel doppio-fondo della parete divisoria del trolley e nei doppi fondi delle pareti interne della borsa in cuoio). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del dolo, che non è stato accertato, atteso che la Corte territoriale si è limitata ad affermare la mancata prova della non consapevolezza, da parte sua, del contenuto dei bagagli, così illegittimamente invertendo l'onere della prova, ed ha fondato il giudizio di responsabilità sulla leggerezza, imprudenza ed ingenuità, in considerazione dell'inverosimiglianza della truffa relativa all'eredità, con cui il ricorrente è stato inviato in Sudafrica, ricevendo i bagagli da trasportare, senza verificare l'errore sul fatto commesso, in cui egli è incorso - la difesa ha evidenziato, altresì, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ammesso la prova documentale della prospettata vicenda ereditaria ("è stato provato che l'imputato fu contattato con il pretesto dell'eredità"), ma contemporaneamente ha desunto l'adesione del ricorrente al piano dei narcotrafficanti dalla inverosimiglianza dell'inganno; ha valorizzato asserite contraddittorietà delle tesi difensive del ricorrente, senza adeguatamente valutare la difficoltà dì comprensione, da parte dell'interprete, delle sue dichiarazioni; non ha adeguatamente tenuto conto dell'assenza di movente, della mancata percezione di un compenso e della storia personale del ricorrente, pensionato - incensurato con una vita del tutto ordinaria, un pregresso lavoro, una famiglia, senza alcun problema economico); 2) la violazione della regola dell'al di là del ragionevole dubbio, essendo il percorso argomentativo della Corte territoriale, che non ha affermato la consapevolezza, da parte del ricorrente, del carico trasportato, ma l'assenza di elementi che inducono a ritenere che egli non ne fosse consapevole, senza tenere conto dell'argomento del cui prodest e, cioè, dell'assenza di un fine di lucro che avrebbe potuto rendere ragionevole la vicenda, che è rimasta, invece, inspiegabile, non individuandosi le ragioni per cui un anziano professionista, colto, benestante, ben inserito nella società, metta a rischio la sua vita e la sua immagine, svolgendo il ruolo di corriere di droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.La prima censura, avente ad oggetto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'affermazione dell'elemento soggettivo, è destituita di fondamento, atteso che la terminologia usata dalla Corte territoriale, apparentemente allusiva agli elementi tipici della colpa (consistenti nell'imprudenza) piuttosto che del dolo, è strumentale a spiegare l'inverosimiglianza della tesi difensiva dell'imputato, che ha asserito essere vittima di un inganno, e non certo a dimostrare la sussistenza del dolo, fondata, da un lato, sulla massima di esperienza, corrispondente all'id quod plerumque accidit, secondo cui un soggetto normalmente conosce il contenuto del bagaglio (soprattutto di quello a mano), con cui viaggia, e, dall'altro lato, all'esistenza di ulteriori contatti con gli asseriti autori dell'inganno in suo danno e di ulteriori viaggi eseguiti per loro (più precisamente un viaggio a Basilea in data 17 luglio 2018 e un successivo viaggio a [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2018). In proposito deve, peraltro, ricordarsi che, nel caso di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado, in cui a p. 15 si legge appunto che "pacifica è la sussistenza dell'elemento soggettivo, attesa la modalità della condotta, la assoluta inverosimiglianza di quanto narrato dall'imputato e le sue contraddizioni, che disvelano la chiara rappresentazione e volontà del fatto. Era pienamente consapevole dell'operazione, nonché dell'ingente quantitativo di stupefacente trasportato. Lui stesso ammette di essersi accorto del peso anomalo della valigia (trasportava 3,5 kg di eroina)". Non è, dunque, ravvisabile alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che i giudici di merito, dopo aver accertato il dolo dell'imputato, si sono ulteriormente e lungamente soffermati sulla sua tesi difensiva diretta a dimostrare l'inganno subito e la sua inconsapevolezza del contenuto delle borse tr4ortate, giungendo, però, alla conclusione che "non sono emersi dagli atti acquisiti elementi che inducano a ritenere che l'imputato non fosse consapevole del contenuto dei bagagli da lui trasportati" ovvero che non sono emersi indizi idonei a scalfire la prova già raggiunta in ordine al dolo dell'imputato. Va, peraltro, ricordato che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, ma può però avere ad oggetto esclusivamente la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 30/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281385 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, neppure il ricorrente è arrivato a sostenere che non risponda ad una massima di esperienza che normalmente il viaggiatore conosca il contenuto del suo bagaglio personale. Infine, deve sottolinearsi che il presente motivo di ricorso si limita a ripetere le difese già sviluppate in appello ed adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza neppure confrontarsi con alcuni passaggi motivazionali decisivi - in particolare, v. a p. 9, "come osservato dallo stesso Tribunale e come si evince dalla documentazione dalla stesso difesa, non si trattò di un unico ed improvvisato viaggio; infatti, quello a Johannesburg era stato preceduto da altri due viaggi effettuati su richiesta del Rudnick e di Maurice; il primo a Basilea, in data 17 luglio 2018, con destinazione [OSCURATO:PERSONA] del Brasile, meta quest'ultima non raggiunta perché a Basilea, dove l'imputato si recò, non ricevette i biglietti per l'ulteriore tratta. Il secondo in data 30 ottobre 2018 con destinazione [OSCURATO:PERSONA] di Brasile, rientro programmato il 30 novembre, ma anticipato al 3 novembre". 2. In ordine alla seconda doglianza, avente ad oggetto la violazione del principio dell'al di à del ragionevole dubbio, è sufficiente ricordare che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 3/04/2017, D'urso e altri, Rv. 270108 - 01). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna illogicità o contraddittorietà. Peraltro, i giudici di merito hanno valutato attentamente la tesi difensiva, compiendo anche un supplemento d'istruttoria ex art. 507 cod.proc.pen. al fine di verificare una la plausibilità di una versione alternativa a quella accertata (più precisamente il Tribunale ha risentito i testi presenti al momento dell'apertura del bagaglio ed ha chiesto informazioni alla casa circondariale circa la presenza di oggetti africani nel bagaglio dell'imputato, avendo costui sostenuto di aver ricevuto il bagaglio a mano da tale Susanne al fine di portare in dono ad alcune persone - da lui non conosciute - souvenirs africani, che tuttavia non sono stati rinvenuti), pervenendo, in modo del tutto ragionevole, alla conclusione negativa, sicché, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, la responsabilità è stata verificata al di là di ogni ragionevole dubbio. Va, difatti, ribadito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Solo per completezza va sottolineato che l'argomentazione difensiva in ordine all'asserita assenza di movente è suggestiva, in quanto non è stato affatto escluso che l'imputato abbia riportato un vantaggio economico dall'attività svolta, pur non essendosi proceduto ad accertare tale circostanza, che non integra un elemento costitutivo del reato contestato. 4.1n conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame