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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 34805/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20373-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso l’ordinanzan. 8156/2022della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il14/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PieroDi Meglio e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte n. 8156/2022, che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5015/17/2016; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo i ricorrent i deduc ono , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell'aver ritenuto che, ai fini dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, fosse stata o messa la descrizione dell’atto notificato ed opposto, essendo stato, al contrario, «riportato il contenuto essenziale dell’atto opposto, quanto meno nella sua parte significativa e sufficiente per consentire alla Corte il vaglio di decisività» circa il lamentato vizio di motivazione dell’a vviso di accertamento impugnato, nonché nell’avere affermato, con riguardo all’ulteriore lamentato vizio di mancanza di sottoscrizione del suddetto atto, che nel ricorso non sarebbe stato riprodotto l’avviso notificato ai contribuenti, né quello prodotto dall’Ufficio e sul quale il giudice di appello aveva fondato la propria conclusione in ordine alla sussistenza della sottoscrizione, sebbene nel ricorso fosse stata lamentato che « l’avviso notificato ai contribuenti non …(aveva)… alcuna pagina 9/9, sicché … non risulta(va)…sottoscritto in alcun modo »;

1.2. le censure vanno disattese;1.3. questa Corte, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso dei contribuenti sulla scorta anche delle seguenti considerazioni: « I primi tre motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Attraverso di essi si denuncia, sotto vari profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento.

Tale atto, tuttavia, non risulta trascritto nel corpo del ricorso, sicché non è consentito a questa Corte di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal ricorrente.

Ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell'atto impositivo in discorso (ex plurimis, v.

Cass., sez. 5, 24/8/2021, n. 23403; sez. 5, 29/7/2015, n. 16010; sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; 15/06/2016, n. 12288; 28/06/2017, n. 16147; Cass. 06/11/2019, n. 28570).

Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, n. 23403 del 2021, cit.): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 -01; sez. 5, 13/02/2015, n.2928, Rv. 634343 - 01).

Nella specie i ricorrenti non hanno riprodotto né trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo di cui censurano il difetto di motivazione in tal modo precludendo a questa Corte di verificare la legittimità dell'affermazione della CTR per cui tale atto era adeguatamente motivato.

Analoga conclusione si impone con riguardo al quarto motivo dal momento che, non essendo stato riprodotto nel corpo del ricorso né l'avviso notificato ai contribuenti, né quello prodotto in giudizio dall'Ufficio e sul quale il giudice d'appello ha fondato la propria conclusione in ordine alla sussistenza della sottoscrizione, non hanno assolto all'onere di autosufficienza su di essi gravante, precludendo in tal modo a questa Corte ogni valutazione»;

1.4. ciò posto, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non si configura un errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte sulla violazione del principio di «autosufficienza» ( cfr. Cass. 31/08/2017, n. 20635, punto 2);

1.5. non si può, invero,ridiscutere con il rimedio straordinario della revocazione il giudizio «circa l'autosufficienza del motivo di ricorso», in quanto «eventuali errori o incompletezze» nella disaminadegli atti di causa investono la valutazione e il giudizio sul contenuto del ricorso ed esulano dall'errore di fatto propriamente inteso (cfr.Cass.22/06/2007, n. 14608; in tal senso, cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 29750 del 12/10/2022);

1.6. l'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l'errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice;

1.7. il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032);

1.8. ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3);

1.9. l'errata valutazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto degli atti di parte si risolve in un errore di giudizio, che non può essere dedotto come vizio revocatorio (cfr. Cass., 27 aprile 2018, n. 10184; di recente, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040);

1.10. alla luce di tali principi, ribaditi anche di recente (cfr. Cass.12/10/2022n. 29750; Cass. 11 maggio 2022, n. 14950, punto 2.2.), si devono scrutinare le doglianze deiricorrenti;

1.11. circa i profili di censura che attengono alla mancata riproduzione dell’avviso impugnato i ricorrenti, con l’assumere che questa Corte sia incorsa in un errore di fatto, per avere ritenuto necessario trascrivere o riprodurre l’atto impositivo al fine della disamina dei contestati vizi di carenza di motivazione e sottoscrizione, non denuncianoun errore di fatto suscettibile di determinare la revocazione, sconfina ndo piuttosto nell'ambito degli errori di diritto, che è precluso a questa Corte sindacare nel giudizio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.;

1.12. ilfatto, sul quale l'ordinanza censurata si sofferma, attiene alla mancata riproduzione dell’avviso impugnatonel ricorso per cassazione;

1.13. il provvedimento che si chiede di revocare si limita a enunciare tale dato oggettivo, e, c on riguardo al dato oggettivo della mancata trascrizione, l'ordinanza non è viziata da alcun errore di percezione, atteso che gli stessiricorrenti concorda no sulla circostanza che l’atto non sia stato trascrittoo riprodotto, evidenziando, al contrario, che nel ricorso era stata effettuata unicamente «la descrizionedell’atto notificato ed opposto»;

1.14. i l ricorso per revocazione, lun g i dal contestare l'erronea percezione d'un fatto, dissente dalle conclusioni di questa Corte in ordine alla necessità di riprodurre l’atto impugnato e articola a tale riguardo un duplice ordine di rilievi: la trascrizione non era necessaria, avendo essi riportato il contenuto essenziale dell’atto « quanto meno nella sua parte significativa e sufficiente»; con riguardo alla carenza di sottoscrizione dell’ultima pagina dell’atto notificatoai ricorrenti, era impossibile produrre tale parte dell’atto, che si assumeva mancante;

1.15. il dedotto profilo di censura, dietro lo schermo dell'errore revocatorio, sottende dunque una critica all'interpretazione che questa Corte ha dato del principio di «autosufficienza»del ricorso ed una doglianza così prospettata non può trovare ingresso in questa sede, deputata a porre rimedio ai soli errori di fatto;

1.16. al caso di specie si attagliano le considerazioni che da ultimo questa Corte ha svolto, nel dichiarare inammissibile un ricorso per revocazione che «non denuncia [...] un preteso errore di fatto che abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma censura l'interpretazione di quest'ultimo [...] e la declinazione che ne ha fatto l'impugnata ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenuto indispensabile, a pena d'inammissibilità, anche la "trascrizione", nei motivi del ricorso per cassazione, del "contenuto della perizia di parte", senza mettere in dubbio che tale trascrizione non sia effettivamente avvenuta» (cfr. Cass. 3 maggio 2022, n. 13989, punto 5.1.);

1.17. è opportuno, per completezza, in ogni caso evidenziare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione (cfr. Cass.nn. 28570del 6 novembre 2019, 2928 del 13 febbraio 2015 ; conf.

Cass.2917 del 30 gennaio 2022in motiv.), essendo stato altresì ribadito che il principio di «autosufficienza» è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme):

2. quanto sin qui illustrato comporta l’inammissibilitàdel ricorso;3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido,al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20373-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso l’ordinanzan. 8156/2022della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il14/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PieroDi Meglio e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte n. 8156/2022, che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 5015/17/2016; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo i ricorrent i deduc ono , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell'aver ritenuto che, ai fini dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, fosse stata o messa la descrizione dell’atto notificato ed opposto, essendo stato, al contrario, «riportato il contenuto essenziale dell’atto opposto, quanto meno nella sua parte significativa e sufficiente per consentire alla Corte il vaglio di decisività» circa il lamentato vizio di motivazione dell’a vviso di accertamento impugnato, nonché nell’avere affermato, con riguardo all’ulteriore lamentato vizio di mancanza di sottoscrizione del suddetto atto, che nel ricorso non sarebbe stato riprodotto l’avviso notificato ai contribuenti, né quello prodotto dall’Ufficio e sul quale il giudice di appello aveva fondato la propria conclusione in ordine alla sussistenza della sottoscrizione, sebbene nel ricorso fosse stata lamentato che « l’avviso notificato ai contribuenti non …(aveva)… alcuna pagina 9/9, sicché … non risulta(va)…sottoscritto in alcun modo »; 1.2. le censure vanno disattese;1.3. questa Corte, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso dei contribuenti sulla scorta anche delle seguenti considerazioni: « I primi tre motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Attraverso di essi si denuncia, sotto vari profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento. Tale atto, tuttavia, non risulta trascritto nel corpo del ricorso, sicché non è consentito a questa Corte di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal ricorrente. Ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone, appunto, la certa conoscenza del tenore dell'atto impositivo in discorso (ex plurimis, v. Cass., sez. 5, 24/8/2021, n. 23403; sez. 5, 29/7/2015, n. 16010; sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; 15/06/2016, n. 12288; 28/06/2017, n. 16147; Cass. 06/11/2019, n. 28570). Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, n. 23403 del 2021, cit.): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 -01; sez. 5, 13/02/2015, n.2928, Rv. 634343 - 01). Nella specie i ricorrenti non hanno riprodotto né trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo di cui censurano il difetto di motivazione in tal modo precludendo a questa Corte di verificare la legittimità dell'affermazione della CTR per cui tale atto era adeguatamente motivato. Analoga conclusione si impone con riguardo al quarto motivo dal momento che, non essendo stato riprodotto nel corpo del ricorso né l'avviso notificato ai contribuenti, né quello prodotto in giudizio dall'Ufficio e sul quale il giudice d'appello ha fondato la propria conclusione in ordine alla sussistenza della sottoscrizione, non hanno assolto all'onere di autosufficienza su di essi gravante, precludendo in tal modo a questa Corte ogni valutazione»; 1.4. ciò posto, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non si configura un errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte sulla violazione del principio di «autosufficienza» ( cfr. Cass. 31/08/2017, n. 20635, punto 2); 1.5. non si può, invero,ridiscutere con il rimedio straordinario della revocazione il giudizio «circa l'autosufficienza del motivo di ricorso», in quanto «eventuali errori o incompletezze» nella disaminadegli atti di causa investono la valutazione e il giudizio sul contenuto del ricorso ed esulano dall'errore di fatto propriamente inteso (cfr.Cass.22/06/2007, n. 14608; in tal senso, cfr. anche, da ultimo, Cass. n. 29750 del 12/10/2022); 1.6. l'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le molte, cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 442), postulando, l'errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice; 1.7. il discrimine tra l'errore revocatorio e l'errore di diritto risiede, invero, nel carattere meramente percettivo del primo e nell'assenza di quell'attività di valutazione che rappresenta, per contro, l'indefettibile tratto distintivo del secondo (cfr. Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032); 1.8. ne consegue che l'errore revocatorio «non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., 26 gennaio 2022, n. 2236, punto 3); 1.9. l'errata valutazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto degli atti di parte si risolve in un errore di giudizio, che non può essere dedotto come vizio revocatorio (cfr. Cass., 27 aprile 2018, n. 10184; di recente, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040); 1.10. alla luce di tali principi, ribaditi anche di recente (cfr. Cass.12/10/2022n. 29750; Cass. 11 maggio 2022, n. 14950, punto 2.2.), si devono scrutinare le doglianze deiricorrenti; 1.11. circa i profili di censura che attengono alla mancata riproduzione dell’avviso impugnato i ricorrenti, con l’assumere che questa Corte sia incorsa in un errore di fatto, per avere ritenuto necessario trascrivere o riprodurre l’atto impositivo al fine della disamina dei contestati vizi di carenza di motivazione e sottoscrizione, non denuncianoun errore di fatto suscettibile di determinare la revocazione, sconfina ndo piuttosto nell'ambito degli errori di diritto, che è precluso a questa Corte sindacare nel giudizio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.; 1.12. ilfatto, sul quale l'ordinanza censurata si sofferma, attiene alla mancata riproduzione dell’avviso impugnatonel ricorso per cassazione; 1.13. il provvedimento che si chiede di revocare si limita a enunciare tale dato oggettivo, e, c on riguardo al dato oggettivo della mancata trascrizione, l'ordinanza non è viziata da alcun errore di percezione, atteso che gli stessiricorrenti concorda no sulla circostanza che l’atto non sia stato trascrittoo riprodotto, evidenziando, al contrario, che nel ricorso era stata effettuata unicamente «la descrizionedell’atto notificato ed opposto»; 1.14. i l ricorso per revocazione, lun g i dal contestare l'erronea percezione d'un fatto, dissente dalle conclusioni di questa Corte in ordine alla necessità di riprodurre l’atto impugnato e articola a tale riguardo un duplice ordine di rilievi: la trascrizione non era necessaria, avendo essi riportato il contenuto essenziale dell’atto « quanto meno nella sua parte significativa e sufficiente»; con riguardo alla carenza di sottoscrizione dell’ultima pagina dell’atto notificatoai ricorrenti, era impossibile produrre tale parte dell’atto, che si assumeva mancante; 1.15. il dedotto profilo di censura, dietro lo schermo dell'errore revocatorio, sottende dunque una critica all'interpretazione che questa Corte ha dato del principio di «autosufficienza»del ricorso ed una doglianza così prospettata non può trovare ingresso in questa sede, deputata a porre rimedio ai soli errori di fatto; 1.16. al caso di specie si attagliano le considerazioni che da ultimo questa Corte ha svolto, nel dichiarare inammissibile un ricorso per revocazione che «non denuncia [...] un preteso errore di fatto che abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, ma censura l'interpretazione di quest'ultimo [...] e la declinazione che ne ha fatto l'impugnata ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, in particolare per aver ritenuto indispensabile, a pena d'inammissibilità, anche la "trascrizione", nei motivi del ricorso per cassazione, del "contenuto della perizia di parte", senza mettere in dubbio che tale trascrizione non sia effettivamente avvenuta» (cfr. Cass. 3 maggio 2022, n. 13989, punto 5.1.); 1.17. è opportuno, per completezza, in ogni caso evidenziare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione (cfr. Cass.nn. 28570del 6 novembre 2019, 2928 del 13 febbraio 2015 ; conf. Cass.2917 del 30 gennaio 2022in motiv.), essendo stato altresì ribadito che il principio di «autosufficienza» è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme): 2. quanto sin qui illustrato comporta l’inammissibilitàdel ricorso;3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido,al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
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