CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 17864/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso2175/2023 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane edei Monopoli, rappresentata e difesa da ll’ A vvocat ura Generale dello Stato; -resistente- avversola sentenza del la Corte di appello di Torino 571/2022 del 6/6/2022 . Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposero dinanzi a l Tribu- nale di Torino nei confronti dell’Agenzia delle Dogane opposizione all’ordi- nanza ingiunzione del 18/1/20209 ( di pagamento della somma di € 66.000,00 e di € 3.000 ,00 per: (a) l’installazione presso un esercizio pubblico di tre apparecchi da intrattenimento, non conformi alle prescrizioni ex art. 110 co. 6 e 7 t.u.l.p.s. (con violazione dell’art. 110 co. 9 lett. f- quater t.u.l.p.s. e irrogazione della sanzione più grave) e (b) per il difetto 2di 4 – 2175/2023 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di autorizzazione (con violazione dell’art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. e irrogazione della sanzione meno grave). L’opposizione venne rigettata con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza 6.6.2022. Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato solo un atto di co- stituzione. Ragionidella decisione 1. -Il primo motivo (ricorso p. 7) fa valere che chi ha installato un appa- recchio difforme dalle caratteristiche ex art. 110 co. 6 e 7 t.u.l.p.s. non può essere sanzionato ex art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. anche per il difetto di autorizzazione. È riportato il motivo di appello avente ad oggetto tale do- glianza e si denuncia, ex art. 112 c.p.c. , che la Corte di appello non si è pronunciatasu tale motivo. Il primo motivo è fondatosotto il profilo dell’omessa pronuncia. La Corte di Appello afferma(v. sentenza p. 15 ) : « Nessuna questione vi è per l’esistenza della fattispecie illecita disciplinata dall’art.110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. e per la sanzione per essa irrogata.Oggetto di contrasto è invece l’altra violazione contestata e l’importo della sanzione per essa applicata». Risulta invecedagli atti – esaminabili in considerazione del vizio denun- ziato -che è stato fatto valere (in primo grado e come motivo di appello) il profilo di illegittimità relativo alla inapplicabilità del la sanzione per il difetto di autorizzazioneex art. 110 co. 9 lett. d) t.u.l.p.s. ad un fatto già sanzio- nato come installazione di un apparecchio difforme dalle caratteristiche ex art. 110 co. 6 e 7 t.u.l.p.s.Ne segue l’omissione di pronuncia sul motivo di appello relativo alla domanda di annullamen to dell’ordinanza ingiunzione sotto questo profilo. La sentenza va pertanto cassata. 2 Il secondo motivo (v. p. 10) denuncia che la Corte di appello nell’accer- tare il discrimine tra la sanzione di cui all’art. 110 co. 9 lett. c) e quella 3di 4 – 2175/2023 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prevista dall’art. 110 co. 9 lett. f-quater t.u.l.p.s., omette di considerare l’art. 110 co. 7 lett. c-ter t.u.l.p.s. ratione temporis (2019), ove si conside- rano apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli (come in questo caso) «meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo». Ciò con- duce ad applicare l’art. 110 co. 9 lett. c secondo periodo e non l’art. 110 co. 9 lett. f-quater t.u.l.p.s. Si fa valere in particolare che i fatti contestati sono del 2019, ma le regole tecniche e le regole amministrative per l’omologa- zione degli apparecchi in questione sono state emanate nel 2021, quindi è escluso che si possa irrogare una sanzione per il fatto che gli apparecchi in questione non abbiano le caratteristiche di cui all’art. 110 co. 7 t.u.l.p.s. Viceversa l’art. 110 co. 7 lett. c-ter t.u.l.p.s., nella versione vigente al tempo dei fatti, legittima le caratteristiche degli apparecchi in questione. Infatti, essi hanno le seguenti caratteristiche: (a) sono elettromeccanici, in quanto oltre al monitor hanno la pulsantiera; (b) l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro, ma con gettoni; (c) essi perseguono lo scopo lecito di contrastare la ludopatia o comunque di appagare le esigenze compulsive di cui sono affetti determinati soggetti, senza il ricorso al sovraindebita- mento. Questomotivo è infondato. La censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 110 co. 7 lett. c- ter t.u.l.p.s. presuppone che si possa rimettere in discussione in sede di legittimità il seguente profilo accertato in fatto dai giudici di merito , che trova espressione in una motivazione(p. 16) esente da censure : la desti- nazione al gioco degli apparecchi è «mascherata da finalità ‘ alte ’ , di tipo sociale e terapeutico, in realtà solo affermate e volte ad eludere completa- mente qualsiasi forma di controllo sugli apparecchi - anche nell’interesse reale dei fruitori del gioco- e sull’attività economica svolta con il loro uti- lizzo». 4di 4 – 2175/2023 – 2 – 14 / 5 /202 4 ( 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il passo della motivazione riportato nel capoverso precedente riassume in modo stringato l’esito di una valutazione analitica compiuta nelle pagine precedentidella sentenza. Con ciò è escluso che possa valutarsi giuridica- mentela presenza di uno scopo degli apparecchi ex art. 110 co. 7 lett. c - ter t.u.l.p.s.(2019), il quale -per essere rilevante ai sensi della disposizione citata –ha da essere lecito, come infatti tentano di accreditare i ricorrenti sovrapponendo il loro apprezzamento di parte a quello dei giudici di merito. 3. – In conclusione, è acco lt o il prim o motivo e rigettato il secondo motivo;è cassa ta la sentenza impugnata in relazione a l motiv o accolt o e la causa è rinvia ta al la Corte di A ppello di Torino , in divers a composizione , anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa c