Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 24420/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lette le note di conclusioni e le note spese depositate in data 23 febbraio 2026 nell'interesse delle parti civili e letta la memoria depositata in data 6 febbraio 2026 nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si condivide il giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice in considerazione delle complessive modalità dei fatti e del loro ripetersi in un breve periodo di tempo, con modalità quasi professionale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputata, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lette le note di conclusioni e le note spese depositate in data 23 febbraio 2026 nell'interesse delle parti civili e letta la memoria depositata in data 6 febbraio 2026 nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si condivide il giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice in considerazione delle complessive modalità dei fatti e del loro ripetersi in un breve periodo di tempo, con modalità quasi professionale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputata, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24420/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris