Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:382
Testo integrale del provvedimento
62019CJ0730_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2022 –
Commissione / Bulgaria (Valori limite – SO2)
(causa C‑730/19) (
1
)
(Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite stabiliti per il biossido di zolfo (SO2) nella zona BG0006 (sud est), Bulgaria – Articolo 23, paragrafo 1, e allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate)
1.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 3 e allegato I)
(v. punto 60)
2.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 61)
3.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e continuato – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)
(v. punti 62‑71, 76, dispositivo 1)
4.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Anidride solforosa – Superamento – Criteri di valutazione – Superamento di un valore limite misurato presso un singolo punto di campionamento – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegato XI)
(v. punto 72)
5.
Ricorso per inadempimento – Natura obiettiva – Origine dell’inadempimento – Irrilevanza
(Art. 258 TFUE)
6.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Anidride solforosa – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di predisporre un piano per porvi rimedio – Mancata tempestiva adozione di misure adeguate ed efficaci che garantiscano il periodo di superamento più breve possibile – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 23, § 1, e allegati XI e XV)
(v. punti 128‑142, dispositivo 1)
7.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Superamento dei valori limite di qualità dell’aria – Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio – Termine – Fissazione di un periodo eccessivamente lungo – Inammissibilità – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1)
(v. punti 145‑147)
Dispositivo
1)
La Repubblica di Bulgaria,
non avendo provveduto affinché non fossero superati in modo sistematico e persistente, nella zona zone BG0006 (sud est), da un lato, a partire dal 2007 fino al 2018 incluso, il valore limite orario fissato per il biossido di zolfo (SO2) e, dall’altro, a partire dal 2007 fino al 2018 incluso, ad eccezione degli anni 2010 e 2012, il valore limite giornaliero fissato per tale sostanza inquinante, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e
non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire l’osservanza dei valori limite fissati per il SO2 in tale zona e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani relativi alla qualità dell’aria prevedessero misure appropriate a far sì che i periodi di superamento di tali valori limite fossero il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’allegato XV, sezione A, di tale direttiva
2)
La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.
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GU C 399 del 25/11/2019
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