CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 44834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio ai fini civili. udito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'annullamento con rinvio e come da conclusioni che deposita. Udito il difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta alla memoria depositato e chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 maggio 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 13-7-2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concorso in tentata truffa allo stesso contestato. . Riteneva il giudice di appello che la querela nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. era stata sporta da soggetto privo del potere rappresentativo. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile avv.to Perroni deducendo, con unico motivo, nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione di norme di legge di cui si deve tenere conto, ed in particolare dell'articolo 337 comma terzo codice procedura penale, per non avere ritenuto sussistente in capo alla querelante il potere di proporre querela e per non avere proceduto ad acquisire la documentazione attestante la sussistenza di tale potere; manifesta illogicità della motivazione risultante dalla impugnata sentenza in merito alla partecipazione della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell'operazione illecita oggetto di contestazione. Si esponeva in particolare che il potere rappresentativo risultava espressamente dal verbale di ricezione della querela orale acquisito all'udienza del 13 Aprile 2018 nel contesto del quale la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente faceva riferimento all'istituto da ella rappresentato. Inoltre, il potere rappresentativo, discendeva dalla qualifica di quadro direttivo di quarto livello all'interno di [OSCURATO:SOCIETA] e dalla procura rilasciata a tutti i funzionari di pari ruolo dell'istituto bancario allegata al ricorso e di cui all'atto del notaio Busani di Milano in data 21 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, in tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale; ed in motivazione la Corte ha riconosciuto la facoltà di proporre querela a un vice direttore di filiale, che aveva la responsabilità delle operazioni concluse con i terzi in nome dell'istituto di credito, il quale, in tale veste, era venuto a conoscenza del tentativo dell'imputata di versare sul proprio conto un assegno falsificato (Sez. 2, n. 25134 del 07/03/2023, Rv. 284631 - 01). Nel caso di specie, come risultava dallo stesso tenore della querela in atti, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] era responsabile per conto dell'istituto di credito dell'area Ottaviano ricomprendente diverse agenzie bancarie tra cui anche quella di via Cola di Rienzo ove avvenivano i fatti contestati. Risulta pertanto che inequivocabilmente la [OSCURATO:PERSONA], proprio per la sua qualifica di responsabile di diverse agenzie bancarie tutte all'interno dello stesso distretto, era soggetto dotato del potere rappresentavo della banca e poteva quindi sporgere regolare querela come puntualmente avvenuto. Né rileva che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non fosse soggetto che aveva personalmente trattato la pratica incriminata posto che il potere di sporgere querela nelle organizzazioni complesse può anche essere intitolato a soggetti che non risultino avere direttamente partecipato ai fatti ma che siano venuti a conoscenza degli stessi. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Roma, 11 ottobre 2023 DEPOSITA