CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 25 ottobre 2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto edi reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione riferita al caso in esame, e relativo a punti della decisione rispetto ai quali non risulta devoluta la cognizione al secondo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 20