CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 06554/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21187-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l’ORDINANZA n. 13386/2024della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15/5/2024; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in Camera di consiglio del 25/2/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con “istanza” depositat a in data 31 / 5 /202 4 , ha chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la correzione d ell ’ ordina nza in epigrafenella parte in cui, alla pagina 2, righi 1 e 2, è indicato, Ric. 2016n. 21187 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2 02 5 per mero errore materiale, quale provvedimento impugnato, “il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania”, in luogo di “sentenza n. 1040/2016 della Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, emessa il 20.04.2016 e depositata il 26.05.2016”. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte rileva che il ricorso contenente l’istanza di correzione non risulta notificato e ritiene, di conseguenza, che, in difetto di contraddittorio, l’invocata correzione dell’errore materiale non può essere disposta neppure d’ufficio. 2.2. In tema di correzione degli errori materiali, infatti, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1°, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché (a differenza di quanto emerge nel caso in esame) sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. SU n. 4353 del 2023); 2.3. Il ricorso è, dunque,inammissibile. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della P