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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26609/2026

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rte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Sesta Sezione diquesta Corte con sentenza dell'8 luglio 2015, in riforma della sentenza emessa indata 10 gennaio 2012 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di ReggioCalabria, ha riqualificato la fattispecie ascritta di cui all'art. 416-bis cod. pen. inquella di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e, previa esclusione dell'aggravantedi cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nellamisura di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa,confermando nel resto l'impugnata sentenza.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deducono, in relazione agli artt. 627 e 628 cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.Si sostiene che la sentenza impugnata abbia disatteso i principi affermati dallapronuncia di annullamento, la quale aveva escluso che gli elementi valorizzatifossero sufficienti a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa,evidenziando il carattere episodico delle condotte attribuite al Dinaro e l'assenzadi indici di stabile inserimento nel sodalizio.In particolare, la sentenza rescindente aveva osservato che il tentativo diestorsione, pur rivelando la consapevolezza del contesto associativo, non risultavaaccompagnato da elementi idonei a dimostrare una partecipazione qualificataall'organizzazione e poteva essere ricondotto a un intervento estemporaneo, inassenza di prova circa uno specifico ruolo o una funzione, anche limitata,nell'ambito del controllo del territorio.Analogamente, era stata esclusa la prova della riconducibilità alla cosca degliinteressi economici sottesi ad alcune attività, tra cui quella di lavanderia, nonessendo emersa alcuna evidenza della confluenza dei relativi utili nella cassacomune dell'associazione.Quanto alla trasmissione di un messaggio al latitante [OSCURATO:PERSONA], la Corteaveva ritenuto l'episodio privo di univoco significato dimostrativo, non essendostato accertato se il ricorrente avesse agito direttamente o tramite intermediari.Tali rilievi avevano indotto la Corte di cassazione a escludere la configurabilitàdella partecipazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e a demandare al giudice dirinvio la verifica dell'eventuale sussistenza della diversa figura del concorsoesterno, caratterizzata dall'assenza di stabile inserimento nell'associazione e dallaprestazione di un contributo causalmente efficiente al suo rafforzamento.Il ricorrente deduce che la Corte territoriale, pur dando atto della vicinanzadel Dinaro alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e della sua disponibilità a fornire contributi in favoredella stessa, non si sarebbe confrontata con le criticità evidenziate dalla sentenzarescindente, limitandosi a rivalutare episodi già scrutinati senza colmare le lacunesegnalate.In particolare, la qualificazione delle condotte in termini di concorso esternosarebbe stata affermata senza verificare: l'esistenza di un interesse economicodella cosca nelle attività oggetto della condotta, in particolare nella lavanderia delRossiello, e la confluenza di eventuali utilità nella cassa comune dell'associazione;l'effettivo contributo causale delle condotte al rafforzamento o alla conservazionedel sodalizio secondo i criteri dell'accertamento ex post; le concrete modalità ditrasmissione del messaggio al latitante; il coefficiente soggettivo richiesto dallafattispecie.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione agli artt. 627 e 628 cod.proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione sul trattamento sanzionatorio.Si osserva che la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice dirinvio l'esame delle questioni relative alla pena, con particolare riguardo allarecidiva, alla sua incidenza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ealla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.La sentenza impugnata avrebbe tuttavia affrontato tali profili in manierameramente assertiva, limitandosi a negare le attenuanti generiche e a confermarela pena inflitta, senza fornire alcuna specifica motivazione in ordine all'aumentoper la recidiva, determinato nella misura di due terzi, nonostante le puntualidoglianze già formulate dalla difesa nei precedenti gradi di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per i motivi qui illustrati.2.

È fondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce, in relazione agliartt. 627 e 628 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen.2.1.

Va premesso che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio dimotivazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella costruzione del fatto enella valutazione delle prove ed è quindi investito di pieni poteri di cognizione e,salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, non è vincolato all'esamedei punti indicati nella sentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materialeprobatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, pienaautonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati,nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, ilproprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sededi giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni didiritto, di talché il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi lasua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti insede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv.285801-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 6, n. 42028del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738-01).2.2.

Con la sentenza rescindente della Sesta Sezione della Corte era statoritenuto fondato il motivo relativo all’affermazione di responsabilità per il reatoassociativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., in ragione dell’insufficientedimostrazione del requisito della stabile partecipazione al sodalizio.

Ne eraconseguito l’annullamento con rinvio, affinché il giudice di rinvio verificasse se lecondotte ascrivibili all’imputato fossero idonee a dimostrarne l’inserimento stabilenell’associazione ovvero, ove ritenuta superata la soglia del penalmenteirrilevante, se integrassero la diversa fattispecie del concorso esterno inassociazione mafiosa.2.3.

Deve, in proposito, richiamarsi la costante affermazione della Cortesecondo cui la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esternocostituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condottaassociativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo el'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente adisposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontàdi appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propriastruttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioniformali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo,pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o alrafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suoparticolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione,anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 16958 del08/01/2014, Costantino, Rv. 261475-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014,Imbalzano, Rv. 258807-01).2.4.

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso sicaratterizza, invero, per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889-01).Diversamente, nel concorso esterno, in assenza di stabile inserimento nellacompagine associativa, assume rilevo essenziale e dirimente il contributocausalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacitàoperative dell'associazione poiché è proprio l’effettiva incidenza dell’apportoprestato dall’extraneus sulla conservazione, sull’agevolazione o sul rafforzamentodell’associazione a distinguere tale figura da mere forme di contiguità, disponibilitào vicinanza al sodalizio.

Il concorrente esterno fornisce invero un concreto,specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichiun'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessariaper la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazionee sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dellamedesima.

L’efficienza causale rispetto alla concreta realizzazione del fattocriminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condottaconcorsuale, di natura materiale o morale, e non è sufficiente una valutazione "exante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del benegiuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al qualesia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficaciacondizionante della condotta atipica del concorrente (Sez.

U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01; Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep.2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv.260178-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01).In termini coerenti, si è altresì precisato che, ai fini della configurabilità delconcorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deveessere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dallaconservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso giàoperante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamentopostumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita eall'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo"percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del14/09/2023, Amato, Rv. 285654-01).2.5.

Quanto all’elemento soggettivo, il concorrente esterno deverappresentarsi l’esistenza del sodalizio, conoscerne i metodi e i fini ed essereconsapevole dell’efficacia causale della propria condotta rispetto allaconservazione o al rafforzamento dell’associazione.Il dolo richiesto non può consistere nel mero dolo eventuale, inteso comesemplice accettazione del rischio che la condotta favorisca l’organizzazionemafiosa, ma deve atteggiarsi come dolo diretto.

L’agente, pur potendo perseguireanche finalità ulteriori o diverse rispetto a quella di rafforzare il sodalizio, devetuttavia prevedere, accettare e volere il contributo causale alla conservazione o alrafforzamento dell’associazione come conseguenza certa o comunque altamenteprobabile della propria condotta.

È stato precisato che il dolo del concorrenteesterno deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, siail contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o alrafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza evolontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programmacriminoso del sodalizio (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672-01; Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Dell’Utri, Rv. 252330-01; Sez. 2, n. 18132del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266907-01).2.6.

Così ricostruito, in sintesi, il quadro ermeneutico, emerge che lapartecipazione ad associazione di tipo mafioso e il concorso esterno sono figurecriminose ontologicamente distinte e reciprocamente alternative, le quali nonpossono essere ricondotte ad un medesimo itinerario argomentativo, suscettibiledi essere indifferentemente riferito all’una o all’altra fattispecie.Ne consegue che i presupposti probatori e gli oneri dimostrativi richiesti perl’accertamento delle due ipotesi incriminatrici sono radicalmente differenti e nonconsentono il ricorso ad una motivazione fungibile o sovrapponibile, evenienza chesi è verificata nella sentenza impugnata.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che le condotte attribuiteall’imputato - tentata estorsione in danno di Rossiello, vicenda dell’imbarcazionesottratta al marito di una congiunta della moglie del Dinaro, richiamo all’ordinerivolto a [OSCURATO:PERSONA], pregressa attività di falsificazione di fatture, funzionedi tramite nei confronti del latitante [OSCURATO:PERSONA] — non fossero indicative di unastabile appartenenza dell’imputato alla “cosca [OSCURATO:PERSONA]” ma integrassero piuttostomanifestazioni di un contributo episodicamente prestato in favore del sodalizio,ritenuto idoneo a sostenerne e consolidarne l’operatività e, per tale ragione,ricondotto alla diversa figura del concorso esterno.Dal percorso motivazionale della sentenza impugnata emerge, dunque, che laqualificazione delle medesime condotte in termini di concorso esterno apparedesunta in via meramente residuale dalla ritenuta insufficienza del compendioprobatorio a dimostrare la partecipazione associativa, secondo uno schemaargomentativo sostanzialmente riassumibile nell’assunto per cui, esclusa lapartecipazione, dovrebbe necessariamente residuare l’ipotesi di concorso esterno.Una simile impostazione trascura, tuttavia, che le due figure non si pongonoin rapporto di progressione, né di graduazione, bensì di netta alternativitàconcettuale e giuridica, sicché l’insussistenza degli elementi costitutivi dellapartecipazione non comporta, di per sé, la sussistenza di quelli richiesti per ilconcorso esterno.Ne deriva la sostanziale insufficienza dell’apparato argomentativo posto afondamento della riqualificazione delle condotte in termini di concorso esterno.

Lasentenza impugnata, infatti, non individua con la necessaria puntualità gli elementicostitutivi della fattispecie concorsuale e, segnatamente, non esplicita le ragioniper le quali le condotte attribuite all’imputato dovrebbero ritenersi eccedenti lasoglia della mera contiguità o vicinanza ambientale al sodalizio mafioso, comerichiesto dalla sentenza di annullamento della Sesta Sezione di questa Corte.Difetta, in particolare, una compiuta dimostrazione tanto della volontarietà econsapevolezza dell’apporto prestato, quanto della sua concreta ed effettivaincidenza causale sul rafforzamento dell’organizzazione criminale.

Manca, in altritermini, una solida argomentazione idonea a dimostrare che i contributi ascrittiall’imputato abbiano assunto una rilevanza tale da incidere in modo significativosulle capacità operative della cosca o, comunque, sul fenomeno associativoconsiderato nella sua dimensione complessiva.3.

La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per un nuovo giudizio, alla luce deiprincipi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.4.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale la sentenza impugnata è censuratain punto di trattamento sanzionatorio, deve ritenersi assorbito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Sesta Sezione diquesta Corte con sentenza dell'8 luglio 2015, in riforma della sentenza emessa indata 10 gennaio 2012 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di ReggioCalabria, ha riqualificato la fattispecie ascritta di cui all'art. 416-bis cod. pen. inquella di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e, previa esclusione dell'aggravantedi cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., ha rideterminato la pena nellamisura di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa,confermando nel resto l'impugnata sentenza.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono, in relazione agli artt. 627 e 628 cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.Si sostiene che la sentenza impugnata abbia disatteso i principi affermati dallapronuncia di annullamento, la quale aveva escluso che gli elementi valorizzatifossero sufficienti a dimostrare la partecipazione all'associazione mafiosa,evidenziando il carattere episodico delle condotte attribuite al Dinaro e l'assenzadi indici di stabile inserimento nel sodalizio.In particolare, la sentenza rescindente aveva osservato che il tentativo diestorsione, pur rivelando la consapevolezza del contesto associativo, non risultavaaccompagnato da elementi idonei a dimostrare una partecipazione qualificataall'organizzazione e poteva essere ricondotto a un intervento estemporaneo, inassenza di prova circa uno specifico ruolo o una funzione, anche limitata,nell'ambito del controllo del territorio.Analogamente, era stata esclusa la prova della riconducibilità alla cosca degliinteressi economici sottesi ad alcune attività, tra cui quella di lavanderia, nonessendo emersa alcuna evidenza della confluenza dei relativi utili nella cassacomune dell'associazione.Quanto alla trasmissione di un messaggio al latitante [OSCURATO:PERSONA], la Corteaveva ritenuto l'episodio privo di univoco significato dimostrativo, non essendostato accertato se il ricorrente avesse agito direttamente o tramite intermediari.Tali rilievi avevano indotto la Corte di cassazione a escludere la configurabilitàdella partecipazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e a demandare al giudice dirinvio la verifica dell'eventuale sussistenza della diversa figura del concorsoesterno, caratterizzata dall'assenza di stabile inserimento nell'associazione e dallaprestazione di un contributo causalmente efficiente al suo rafforzamento.Il ricorrente deduce che la Corte territoriale, pur dando atto della vicinanzadel Dinaro alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e della sua disponibilità a fornire contributi in favoredella stessa, non si sarebbe confrontata con le criticità evidenziate dalla sentenzarescindente, limitandosi a rivalutare episodi già scrutinati senza colmare le lacunesegnalate.In particolare, la qualificazione delle condotte in termini di concorso esternosarebbe stata affermata senza verificare: l'esistenza di un interesse economicodella cosca nelle attività oggetto della condotta, in particolare nella lavanderia delRossiello, e la confluenza di eventuali utilità nella cassa comune dell'associazione;l'effettivo contributo causale delle condotte al rafforzamento o alla conservazionedel sodalizio secondo i criteri dell'accertamento ex post; le concrete modalità ditrasmissione del messaggio al latitante; il coefficiente soggettivo richiesto dallafattispecie.2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione agli artt. 627 e 628 cod.proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione sul trattamento sanzionatorio.Si osserva che la sentenza di annullamento aveva demandato al giudice dirinvio l'esame delle questioni relative alla pena, con particolare riguardo allarecidiva, alla sua incidenza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ealla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.La sentenza impugnata avrebbe tuttavia affrontato tali profili in manierameramente assertiva, limitandosi a negare le attenuanti generiche e a confermarela pena inflitta, senza fornire alcuna specifica motivazione in ordine all'aumentoper la recidiva, determinato nella misura di due terzi, nonostante le puntualidoglianze già formulate dalla difesa nei precedenti gradi di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per i motivi qui illustrati.2. È fondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce, in relazione agliartt. 627 e 628 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen.2.1. Va premesso che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio dimotivazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella costruzione del fatto enella valutazione delle prove ed è quindi investito di pieni poteri di cognizione e,salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, non è vincolato all'esamedei punti indicati nella sentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materialeprobatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, pienaautonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati,nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, ilproprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sededi giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni didiritto, di talché il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi lasua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti insede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv.285801-02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 6, n. 42028del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738-01).2.2. Con la sentenza rescindente della Sesta Sezione della Corte era statoritenuto fondato il motivo relativo all’affermazione di responsabilità per il reatoassociativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., in ragione dell’insufficientedimostrazione del requisito della stabile partecipazione al sodalizio. Ne eraconseguito l’annullamento con rinvio, affinché il giudice di rinvio verificasse se lecondotte ascrivibili all’imputato fossero idonee a dimostrarne l’inserimento stabilenell’associazione ovvero, ove ritenuta superata la soglia del penalmenteirrilevante, se integrassero la diversa fattispecie del concorso esterno inassociazione mafiosa.2.3. Deve, in proposito, richiamarsi la costante affermazione della Cortesecondo cui la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esternocostituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condottaassociativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo el'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente adisposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontàdi appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propriastruttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioniformali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo,pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o alrafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suoparticolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione,anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 16958 del08/01/2014, Costantino, Rv. 261475-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014,Imbalzano, Rv. 258807-01).2.4. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso sicaratterizza, invero, per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889-01).Diversamente, nel concorso esterno, in assenza di stabile inserimento nellacompagine associativa, assume rilevo essenziale e dirimente il contributocausalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacitàoperative dell'associazione poiché è proprio l’effettiva incidenza dell’apportoprestato dall’extraneus sulla conservazione, sull’agevolazione o sul rafforzamentodell’associazione a distinguere tale figura da mere forme di contiguità, disponibilitào vicinanza al sodalizio. Il concorrente esterno fornisce invero un concreto,specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichiun'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessariaper la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazionee sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dellamedesima. L’efficienza causale rispetto alla concreta realizzazione del fattocriminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condottaconcorsuale, di natura materiale o morale, e non è sufficiente una valutazione "exante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del benegiuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al qualesia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficaciacondizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U, n. 33748 del12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01; Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep.2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv.260178-01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01).In termini coerenti, si è altresì precisato che, ai fini della configurabilità delconcorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deveessere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dallaconservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso giàoperante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamentopostumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita eall'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo"percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del14/09/2023, Amato, Rv. 285654-01).2.5. Quanto all’elemento soggettivo, il concorrente esterno deverappresentarsi l’esistenza del sodalizio, conoscerne i metodi e i fini ed essereconsapevole dell’efficacia causale della propria condotta rispetto allaconservazione o al rafforzamento dell’associazione.Il dolo richiesto non può consistere nel mero dolo eventuale, inteso comesemplice accettazione del rischio che la condotta favorisca l’organizzazionemafiosa, ma deve atteggiarsi come dolo diretto. L’agente, pur potendo perseguireanche finalità ulteriori o diverse rispetto a quella di rafforzare il sodalizio, devetuttavia prevedere, accettare e volere il contributo causale alla conservazione o alrafforzamento dell’associazione come conseguenza certa o comunque altamenteprobabile della propria condotta. È stato precisato che il dolo del concorrenteesterno deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, siail contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o alrafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza evolontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programmacriminoso del sodalizio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672-01; Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Dell’Utri, Rv. 252330-01; Sez. 2, n. 18132del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266907-01).2.6. Così ricostruito, in sintesi, il quadro ermeneutico, emerge che lapartecipazione ad associazione di tipo mafioso e il concorso esterno sono figurecriminose ontologicamente distinte e reciprocamente alternative, le quali nonpossono essere ricondotte ad un medesimo itinerario argomentativo, suscettibiledi essere indifferentemente riferito all’una o all’altra fattispecie.Ne consegue che i presupposti probatori e gli oneri dimostrativi richiesti perl’accertamento delle due ipotesi incriminatrici sono radicalmente differenti e nonconsentono il ricorso ad una motivazione fungibile o sovrapponibile, evenienza chesi è verificata nella sentenza impugnata.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che le condotte attribuiteall’imputato - tentata estorsione in danno di Rossiello, vicenda dell’imbarcazionesottratta al marito di una congiunta della moglie del Dinaro, richiamo all’ordinerivolto a [OSCURATO:PERSONA], pregressa attività di falsificazione di fatture, funzionedi tramite nei confronti del latitante [OSCURATO:PERSONA] — non fossero indicative di unastabile appartenenza dell’imputato alla “cosca [OSCURATO:PERSONA]” ma integrassero piuttostomanifestazioni di un contributo episodicamente prestato in favore del sodalizio,ritenuto idoneo a sostenerne e consolidarne l’operatività e, per tale ragione,ricondotto alla diversa figura del concorso esterno.Dal percorso motivazionale della sentenza impugnata emerge, dunque, che laqualificazione delle medesime condotte in termini di concorso esterno apparedesunta in via meramente residuale dalla ritenuta insufficienza del compendioprobatorio a dimostrare la partecipazione associativa, secondo uno schemaargomentativo sostanzialmente riassumibile nell’assunto per cui, esclusa lapartecipazione, dovrebbe necessariamente residuare l’ipotesi di concorso esterno.Una simile impostazione trascura, tuttavia, che le due figure non si pongonoin rapporto di progressione, né di graduazione, bensì di netta alternativitàconcettuale e giuridica, sicché l’insussistenza degli elementi costitutivi dellapartecipazione non comporta, di per sé, la sussistenza di quelli richiesti per ilconcorso esterno.Ne deriva la sostanziale insufficienza dell’apparato argomentativo posto afondamento della riqualificazione delle condotte in termini di concorso esterno. Lasentenza impugnata, infatti, non individua con la necessaria puntualità gli elementicostitutivi della fattispecie concorsuale e, segnatamente, non esplicita le ragioniper le quali le condotte attribuite all’imputato dovrebbero ritenersi eccedenti lasoglia della mera contiguità o vicinanza ambientale al sodalizio mafioso, comerichiesto dalla sentenza di annullamento della Sesta Sezione di questa Corte.Difetta, in particolare, una compiuta dimostrazione tanto della volontarietà econsapevolezza dell’apporto prestato, quanto della sua concreta ed effettivaincidenza causale sul rafforzamento dell’organizzazione criminale. Manca, in altritermini, una solida argomentazione idonea a dimostrare che i contributi ascrittiall’imputato abbiano assunto una rilevanza tale da incidere in modo significativosulle capacità operative della cosca o, comunque, sul fenomeno associativoconsiderato nella sua dimensione complessiva.3. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per un nuovo giudizio, alla luce deiprincipi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte.4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la sentenza impugnata è censuratain punto di trattamento sanzionatorio, deve ritenersi assorbito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26609/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris