CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 37586/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PASCHETTO Marco (parte civile) c/ • TURAGLIO Mario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/09/2019 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pinerolo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 26/09/2019, in riforma della pronuncia di condanna del Gup del Tribunale di Pinerolo emessa in esito a giudizio abbreviato il 03/06/2013, assolveva l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] dal reato di usura aggravata continuata - in (anno» di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile - perché il fatto non costituisce reato. Affermava la corte territoriale che !e concrete modalità del fatto escludevano la sussistenza dell'usura, con specifico riferimento al mutuo chirografario stipulato tra le parti ed agli atti negoziali successivi (scrittura di ricognizione del debito, transazione stragiudiziale), atti da ritenersi leciti, con riferimento al tasso di interessi all'epoca del prestito, al calcolo degli interessi stessi, al valore dell'immobile trasferito con la transazione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, chiedendo la nullità della sentenza per vizio di motivazione. Deduceva a riguardo che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto gli elementi della cd. usura in concreto prevista dall'art. 644, terzo comma cod. pen. aveva poi escluso l'elemento soggettivo del reato, in assenza di prova sul punto, risultando anzi il contrario (consapevolezza dell'entità del credito e del valore dell'immobile acquisito; univoco e consistente vantaggio patrimoniale). 3. Il ricorso è fondato. 4. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (di recente, Cass. sez. 4, sent. n. 24439 del 16/06/2021 - dep. 22/06/2021 - Rv. 281404). La lettura delle due sentenze di segno opposto (quella di condanna del tribunale e di assoluzione della corte di merito) non consente di ritenere che la motivazione del secondo giudice abbia quella connotazione di intensità persuasiva idonea a superare le argomentazioni della pronuncia di primo grado, rappresentando al più un'ipotesi alternativa - e in realtà discutibile - sull'elemento psicologico, pur tenendo conto che il reato di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto che consiste nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari con la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto passivo che, in ragione della sua menomata libertà di autodeterminazione, non sia in grado di resistere alle pretese dell'agente. 5. A tal proposito il Tribunale ha ben evidenziato - accertata la sproporzione fra il vantaggio conseguito dall'imputato rispetto alla prestazione del Paschetto in termini di usura ai sensi anche del terzo comma dell'art. 644 cod. pen. - che il Turaglio era ben consapevole di conseguire tale vantaggio usurario (pagine 11 e 12), essendo egli a conoscenza delle precarie condizioni economiche in cui versava il ricorrente, socio accomandatario di una società in decozione, degenerate in vero e proprio stato di bisogno (i rapporti negoziali, iniziati nel 1984, erano proseguiti ininterrottamente fino al 2011); l'acquisizione dell'immobile, pertanto, per indursi alla rinuncia e quindi all'estinzione della procedura esecutiva intrapresa, costituiva un illegittimo profitto scientemente preteso e ricevuto, e ciò sulla base del mero dato del valore, raffrontato alla controprestazione, percepibile "dall'uomo medio". 6. A fronte di tale articolata e convincente motivazione, la Corte torinese ha ritenuto corretta la complessa ricostruzione della vicenda, con riferimento anche al calcolo del valore dell'immobile, senza contestare, se non per aspetti marginali, ritenuti non determinanti, il calcolo degli interessi; ha tuttavia incentrato la differente conclusione sulla responsabilità con argomentazioni tese a sminuire il ruolo di vittima del Paschetta, secondo parametri ipotetici e comunque avulsi dalla vicenda in esame, ancorata al capo d'imputazione ed al trasferimento dell'immobile a fronte del prestito erogato. Il fatto che il ricorrente non fosse uno sprovveduto, che avesse la prospettiva di vendere dei terreni, che intendesse evitare la vendita all'asta dell'immobile in questione ad un prezzo inferiore a quello di mercato (pagine 5 e 6 della sentenza di appello) sono circostanze che non caratterizzano in concreto la fattispecie, prive all'evidenza di quella forza persuasiva argomentativa alla quale si è fatto cenno in precedenza. 7. In mancanza di ricorso della parte pubblica, l'annullamento della sentenza va disposto ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. Le spese del grado sostenute dalla parte civile saranno liquidate in sede di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso in Roma il giorno 12 ott