CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3336-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 40/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/07/2021; Ric. 2022 n. 03336 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto diRocco Brancato alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992, e condannato l’Istituto al pagamento delle differenze maturate sulla pensione in godimento. 2. La Corte di merito ha respinto, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando il dies a quodel termine decennale di prescrizione nella data del pensionamento (1.9.2014) in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena. 3. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2935 c.c. per avere la sentenza d'appello individuato il dies a quodel termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza del Brancato, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, anziché nella data di presentazione della domanda all’Inail ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), quale momento in cui sussisteva la consapevolezza della esposizione morbigena da parte del richiedente, con conseguente maturare della Ric. 2022 n. 03336 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- prescrizione decennale rispetto alla domanda amministrativa presentata all’Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 7. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini: Cass sez. lav. 16 novembre 2018 n. 29635; v. anche Cass. n. 2856 /201del 2017; Cass. n. 2351 del 2015). 8. Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020). 9. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed hafatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione. 10. Per le ragioni esposte, accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2022 n. 03336 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anch