CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 810/25 - TAMASCO Raffaele OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, con cui la difesa chiede l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (primo motivo) e la disapplicazione della recidiva reiterata specifica (secondo motivo); Considerato che tali motivi, oltre a risultare meramente reiterativi dell'atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto sia della complessiva gravità del fatto che della maggiore pericolosità del ricorrente espressa con l'evasione oggetto del presente procedimento; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0