CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01418/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -- n - Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Verona assolvendolo dal capo B), confermando nel resto la condanna con rideternninazione della pena per i furti aggravati di cui ai capi A) e C). - Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. è del tutto generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Al Presidente