CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43204/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al riconoscimento della recidiva, la Corte aveva osservato come il nuovo delitto commesso dal prevenuto, rispetto ai fatti di cui alle precedenti quattro condanne, ne dimostrasse l'accresciuta pericolosità sociale così rendendo sul punto una congrua motivazione. Quanto alla misura della pena ne rilevava la sua congruità alla luce della condotta dell'imputato, così sottraendosi, la motivazione della Corte di merito, alle proposte censure di legittimità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S