CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ NELL’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in margine al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 3, depositata il 3 gennaio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto nelle sue conclusioni scritte il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente chiedeva in primo grado, a seguito del silenzio- rifiuto dell’amministrazione, il rimborso dell’IRPEG versata per gli [OSCURATO:PERSONA] anni 2003 e 2004, rispettivamente quanto all’importo di € 957.313,07 ed € 233.620,00, riportando in parte la perdita relativa all’esercizio 2000 (per complessivi € 17.932.295,00, pur ripianata con un contributo dell’ente di riferimento, Regione Puglia). L’Agenzia eccepiva la tardività dell’istanza di rimborso poiché intervenuta oltre quattro anni dall’epoca del versamento di gran parte degli acconti relativi all’imposta maturata con riguardo all’anno 2003, essendo stata l’istanza medesima depositata in data 10 aprile 2008. La questione sorgeva in quanto, a parere della contribuente, doveva riguardarsi al momento del saldo, prima del quale non vi era certezza in ordine all’effettivo dovuto. L’adìta CTP accoglieva la domanda, riconoscendo tra l’altro che solo con l’art. 1, comma 310, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, era intervenuta una disposizione che aveva chiarito come dovesse considerarsi il contributo di ripianamento delle perdite, da parte dell’ente pubblico, ai fini fiscali, e quindi come lo stesso non dovesse essere considerato alla stregua di un ricavo. 2. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che al momento del versamento degli acconti la società già considerava indebiti i versamenti, avendo tra l’altro esposto di aver versato le imposte per evitare sanzioni, ma non condividendo le ragioni avanzate dall’Agenzia in sede di risposta all’interpello, espressamente proposto sul punto dalla contribuente stessa. D’altronde la disciplina recata dalla legge finanziaria sopra citata era di portata meramente interpretativa, per cui in simile situazione sarebbe stato oneredel contribuente proporre l’istanza nel termine di quarantotto mesi dai versamenti (indebiti) effettuati. Peraltro, la CTR osservava che occorreva tener conto dell’“esorbitante ammontare” della perdita da detrarre, tanto che il riporto della perdita stessa al 2003 determinava un imponibile IRPEG “zero” e perdite residue da utilizzare in compensazione per ulteriori € 10.999.418,00. 3. Viene così proposto ricorso in cassazione affidato dalla contribuente a tre motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 102 (ora 84), TUIR, 3, comma 1, d.l. 9 dicembre 1986, n. 833 e 1, comma 310, l. 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Assume la difesa dell’AMAT che erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto la non tempestività dell’istanza di rimborso, posto che con la legge finanziaria 2008, il legislatore avrebbe inteso dare efficacia per il passato alla riportabilità delle perdite delle public companies,pur ripianate da contributi ricevuti dalla Regione, senza subordinare ciò ad un’istanza depositata entro quarantotto mesi dal versamento: la norma forniva l’interpretazione dell’art. 3, d.l. n. 18/1987. Prima di tale norma, infatti, non si sarebbe potuto sostenere, senza ombra di dubbio, che le perdite conseguenti alla non tassabilità dei suddetti contributi fossero riportabili, per cui il diritto al rimborso dei versamenti sarebbe sorto solo con la legge finanziaria 2008 ricordata. Riteneva la ricorrente che tali conclusioni erano autorizzate da una pronuncia di questa Corte (Cass. 08/11/2002, n.15693) che, pur con riferimento ad altra disposizione (d.l. n. 833/1986, sempre inerente alla non tassabilità del contributo per ripianamento delle perdite di public companies), aveva affermato come il diritto al rimborso era sorto solo a seguito della disposizione (che pure si definiva interpretativa) e la norma stessa non subordinava l’efficacia retroattiva all’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi dal versamento. 2. Con la seconda e la terza censura, che possono essere illustrate congiuntamente, la contribuente assume la violazione degli artt. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; 102 (ora 84), TUIR; 3, comma 1, d.l. n. 833/1986; 1, comma 310, l. n. 244/2007, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. La contribuente deduce come la sentenza d’appello non avrebbe considerato che solo con la dichiarazione, a chiusura dell’esercizio, si sarebbe potuto avere contezza dell’eventuale debito d’imposta. Dunque, al momento del versamento dell’acconto non si poteva avere la contezza dello stesso, perché non si poteva ancora verificare se il reddito imponibile fosse inferiore alla perdita residua, mentre la decisione sul punto era basata sull’interpretazione di ciò che avrebbe ritenuto la parte e sul fatto che la stessa avrebbe comunque dovuto ritenere prevedibile la capienza della perdita. Sotto altro profilo la sentenza era altresì erronea perché non si confrontava con la giurisprudenza di questa Corte, non considerando cioè che gli acconti sono commisurati a dati estranei rispetto all’esercizio in corso, e precisamente a quelli dell’esercizio precedente, per cui a maggior ragione solo in sede di calcolo del saldo possono decorrere i termini. 3. Ritiene il Collegio, che, avendo riguardo al rilievo nomofilattico della controversia, la stessa debba essere trattata in pubblica udienza. P. Q. M. La Corte rinvia