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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06401/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 ottobre del 2018, irrevocabile il 2 luglio del 2019, che aveva condannato il ricorrente in relazione a diversi reati di appropriazione indebita aggravata ex artt. 61, comma primo, nn. 7 e 11, cod.pen.La Corte ha ritenuto che l'istanza fosse stata proposta fuori dai casi previsti dalla legge, mancando il requisito della novità delle prove offerte, inerenti a temi - quali la tardività delle querele per i reati di cui ai capi A, T ed U e la intervenuta prescrizione prima della sentenza relativamente ai reati di cui ai capi A,D e Q - già oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione di primo e secondo grado, indicando le pagine della sentenza della Corte di appello nelle quali era stato analizzato il problema del tempus commissi delicti (2 e segg.,12, 16, 38 e 44).

La Corte, inoltre, sottolineava l'irrilevanza della questione sulla tardività della querela, posto che nella fase esecutiva non poteva trovare applicazione la modifica legislativa sul regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita introdotto dal D.Lgs. n. 36 del 10 aprile del 2018, valido solo per i procedimenti pendenti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità quanto alla prova nuova utile per valutare l'intervenuta prescrizione dei reati.

Il ricorrente, in primo luogo, precisa che erroneamente la Corte avrebbe fatto riferimento alle pagine della sentenza indicate nel provvedimento impugnato ed anche al reato di cui al capo A anziché a quello di cui al capo C oggetto della istanza di revisione.

Inoltre, i riferimenti alle pagine della sentenza della Corte di appello di Lecce non corrisponderebbero al testo.

Di seguito il ricorrente individua i documenti prodotti e costituenti prova nuova del fatto che il tempus commissi delicti dei reati di cui ai capi C, D dovesse retrodatarsi e quindi il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza impugnata; 2) violazione di legge e vizio di motivazilone in ordine alla declaratoria di inammissibilità quanto alla prova nuova utile per valutare la tardività delle querele.

Di nuovo il ricorrente sottolinea l'errato riferimento della Corte al reato di cui al capo A anziché a quello di cui al capo C, come quello alle pagine della sentenza di cognizione, nonché il travisamento del dato secondo il quale la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce era passata in giudicato prima della modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 36 del 2018.

Inoltre, indica gli elementi documentali costituenti prove nuove dimostrative della tardività delle querele. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'istanza di revisione ha commesso soltanto l'errore materiale di fare riferimento alle pagine della sentenza di appello del processo di cognizione anziché a quella di primo grado, ove, con dovizia di particolari, sono stati affrontati e decisi, attraverso motivazioni in fatto ed in diritto che assorbono ogni diversa argomentazione difensiva, tutti i temi che sono stati riproposti in questa sede sia con riferimento alla corretta indicazione dei reati, del tempo di loro commissione in relazione al decorso della prescrizione ed alla tempestività delle querele.

Ne consegue che le prove addotte dal richiedente non possono essere considerate come prove nuove su ogni profilo dedotto.

In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 09.11.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1:e [OSCURATO:PERSONA] t:allevi [OSCURATO:PERSONA]—L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 ottobre del 2018, irrevocabile il 2 luglio del 2019, che aveva condannato il ricorrente in relazione a diversi reati di appropriazione indebita aggravata ex artt. 61, comma primo, nn. 7 e 11, cod.pen.La Corte ha ritenuto che l'istanza fosse stata proposta fuori dai casi previsti dalla legge, mancando il requisito della novità delle prove offerte, inerenti a temi - quali la tardività delle querele per i reati di cui ai capi A, T ed U e la intervenuta prescrizione prima della sentenza relativamente ai reati di cui ai capi A,D e Q - già oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione di primo e secondo grado, indicando le pagine della sentenza della Corte di appello nelle quali era stato analizzato il problema del tempus commissi delicti (2 e segg.,12, 16, 38 e 44). La Corte, inoltre, sottolineava l'irrilevanza della questione sulla tardività della querela, posto che nella fase esecutiva non poteva trovare applicazione la modifica legislativa sul regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita introdotto dal D.Lgs. n. 36 del 10 aprile del 2018, valido solo per i procedimenti pendenti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità quanto alla prova nuova utile per valutare l'intervenuta prescrizione dei reati. Il ricorrente, in primo luogo, precisa che erroneamente la Corte avrebbe fatto riferimento alle pagine della sentenza indicate nel provvedimento impugnato ed anche al reato di cui al capo A anziché a quello di cui al capo C oggetto della istanza di revisione. Inoltre, i riferimenti alle pagine della sentenza della Corte di appello di Lecce non corrisponderebbero al testo. Di seguito il ricorrente individua i documenti prodotti e costituenti prova nuova del fatto che il tempus commissi delicti dei reati di cui ai capi C, D dovesse retrodatarsi e quindi il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza impugnata; 2) violazione di legge e vizio di motivazilone in ordine alla declaratoria di inammissibilità quanto alla prova nuova utile per valutare la tardività delle querele. Di nuovo il ricorrente sottolinea l'errato riferimento della Corte al reato di cui al capo A anziché a quello di cui al capo C, come quello alle pagine della sentenza di cognizione, nonché il travisamento del dato secondo il quale la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce era passata in giudicato prima della modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 36 del 2018. Inoltre, indica gli elementi documentali costituenti prove nuove dimostrative della tardività delle querele. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'istanza di revisione ha commesso soltanto l'errore materiale di fare riferimento alle pagine della sentenza di appello del processo di cognizione anziché a quella di primo grado, ove, con dovizia di particolari, sono stati affrontati e decisi, attraverso motivazioni in fatto ed in diritto che assorbono ogni diversa argomentazione difensiva, tutti i temi che sono stati riproposti in questa sede sia con riferimento alla corretta indicazione dei reati, del tempo di loro commissione in relazione al decorso della prescrizione ed alla tempestività delle querele. Ne consegue che le prove addotte dal richiedente non possono essere considerate come prove nuove su ogni profilo dedotto. In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio de 09.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 1:e [OSCURATO:PERSONA] t:allevi [OSCURATO:PERSONA]—L