CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2022
Cassazione n. 11083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Stato -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso,unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], da sé medesimo in proprio -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 960/2022 della Commissione tributariaregionale delle Marche, depositata il 5.08.2022;RGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27200/2022Numero sezionale 5029 7/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il12.06.2025 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle entratenotificò al contribuente, esercente la libera professione di avvocato,l’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con cui,rideterminando l’imponibile, pretese maggiori imposte a titolo di [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Ancona, che con sentenza 114/2021 accolse in parte leragioni, confermando il primo addebito erariale e annullando l’attoimpositivo quanto agli altri due addebiti.La sentenza fu impugnata da entrambe le parti, ciascuna perquanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionaledelle Marche. All’esito del giudizio il giudice d’appello accolse il ricorsoprincipale del contribuente e rigettò quello erariale, annullandointegralmente l’avviso d’accertamento.Per quanto comprensibile dalla lunga decisione, la Commissioneregionale, nel ricostruire la vicenda nelle prime quattordici pagine, harilevato che gli addebiti fiscali contestati con l’atto impugnatoafferivano al 1) recupero di costi per spese di pubblicità, ritenutiindebitamente dedotti; 2) a compensi incassati e non dichiarati; 3) alrecupero a tassazione di importi ritenuti frutto di attività illecite, per iquali il contribuente era stato denunciato per il reato di cui all’art. 646c.p. Ha quindi riportato la vicenda processuale. Nelle ultime quattropagine, quanto all’appello principale del contribuente, ha ritenuto chele contestazioni dell’Agenzia delle entrate fossero infondate e inconseguenza ha annullato anche il primo addebito. Quanto all’appelloincidentale erariale, ha confermato le statuizioni di primo grado, giàfavorevoli al Polita.RGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27200/2022Numero sezionale 5039 7/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza, affidato ad un solo motivo, cui ha resistito il contribuentecon controricorso, ulteriormente illustrato da memorie.All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2025 la causa èstata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve premettersi che alcuna incidenza sull’esito del giudizio hal’invocata assoluzione del contribuente nel primo grado del processopenale. Ciò perché si tratta di sentenza che non risulta definitiva, edè stata emessa dal GUP e non in dibattimento.Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la «violazione efalsa applicazione dell’art. 32 del DLGS 546/1992 e dell’art. 136,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.». La sentenza è nulla perché sarebbe radicalmenteviziata da motivazione apparente in riferimento alla statuizionerelativa all’appello incidentale erariale.Deve intanto respingersi l’eccepita inammissibilità del motivod’impugnazione, sollevata dal contribuente controricorrente. A parteche l’erroneo richiamo delle norme, che l’Amministrazione denunciaviolate, è con evidenza dipeso da un palese errore materiale, ossiadalla inversione dei numeri finali degli articoli del codice di proceduracivile (136 in luogo del corretto 132, che infatti contiene nel primocomma, n. 4, il riferimento alla concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione), e della disciplina processualetributaria (32 in luogo del 36, anche questo nel n. 4 richiamante ildovuto contenuto della sentenza), in ogni caso consolidatagiurisprudenza ha sempre avvertito che deve escludersil’inammissibilità dell’atto impugnatorio quando le ragioni spiegatefanno ben comprendere quali regole giuridiche si intendanoeffettivamente invocare a supporto delle censure formulate.RGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27200/2022Numero sezionale 5049 7/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026D’altronde è stato anche di recente affermato che, in tema di ricorsoper cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo nonha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato,poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione aqualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (exmultis, Cass., 7 dicembre 2025, n. 31890).Nel merito il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.Con l’unica censura, a fronte delle due questioni poste in seded’appello con la propria impugnazione incidentale l’Agenzia hadenunciato: a) la mancata pronuncia sulla eccepita inammissibilitàdell’appello principale proposto dal contribuente, per irritualità dellanotifica eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario in luogo dell’ormaiobbligatorio procedimento telematico; b) quanto alle statuizionipronunciate dalla Commissione provinciale, per le quali l’ufficio erarisultato soccombente -seconda e terza contestazione, contenutenell’avviso d’accertamento-, la mera apparenza della motivazione delgiudice d’appello.Sulla prima questione, sebbene ex actis risulti che il giudiceregionale abbia omesso la decisione, in realtà, consideratol’accoglimento integrale delle ragioni del contribuente dinanzi algiudice regionale, essa si traduce in un rigetto implicito dell’eccezionesollevata dalla difesa erariale.E d’altronde nel caso di specie la circostanza che la notificazionedell’atto d’appello fosse stata eseguita dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] amezzo dell’ufficiale giudiziario, in luogo della notifica telematica, purnel vigore della disciplina dettata dall’art. 16 bis, d.lgs. n. 546/1992,non può ritenersi idonea a viziare radicalmente l’attività notificatoria,così invalidando l’appello proposto.La giurisprudenza di legittimità ha infatti rilevato che nel processotributario la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confrontiRGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27250 0/2022Numero sezionale 5097/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026di Agenzia delle entrate - Riscossione a mezzo posta e non con lamodalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdottedall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dallal. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e conriguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, manulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento delloscopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzionedella parte (Cass., 10 gennaio 2025, n. 585; 3 dicembre 2024, n.30950; cfr. anche Sez. U, 12 marzo 2024, n. 6477; e anche 8settembre 2022, n. 26511, la quale, ha evidenziato le ragioniessenziali per cui la notifica possa reputarsi radicalmente inesistentee non nulla).Nel caso di specie è incontestabile che l’Agenzia delle entrate sisia costituita tempestivamente, con ciò dimostrando che la notificacartacea aveva pur raggiunto il suo scopo.L’eccezione pregiudiziale sollevata in sede d’appello dall’ufficio erada ritenersi in definitiva infondata ed il silenzio del giudice regionaleva interpretato dunque proprio alla luce di un rigetto implicito.Quanto invece alla denuncia dell’apparente motivazione delladecisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esito delvaglio delle ragioni proposte dall’ufficio con l’appello incidentale, ilmotivo di ricorso, dalla ricorrente esattamente inquadrato sotto ilprofilo giuridico, trova fondamento.Questa Corte ha infatti chiarito che sussiste l’apparentemotivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito omettadi indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento,nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di farseguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezzaRGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27200/2022Numero sezionale 5069 7/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede digravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationemove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primogiudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì daconsentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, diricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole ilcontrollo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa vainvece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire allapronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a talerisultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n.14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando,ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispeciededotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e lalogicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.(Cass., n. 6758/2022 cit.; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual voltaevidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico cheha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio(Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nelgiudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).RGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27200/2022Numero sezionale 5079 7/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026Nel caso di specie, a fronte dell’appello incidentale propostodall’Agenzia delle entrate avverso la parte della sentenza di primogrado ad essa sfavorevole, ed in particolare avverso la statuizione concui la Commissione provinciale aveva annullato la seconda e la terzacontestazione erariale, con le relative maggiori imposte pretese neiconfronti del contribuente, la Commissione regionale, dopo averaccolto il ricorso principale del contribuente sul primo addebito, si eralimitata ad aggiungere «In ogni caso comunque, le altre contestazioni,con particolare riferimento all’appello incidentale [erariale], cosìproposto, non sono qui accoglibili, nonostante quanto sostenuto dalladifesa dell’Ufficio finanziario, qui parte appellata, perché, lemotivazioni presenti nella sentenza impugnata, per gli altri due punti,qui favorevoli alla stessa parte contribuente, debbono essereconfermate per le ragioni già espresse e poste in evidenza nellasentenza della C.T.P. di Ancona, di cui in epigrafe, che vengono quicondivise e, tutto, ciò, peraltro, contrariamente a quanto assunto dallamedesima A.E., perché risultano correttamente argomentati, edesaustivi nella motivazione, qui pure data per riportata e trascrittaferme restando, peraltro, le statuizioni già favorevoli al soggettocontribuente, come riportate in sentenza, così emessa dallaCommissione Tributaria Provinciale di Ancona, di cui in epigrafe».Così motivando, il giudice regionale ha statuito con motivazionemanifestamente apparente, perché non si è attenuto ai principi didiritto enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte al fine digarantire una pronuncia esaustiva, pur richiamando le statuizioni diprimo grado. Manca infatti radicalmente un richiamo ai motivi diricorso erariali, sì da consentire un confronto con le ragioni spese dalgiudice di primo grado, in una chiave ovviamente critica, sia pursintetica. Manca soprattutto la possibilità di risalire alla logicità delragionamento decisorio del giudice d’appello, con conseguenteRGN 27200/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 27200/2022Numero sezionale 5089 7/2025Numero di raccolta generale 11083/2026Data pubblicazione 24/04/2026manifesta incapacità di raggiungimento della soglia del "minimocostituzionale", richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.Il motivo è pertanto accolto e la sentenza, quanto alle statuizionirelative all’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, deve esserecassata. Il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado delle Marche, cui demanda, in diversa composizione, oltre chela liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, l’esame delleragioni d’appello incidentale proposto dall’amministrazionefinanziaria. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nei limiti di cui inmotivazione, rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodelle Marche, cui demanda, in diversa composizione, anche laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 27200/2022Consigliere rel. Federici