CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI n. 54, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 232, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9404/2021 avverso la sentenza n. 41/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 4771/2022Numero di raccolta generale 18657/2022 SEZ. DIST. DI di TARANTO, depositata il 15/02/2021; Data pubblicazione 09/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 703 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] domandava innanzi il Tribunale di Taranto la reintegra nel possesso del varco di accesso alla sua proprietà, nei confronti degli autori dello spoglio, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo anche il risarcimento del danno. Nella resistenza delle convenute il Tribunale, dopo aver inizialmente accolto l’interdetto, con provvedimento confermato in esito al reclamo, accoglieva la sola domanda di reintegra, rigettando invece quella di risarcimento del danno. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, n. 41/2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalle parti soccombenti in prime cure, rigettando anche la domanda di reintegrazione nel possesso originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi ad un solo motivo, Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] invocava la reintegra nel possesso del varco di accesso alla sua proprietà, ed a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9404/2021 tal fine evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Taranto gli autori Numero sezionale 4771/2022Numero di raccolta generale 18657/2022 dello spoglio, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Immacolata e [OSCURATO:PERSONA], sia per la reintegrazione, che per il risarcimento del danno. Nella resistenza delle convenute il Tribunale, dopo aver inizialmente accolto l’interdetto, con provvedimento confermato in esito al reclamo, accoglieva la sola domanda di reintegra, rigettando invece quella di risarcimento del danno. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, n. 41/2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalle parti soccombenti in prime cure, rigettando anche la domanda di reintegrazione nel possesso originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1168 e 1140 c.c., nonché il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe travisato lo stato dei luoghi, interpretando erroneamente e superficialmente le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. La censura è inammissibile, poiché essa invoca un nuovo accertamento del fatto, estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Nella specie, la Corte distrettuale ha ritenuto, con motivazione non implausibile, che lo stato di incuria ravvisabile nel giardino del ricorrente e delle controricorrenti, evidente dalle fotografie acquisite agli atti del giudizio di merito, dimostrasse l’assenza di un passaggio; e ha dato atto che anche uno dei testi indicati dal [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente escluso che la stradina oggetto della domanda di reintegrazione fosse utilizzata dall’odierno ricorrente allo scopo di esercitare il rivendicato diritto di transito. La valutazione delle prove compiuta F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9404/2021 dal giudice di merito non può essere contestata in sede di Numero sezionale 4771/2022Numero di raccolta generale 18657/2022 legittimità, in funzione del principio secondo cui “L'esame dei Data pubblicazione 09/06/2022 documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando che nella specie non sussiste la dedotta violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., sulla scorta dei seguenti i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che meritano di essere ribaditi: -“In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9404/2021 piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita Numero sezionale 4771/2022Numero di raccolta generale 18657/2022 dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867Data pubblicazione 09/06/2022 del 30/09/2020, Rv. 659037); -“In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037). Neppure ricorre la denunziata violazione di legge, intesa come erronea ricognizione di fattispecie astratta (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538). Il ricorrente, piuttosto, allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Sul punto, va ribadito che, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, ai sensi di quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9404/2021 mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materi Numero sezionale 4771/2022Numero di raccolta generale 18657/2022ale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra Data pubblicazione 09/06/2022 affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Anzi, a ben vedere è lo stesso ricorrente che, a pag. 4 della memoria, invoca espressamente l’accoglimento del ricorso “… nella ricostruzione più ampia e più estesa dell’impianto istruttorio …”, in tal modo riconoscendo esplicitamente che la censura proposta attinge il merito della controversia. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 9404/2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. Numero sezionale 4771/2022Numero di raccolta generale 18657/2022115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 09/06/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I