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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 19407/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso28267-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.28267/2019 Cron.

Rep.

Ud.04/06/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1291/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 4391/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 237/13, pronunciando sugli appelli principali di [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori ‒ docenti a tempo indeterminato del MIUR, in servizio nelle scuole istituite presso gli istituti di detenzione e pena‒ nei confronti del Ministero dell'Istruzionee del Ministero della Giustizia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 15735/09, nonché sull'appello incidentale proposto dal Ministero della G iustizia, in accoglimento di quest'ultimoe in riforma della sentenza impugnata, rigettava tutte le domande originariamente proposte dai docenti, dichiarando ‒ per quel che ancora rileva in giudizio ‒ inammissibili quelle subordinate «volte al riconoscimento del diritto all’aggiornamento o alla rivalutazione dell’indennità di servizio penitenziario (ISP) e al pagamento degli aumenti sessennali», in quanto erano state dedotte nelle sole conclusioni dell'atto di appello;

2. con sentenza n. 14953/2016, la Corte di cassazione, pronunciando sui separati ricorsi, poi riuniti, di due gruppi di lavoratori (Fasciglione + altri e Materazzi + altri), ne accoglieva rispettivamente il 4° ed il 5° motivo,sul rilievo che «il giudice di appello erroneamente affermando che la domanda era stata solo riproposta nelle conclusioni, ometteva di considerare che la censura era stata trattata nell'atto di appello con il motivo contrassegnato con la lettera D (Fasciglione) e C (Materazzi)»; la Corte di cassazione cassava,dunque, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte d'appello, in diversa composizione , per l'esame delle domandesubordinate di adeguamento dell'indennità;

3. riassunto il giudizio, con sentenza n. 1291/2019 la Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, rigettava le domande subordinate di adeguamento e/o rivalutazione dell’ISP proposte dai ricorrenti in riassunzione, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio; rilevava, in particolare,che la pronuncia additiva della Consulta, pure ammissibile, sarebbe comunque configurabile solo laddove essa non implichi l’adozione di scelte rimesse al potere discrezionale del legislatore, e pertanto solo in ipotesi di esistenza di una soluzione (c.d.

“a rime obbligate”) costituzionalmente necessitata (Corte cost. n. 254/2016); nella specie l’eventuale pronuncia di incostituzionalità della disposizione che prevede il compenso (ISP) in misura fissa avrebbe determinato, in difetto di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva ex art. 40 d.lgs. n. 165/2001, un inammissibile vuoto di disciplina;osservava, infine,che i ricorrenti, pure evidenziando l’assenza di meccanismi di adeguamento, non avevano fatto riferimento, al di là di questa specifica voce stipendiale, all’adeguatezza complessiva della loro retribuzione, la cui sufficienza richiede una valutazione complessiva e di sintesi (art. 36 Cost.);

4. avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi assistiti da memoria, cui resistono il Ministero della Giustizia e il MIUR con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi de ll'art. 360 n. 3 c od . proc. c iv . , si deduce v iolazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 65 del 1983, degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché dell'art. 40 del T.U.P.I. e del principio "¡ura novit curia" di cui all'art. 113, 1 comma, cod.proc. c iv . , oltre che dell'art. 12 delle preleggi ; in ipotesi di interpretazione dell’art. 2 della legge n. 65/1983 nel senso di escludere meccanismi di rivalutazione e aggiornamento dell’ISPal mutamento del costo della vita, il giudice del rinvio avrebbe dovuto per lo meno sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione, la quale avrebbe potuto essere interessata da una pronuncia manipolativa o additiva della Consulta, com’è avvenuto, per esempio, in situazioni similari con le sentenze n. 497/1988, n. 243/1993 e n. 70/2015;

2. con il secondo mezzosi denuncia (art. 360 n. 5 cod. p roc . c iv . ) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti; nella sentenza impugnata v’era «un frettoloso esame delle deduzioni dei ricorrenti», ma non l’approfondimento della «corposa identificazione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di una interpretazione delle norme tale da condurre al necessario adeguamento dell’ISP»;

3. con il terzo,ed ultimo, motivo si lamenta (art. 360 n. 3 cod. p roc . civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 392 cod.p roc . c iv . , per avere il giudice del rinvio, dopo la sentenza rescindente, frainteso l’esatto ambito del “devoluto” e in particolare omesso di esaminare la domanda volta ad accertare che la rivalutazione e l’aggiornamento dell’ISP potevano, con lo strumento dell’interpretazione analogica, rapportarsi agli incrementi già attribuiti al personale inquadrato nel [OSCURATO:PERSONA] e al personale del Ministero della Giustizia che svolgeva attività analoghe a quelle dei ricorrenti, salva in ogni caso la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti;

4. il ricorso, i cui motivi per l’intima connessione logico - giuridica possono essere congiuntamente esaminati, è infondato;

5. la questione di causa è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza rescindente del 20 luglio 2016 n. 14953; ai principi ivi enunciati ‒ e poi in seguito ribaditi da Cass. 10 marzo 2020 n. 6751 ‒ si intende assicurare in questa sede continuità; in particolare, si è osservato (sentenza nr. 14953/16 citata, paragrafo 7.4) che il riferimento dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 65/1983 al «personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia» presuppone la dipendenza dal Ministero della giustizia e non da altra Amministrazione dello Stato, come nella specie (dal MIUR); la legge nr. 65/1983, all'articolo 2, disciplina invece in maniera autonoma l'indennità per gli agenti di custodia, gli appartenenti al personale civile dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e per «il personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria»; l'argomento letterale è dunque chiaro e decisivo (e nessuna lacuna legislativa, suscettibile di essere colmata con l’interpretazione analogica, è nella specie configurabile) nel circoscrivere la platea dei destinatari della indennità di cui all'articolo 1 ai dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e di pena e nel prevedere una diversa indennità per il personale delle altre amministrazioni dello Stato (vedi: Cass. n. 6751/2020, cit.);

6. i ricorrenti assumono, tuttavia , che la interpretazione delle norme adottata nella sentenza impugnata ne determinerebbe la illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3,36 e 97 Cost. ed hanno censurato le ragioni esposte dal giudice del rinvio per superare il sospetto di non conformità alla Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento, aggiungendo che l'articolo 2 della legge n. 65/1983 non prevederebbe alcun meccanismo di adeguamento degli importi economici della relativa indennità al mutato potere d'acquisto della moneta mentre la indennità di cui all'articolo 1 era stata aggiornata più volte (d.l.28 agosto 1987 n. 356 convertito in legge 27 ottobre 1987 n. 436; legge 16 ottobre 1991 n. 321) e meccanismi di adeguamento periodico erano altresì previsti per altre indennità, ad esempio le indennità corrisposte ai docenti in servizio all'estero; il rilievo non può essere condiviso; si tratta di allegazioni affrontate e puntualmente disattese nella pronuncia rescindente di questa Corte n. 14953/2016, già richiamata, ove si è osservato che il sospetto di illegittimità costituzionale della leggen. 65 del 1983, artt.1 e 2, dedotto anche in quella sede dai ricorrenti in relazione agli articoli 3, 36 e 97 Costituzione, non è assistito dalla “ non manifesta infondatezza”; tale conclusione è stata fondata sul rilievo (in relazione al quale la difesa dei ricorrenti non fornisce argomenti per una rimeditazione dell’orientamento di questa Corte) che la posizione dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione penitenziaria non è in alcun modo equiparabile, in ragione del diverso statusgiuridico, con quella degli insegnantiche prestano la propria opera d'insegnamento all'interno degli istituti di prevenzione e pena, dipendenti da altra Amministrazione (MIUR) e che la peculiarità dello svolgimento della docenza all'interno di un luogo di detenzione è stata valutata con il riconoscimento di una particolare indennità, che non viene attribuita agli altri insegnanti;

7. si è altresì richiamata (vedi il punto 7.6 della sentenza di questa Corte n. 14953/16, cit.) la giurisprudenza costituzionale secondo la quale (Corte cost. n. 155 del 2014; n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004) la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili; trattasi di argomentazioni riprese, anche con specifico riferimento al profilo del mancato adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta dell’indennità in parola, dalla successiva pronuncia di questa Corte n. 6751/2020, cit. (v. in particolare ai punti20 e 21 della sentenza); a riguardo, merita segnalare che la sentenza impugnata ha poi del tutto condivisibilmente rimarcato, con valutazione qui non specificamente censurata, che «non è la singola componente reddituale a qualificare il confronto col principio costituzionale (art. 36 Cost.), quanto la sua incidenza nel complessivo ammontare del trattamento retributivo percepito, tale da renderlo globalmente inadeguato», edi ricorrenti, sotto questo specifico profilo, «non hanno evidenziato alcunché, essendosi limitati a sottolineare la mancata previsione di un meccanismo perequativo della singola voce, senza specifico riferimento alla sua adeguatezza rispetto alla funzione svolta e senza indicazione delle altre componenti retributive che [ … ] non garantirebbero un trattamento economico sufficiente e proporzionato» (così a pag. 5 della sentenza impugnata ); il che si appalesa in linea con l’insegnamento del giudice delle leggi, il quale ha affermato a più riprese che «che, allo scopo di verificare la legittimità costituzionale delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, deve farsi riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso, avuto riguardo – in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza –al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima (sentenze n. 27 del 2022; n. 90 del 2019, n. 13 del 2016, n. 178 del 2015, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013);

8. né varrebbeinvocare, ancora, il diverso parametro dell’art. 97 Cost.; invero, la stessa Corte cost. ha più volte evidenziato che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione dell’amministrazione (sentenze n. 27 del 2022; n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 304 del 2013, n. 273 del 1997; ordinanze n. 263 del 2002, n. 368 del 1999 e n. 205 del 1998);non sussiste, infatti, come pure non si è mancato di precisare, un rapporto diretto di causa ed effetto tra la previsione della limitazione retributiva e la dissuasione dall’espletamento di attività, la cui retribuzione comporterebbe il superamento del “tetto” massimo;e quand’anche tale effetto dissuasivo si producesse, esso non è automaticamente di pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione, posto che l’efficienza della macchina amministrativa non è di per sé scalfita dal fatto che determinate funzionisiano esercitate da personale che non gode del livello retributivo massimo consentito ma dispone comunque di adeguata competenza e professionalità;

9. inammissibile è, poi, la denuncia (formulata col secondo motivo di ricorso) dell’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in quanto non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, come interpretato da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439);

10. alla stregua delle considerazioni tutte esposte, il ricorso deve essere ‒ conclusivamente ‒ respinto ; l e spese del giudizio di legittimità sono compensate fra le parti per la peculiarità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso28267-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.28267/2019 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1291/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 4391/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 237/13, pronunciando sugli appelli principali di [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori ‒ docenti a tempo indeterminato del MIUR, in servizio nelle scuole istituite presso gli istituti di detenzione e pena‒ nei confronti del Ministero dell'Istruzionee del Ministero della Giustizia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 15735/09, nonché sull'appello incidentale proposto dal Ministero della G iustizia, in accoglimento di quest'ultimoe in riforma della sentenza impugnata, rigettava tutte le domande originariamente proposte dai docenti, dichiarando ‒ per quel che ancora rileva in giudizio ‒ inammissibili quelle subordinate «volte al riconoscimento del diritto all’aggiornamento o alla rivalutazione dell’indennità di servizio penitenziario (ISP) e al pagamento degli aumenti sessennali», in quanto erano state dedotte nelle sole conclusioni dell'atto di appello; 2. con sentenza n. 14953/2016, la Corte di cassazione, pronunciando sui separati ricorsi, poi riuniti, di due gruppi di lavoratori (Fasciglione + altri e Materazzi + altri), ne accoglieva rispettivamente il 4° ed il 5° motivo,sul rilievo che «il giudice di appello erroneamente affermando che la domanda era stata solo riproposta nelle conclusioni, ometteva di considerare che la censura era stata trattata nell'atto di appello con il motivo contrassegnato con la lettera D (Fasciglione) e C (Materazzi)»; la Corte di cassazione cassava,dunque, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte d'appello, in diversa composizione , per l'esame delle domandesubordinate di adeguamento dell'indennità; 3. riassunto il giudizio, con sentenza n. 1291/2019 la Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, rigettava le domande subordinate di adeguamento e/o rivalutazione dell’ISP proposte dai ricorrenti in riassunzione, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio; rilevava, in particolare,che la pronuncia additiva della Consulta, pure ammissibile, sarebbe comunque configurabile solo laddove essa non implichi l’adozione di scelte rimesse al potere discrezionale del legislatore, e pertanto solo in ipotesi di esistenza di una soluzione (c.d. “a rime obbligate”) costituzionalmente necessitata (Corte cost. n. 254/2016); nella specie l’eventuale pronuncia di incostituzionalità della disposizione che prevede il compenso (ISP) in misura fissa avrebbe determinato, in difetto di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva ex art. 40 d.lgs. n. 165/2001, un inammissibile vuoto di disciplina;osservava, infine,che i ricorrenti, pure evidenziando l’assenza di meccanismi di adeguamento, non avevano fatto riferimento, al di là di questa specifica voce stipendiale, all’adeguatezza complessiva della loro retribuzione, la cui sufficienza richiede una valutazione complessiva e di sintesi (art. 36 Cost.); 4. avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi assistiti da memoria, cui resistono il Ministero della Giustizia e il MIUR con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo, formulato ai sensi de ll'art. 360 n. 3 c od . proc. c iv . , si deduce v iolazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 65 del 1983, degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché dell'art. 40 del T.U.P.I. e del principio "¡ura novit curia" di cui all'art. 113, 1 comma, cod.proc. c iv . , oltre che dell'art. 12 delle preleggi ; in ipotesi di interpretazione dell’art. 2 della legge n. 65/1983 nel senso di escludere meccanismi di rivalutazione e aggiornamento dell’ISPal mutamento del costo della vita, il giudice del rinvio avrebbe dovuto per lo meno sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione, la quale avrebbe potuto essere interessata da una pronuncia manipolativa o additiva della Consulta, com’è avvenuto, per esempio, in situazioni similari con le sentenze n. 497/1988, n. 243/1993 e n. 70/2015; 2. con il secondo mezzosi denuncia (art. 360 n. 5 cod. p roc . c iv . ) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti; nella sentenza impugnata v’era «un frettoloso esame delle deduzioni dei ricorrenti», ma non l’approfondimento della «corposa identificazione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di una interpretazione delle norme tale da condurre al necessario adeguamento dell’ISP»; 3. con il terzo,ed ultimo, motivo si lamenta (art. 360 n. 3 cod. p roc . civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 392 cod.p roc . c iv . , per avere il giudice del rinvio, dopo la sentenza rescindente, frainteso l’esatto ambito del “devoluto” e in particolare omesso di esaminare la domanda volta ad accertare che la rivalutazione e l’aggiornamento dell’ISP potevano, con lo strumento dell’interpretazione analogica, rapportarsi agli incrementi già attribuiti al personale inquadrato nel [OSCURATO:PERSONA] e al personale del Ministero della Giustizia che svolgeva attività analoghe a quelle dei ricorrenti, salva in ogni caso la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti; 4. il ricorso, i cui motivi per l’intima connessione logico - giuridica possono essere congiuntamente esaminati, è infondato; 5. la questione di causa è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza rescindente del 20 luglio 2016 n. 14953; ai principi ivi enunciati ‒ e poi in seguito ribaditi da Cass. 10 marzo 2020 n. 6751 ‒ si intende assicurare in questa sede continuità; in particolare, si è osservato (sentenza nr. 14953/16 citata, paragrafo 7.4) che il riferimento dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 65/1983 al «personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia» presuppone la dipendenza dal Ministero della giustizia e non da altra Amministrazione dello Stato, come nella specie (dal MIUR); la legge nr. 65/1983, all'articolo 2, disciplina invece in maniera autonoma l'indennità per gli agenti di custodia, gli appartenenti al personale civile dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e per «il personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria»; l'argomento letterale è dunque chiaro e decisivo (e nessuna lacuna legislativa, suscettibile di essere colmata con l’interpretazione analogica, è nella specie configurabile) nel circoscrivere la platea dei destinatari della indennità di cui all'articolo 1 ai dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e di pena e nel prevedere una diversa indennità per il personale delle altre amministrazioni dello Stato (vedi: Cass. n. 6751/2020, cit.); 6. i ricorrenti assumono, tuttavia , che la interpretazione delle norme adottata nella sentenza impugnata ne determinerebbe la illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3,36 e 97 Cost. ed hanno censurato le ragioni esposte dal giudice del rinvio per superare il sospetto di non conformità alla Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento, aggiungendo che l'articolo 2 della legge n. 65/1983 non prevederebbe alcun meccanismo di adeguamento degli importi economici della relativa indennità al mutato potere d'acquisto della moneta mentre la indennità di cui all'articolo 1 era stata aggiornata più volte (d.l.28 agosto 1987 n. 356 convertito in legge 27 ottobre 1987 n. 436; legge 16 ottobre 1991 n. 321) e meccanismi di adeguamento periodico erano altresì previsti per altre indennità, ad esempio le indennità corrisposte ai docenti in servizio all'estero; il rilievo non può essere condiviso; si tratta di allegazioni affrontate e puntualmente disattese nella pronuncia rescindente di questa Corte n. 14953/2016, già richiamata, ove si è osservato che il sospetto di illegittimità costituzionale della leggen. 65 del 1983, artt.1 e 2, dedotto anche in quella sede dai ricorrenti in relazione agli articoli 3, 36 e 97 Costituzione, non è assistito dalla “ non manifesta infondatezza”; tale conclusione è stata fondata sul rilievo (in relazione al quale la difesa dei ricorrenti non fornisce argomenti per una rimeditazione dell’orientamento di questa Corte) che la posizione dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione penitenziaria non è in alcun modo equiparabile, in ragione del diverso statusgiuridico, con quella degli insegnantiche prestano la propria opera d'insegnamento all'interno degli istituti di prevenzione e pena, dipendenti da altra Amministrazione (MIUR) e che la peculiarità dello svolgimento della docenza all'interno di un luogo di detenzione è stata valutata con il riconoscimento di una particolare indennità, che non viene attribuita agli altri insegnanti; 7. si è altresì richiamata (vedi il punto 7.6 della sentenza di questa Corte n. 14953/16, cit.) la giurisprudenza costituzionale secondo la quale (Corte cost. n. 155 del 2014; n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004) la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili; trattasi di argomentazioni riprese, anche con specifico riferimento al profilo del mancato adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta dell’indennità in parola, dalla successiva pronuncia di questa Corte n. 6751/2020, cit. (v. in particolare ai punti20 e 21 della sentenza); a riguardo, merita segnalare che la sentenza impugnata ha poi del tutto condivisibilmente rimarcato, con valutazione qui non specificamente censurata, che «non è la singola componente reddituale a qualificare il confronto col principio costituzionale (art. 36 Cost.), quanto la sua incidenza nel complessivo ammontare del trattamento retributivo percepito, tale da renderlo globalmente inadeguato», edi ricorrenti, sotto questo specifico profilo, «non hanno evidenziato alcunché, essendosi limitati a sottolineare la mancata previsione di un meccanismo perequativo della singola voce, senza specifico riferimento alla sua adeguatezza rispetto alla funzione svolta e senza indicazione delle altre componenti retributive che [ … ] non garantirebbero un trattamento economico sufficiente e proporzionato» (così a pag. 5 della sentenza impugnata ); il che si appalesa in linea con l’insegnamento del giudice delle leggi, il quale ha affermato a più riprese che «che, allo scopo di verificare la legittimità costituzionale delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, deve farsi riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso, avuto riguardo – in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza –al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima (sentenze n. 27 del 2022; n. 90 del 2019, n. 13 del 2016, n. 178 del 2015, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013); 8. né varrebbeinvocare, ancora, il diverso parametro dell’art. 97 Cost.; invero, la stessa Corte cost. ha più volte evidenziato che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione dell’amministrazione (sentenze n. 27 del 2022; n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 304 del 2013, n. 273 del 1997; ordinanze n. 263 del 2002, n. 368 del 1999 e n. 205 del 1998);non sussiste, infatti, come pure non si è mancato di precisare, un rapporto diretto di causa ed effetto tra la previsione della limitazione retributiva e la dissuasione dall’espletamento di attività, la cui retribuzione comporterebbe il superamento del “tetto” massimo;e quand’anche tale effetto dissuasivo si producesse, esso non è automaticamente di pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione, posto che l’efficienza della macchina amministrativa non è di per sé scalfita dal fatto che determinate funzionisiano esercitate da personale che non gode del livello retributivo massimo consentito ma dispone comunque di adeguata competenza e professionalità; 9. inammissibile è, poi, la denuncia (formulata col secondo motivo di ricorso) dell’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in quanto non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439); 10. alla stregua delle considerazioni tutte esposte, il ricorso deve essere ‒ conclusivamente ‒ respinto ; l e spese del giudizio di legittimità sono compensate fra le parti per la peculiarità della questione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 19407/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris