CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2201/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Luciano, elettivamente domiciliato in Milano , via C. Cantù n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2740/07/14, depositata il23 maggio 201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -IVA - Operazioni esenti.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2740/07/14 del 23 /0 5 /201 4 la C ommissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Techart, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 120/23/12, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente avverso due avvis i di accertamento a fini IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR,il primo avviso di accertamento riguardava cessioni di beni fuori dal territorio della UE ma, in realtà, effettuate in Italia e quindi soggette a IVA; il secondo avviso concerneva invece la contestazione dell’effettuazione di acquisti indebitamente effettuati in sospensione di imposta perché oltre i limiti del plafond. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello del contribuente evidenziando che: a) con riferimento al primo avviso di accertamento, la prova dell’esportazione doveva essere data con il DAU ovvero mediante la vidimazione apposta sul documento di trasporto emesso dal cedente, non potendo le dichiarazioni di terzo assumere valenza di prova piena; b) con riferimento al secondo avviso di accertamento, la determinazione del plafond con riferimento all’anno precedente risultava corretta, sicché doveva essere confermata la contestazione di splafonamento, sebbene nei limiti di quanto accertato dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. L ’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta violazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, travisamento dei fatti e manifesta illogicità della sentenza impugnata. In buona sostanza, il ricorrente deduce che le operazioni di acquisto e cessione effettuate sarebbero operazioni estero su estero (acquisto di merce in Cina e Turchia e rivendita della stessa merce in Algeria ed in Marocco), senza che vi sia stato alcun transito dei beni in Italia o nel territorio UE; ne conseguirebbe che le operazioni effettuate avrebbero dovuto essere considerate esenti ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Con riferimento alle cessioni, la CTR ha accertato in punto di fatto che il ricorrente ha effettuato cessioni all’esportazione extra UE senza dimostrare l’uscita della merce dal territorio dell’Unione con il DAU o con documenti equipollenti (cfr. Cass. n. 3193 del 18/02/2015), che, comunque, non possono essere di origine privata (cfr. Cass. n. 25454 del 12/10/2018; Cass. n. 11112 del 06/04/2022); ha ritenuto, altresì, che la prova della circostanza che tali operazioni siano state eseguite estero su estero non è stata fornita dalla ricorrente, avendo le dichiarazioni di terzo valore meramente indiziario. 1.3. Con riferimento, invece, agli acquisti la CTR ha accertato che gli stessi sono stati eseguiti in sospensione d’imposta perché asseritamente ricompresi nel plafond; plafond che, in realtà, è stato sforato dal ricorrente. Anche in questo caso, il giudice di secondo grado parte dal presupposto che si tratta di acquisti all’importazione. 1.3. La ricorrente non si confronta con l’accertamento in fatto della CTRe, facendo esplicitamente riferimento ad un travisamento dei fatti, intende avvalorare una ricostruzione da quella del giudice di appello(in entrambi i casi –cessioni e acquisti –si tratterebbe di operazioni estero su estero, senza transito all’interno del territorio dell’Unione).Cons. est. G.M. Nonno 1.4. Il motivo, proposto come vizio di violazione di legge sul presupposto di un fatto diverso da quello accertato dalla CTR, è, dunque, inammissibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il travisamento dei fatti e l’illogicità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. In particolare, il ricorrente deduce che la CTR avrebbe omesso di esaminare non solo la questione che le operazioni contestate siano state effettuate estero su estero, ma anche la questione concernente la determinazione del plafond. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.3. A dispetto del richiamo, palesemente erroneo, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il motivo proposto il contribuente propone chiaramente un vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2.4. Orbene, «le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudiziodi legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito» (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).Cons. est. G.M. Nonno 2.4.1. Tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 25/01/2013, come si evince dalla sentenza impugnata. 2.5. Èvero che la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di una serie di fatti rilevanti e che, nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera il principio sotteso all’art. 348 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 29222 del 12/11/2019). 2.5.1. Tuttavia, il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito e, nel caso di specie, le circostanze rilevanti ai fini della decisione sono state esaminate, in maniera conforme, sia dal giudice di primogrado che dal giudice di appello (che fa espressamente riferimento, quanto meno nella parte in fatto della sentenza impugnata, sia alla qualificazione come operazioni estero su estero esenti fornita dal ricorrente, sia alle contestazioni mosse da quest’ultimo alla composizione del plafond). 2.5.2. N on sussistono, pertanto, fatti omessi che rendano inapplicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ., atteso che i fatti dedotti dal contribuente ineriscono alla valutazione puntualmente compiuta dalla CTR. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiaratodi euro 136.496,00. 3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che Cons. est. G.M. Nonno ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente