CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. essendo il reato estinto per prescrizione. 2. L'imputato, deduce la violazione di legge in relazione alla mancata fissazione di udienza ex art. 127 cod. proc. pen. nel corso della quale avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Rileva il Collegio che il ricorrente è privo di interesse. Deve, infatti, osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, la sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, dolo allorchè l'imputato abbia espressamente rinunciato alla prescrizione, allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D.,Rv. 279272). Nel caso in esame, nessun interesse concreto è stato allegato dal difensore. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT [OSCURATO:PERSONA]