CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32993/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio quantoalla pena detentiva, da rideterminarsi nella misura di anni nove, mesi dieci egiorni venti di reclusione; inammissibile nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 25 febbraio 2026 la Corte d’appello di Roma,in parziale riforma della sentenza emessa il 22 maggio 2025 dal Tribunale diViterbo con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole deireati ascrittigli, riqualificava il fatto di cui al capo 63a), originariamentequalificato nel reato di estorsione pluriaggravata, nel reato di cui agli artt. 640,secondo comma, n. 2), 61, nn. 2) e 7), cod. pen e rideterminava la pena.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 629cod. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo 83a) neldelitto di estorsione in luogo di quella nel reato di truffa.Assumeva che la persona offesa aveva rappresentato agli agenti operanti diessere stata vittima di una truffa, dal che doveva dedursi che la stessa, nelcorso del contatto telefonico avuto con l’imputato, non avesse percepito glieffetti di una ipotetica condotta minacciosa o violenta posta in essere nei suoiconfronti e avesse manifestato esclusivamente sensazioni di meraviglia e disospetto.[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 44777/2024 del 7 novembre 2024 che avevaqualificato come truffa la condotta, del tutto analoga a quella oggetto delprovvedimento impugnato, del soggetto agente che aveva coartato la volontàdell’anziana vittima fingendosi un esponente delle forze dell’ordine ecomunicandole che il figlio era stato arrestato perché aveva investito unapersona e che per liberarlo era necessario versare la somma di euro 8.500,00.Deduceva che nel caso di specie, secondo la prospettazione dell’agente, nonsarebbe stato quest’ultimo il soggetto in grado di liberare i parenti della vittima,bensì altri soggetti non precisamente individuati.Assumeva che la motivazione resa dalla Corte d’appello era carente nellaparte in cui non si era confrontata con l’elemento soggettivo che avevaconnotato l’azione posta in essere dal ricorrente, dovendosi ritenere che nellaspecie era carente il dolo specifico caratterizzante il delitto di estorsione,dovendosi considerare che il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto sempre in un momentosuccessivo al contatto fra la vittima e l’interlocutore telefonico, nella fase delritiro dei gioielli e del denaro presso le abitazioni della parti offesa, conl’esclusiva consapevolezza di dover concludere l’opera di inganno avviata daaltri.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 62-bis e133 cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Assumeva che la motivazione era mancante per non avere la Corte d’appelloargomentato in relazione alla positiva condotta processuale ed extraprocessualedel ricorrente successivamente alla commissione dei fatti di reato, consideratoche il [OSCURATO:PERSONA] dal 5 dicembre 2023 al giorno del suo arresto aveva svoltoun’attività lavorativa.Deduceva che nel parallelo procedimento penale celebrato nel circondario diNapoli i soggetti al vertice del medesimo sodalizio criminale rispetto al qualeveniva qui contestata al ricorrente la condotta di partecipazione erano statibeneficiati dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche per il solofatto di aver ammesso gli addebiti, ciò che aveva fatto anche il [OSCURATO:PERSONA] primadella proposizione dell’appello.Rassegnava anche che l’imputato aveva tenuto un comportamentorispettoso delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arrestidomiciliari applicatagli.Deduceva infine che la motivazione sul punto era anche contraddittoriapoiché la Corte territoriale aveva attribuito una valenza negativa, invece chepositiva, all’elemento costituito dalla giovane età dell’imputato.2.3. Con il terzo motivo deduceva che nel determinare la pena finale -che risultava comunque eccessiva - operando la riduzione di un terzo in ragionedel rito prescelto la Corte di merito era incorsa in un errore di calcolo, partendodalla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione ed euro 14.600,00 dimulta e giungendo a quella, errata, di anni nove, mesi undici e giorni dieci direclusione, invece che a quella, corretta, di anni nove, mesi dieci e giorni ventidi reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Premesso che, a tenore del capo 83a) dell’imputazione, il correo rimastoignoto, interlocutore dell’anziana vittima, le aveva rappresentato al telefono diessere un Carabiniere e di telefonare per conto del di lei nipote Alberto che, alfine di non essere arrestato, avrebbe dovuto versare la somma di euro5.600,00, e premesso inoltre che i giudici di merito hanno concordementeritenuto pienamente provata la dinamica del fatto come descrittanell’imputazione, risulta evidente che nel caso di specie il male (l’arresto delnipote) è stato prospettato alla vittima come realizzabile ad opera del soggettoagente (il sedicente Carabiniere), così che il fatto risulta correttamentequalificato ai sensi dell’art. 629 cod. pen. (v., ex multis,Sez. 2, n. 11154 del 13/03/2026, Sorrentino, Rv. 289658 – 01, secondo cuiintegra il delitto di estorsione la minaccia di un male realizzabile, direttamente oindirettamente, dal soggetto agente, sia nel caso in cui il suo verificarsi dipendeeffettivamente dalla volontà del predetto, sia in quello in cui, per effettodell'inganno, sia fatto intendere come dipendente da essa, anche se si tratti diun pericolo insussistente, ricorrendo, invece, la truffa cd. vessatoria nel caso incui la vittima si determina a compiere l'atto dispositivo, per sé pregiudizievole,in conseguenza di un inganno causativo dell'erroneo timore di subire un malenon proveniente dall'agente o dell'erroneo convincimento di dover eseguire unordine dell'Autorità, prospettato come non promanante dal predetto; inapplicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisioneche aveva affermato la configurabilità del delitto di estorsione a fronte dellacondotta dell'imputato che, spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine,aveva costretto la vittima a consegnare denaro o oggetti preziosi, dietro laminaccia di procedere all'arresto o la prospettazione di dover eseguire unordine, del pari da lui promanante).Quanto alla dedotta carenza dell’elemento soggettivo del delitto diestorsione in capo al ricorrente, la Corte territoriale ha congruamente osservatoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in evidente coordinamento con gli altri complici, con iquali la vittima aveva parlato per telefono, e subito dopo si era presentato alcospetto della stessa rappresentandole che doveva ritirare il denaro e i monili inoro (v. pag. 6 della sentenza impugnata), con ciò implicitamente ritenendo ildolo del reato contestato fosse comune a tutti i partecipi dell’intrapresacriminale.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.La Corte d’appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamentosanzionatorio, osservando congruamente che l’imputato si era “reso autore diun notevolissimo numero di reati in danno di persone vulnerabili” e che laconfessione era stata tardiva e inizialmente solo parziale (v. pagg. 6 e 7 delprovvedimento impugnato); risulta, peraltro, improntata a logica la valutazionedella Corte di merito che la ritenuto la giovane età dell’imputato un elemento diconnotazione negativa, in quanto, avuto riguardo al tipo e al numero di reaticommessi nonché alle modalità della condotta, significativa di una personalitàparticolarmente allarmante e non anche di una non completa maturità ecapacità di valutare il proprio comportamento.Deve qui essere richiamato l’orientamento del Giudice di legittimità secondoil quale, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuantigeneriche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra glielementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elementoche attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità diesecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuantimedesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 4790 del16/01/1996, Romeo, Rv 204768).Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.3. Diversamente, è fondato il terzo motivo di ricorso.La Corte d’appello ha calcolato la pena detentiva finale individuando, inapplicazione della disciplina del reato continuato, la pena di anni quattordici emesi dieci di reclusione, e quindi operando la riduzione di un terzo per il rito,così pervenendo alla pena finale, errata, di anni nove, mesi undici e giorni diecidi reclusione, laddove la pena corretta cui si perviene effettuando la riduzione diun terzo rispetto alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione è pari adanni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione, pena che, ai sensi dell’art.620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., la Corte ritiene di rideterminare, previoannullamento della sentenza impugnata senza rinvio, sulla base delle statuizionidel giudice di merito.4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente alla pena detentiva che deve essere rideterminata inanni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Nel resto il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla penadetentiva che ridetermina in anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]