CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2021
Cassazione n. 41326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena in data 25 maggio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, dato atto che l'istante era prossimo al fine pena previsto per il mese di ottobre 2022, ha ripercorso la lunga esperienza criminale del detenuto, ha rilevato che la pena in espiazione era stata inflitta per reati commessi dopo che, in relazione a precedenti condanne, era già stato ammesso all'esperienza premiale e si trovava in regime di affidamento in prova al servizio sociale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con due motivi di ricorsosi denuncia che il Tribunale non aveva tenuto conto dei progressi trattamentali e della regolare condotta tenuta in carcere, né aveva compiuto una valutazione specifica con riguardo all'idoneità rieducativa del breve permesso chiesto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. L'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. Il Tribunale ha compiuto, con esito negativo, detta valutazione, e l'ha motivata, in termini in questa sede non censurabili perchè compiuta, esauriente e priva di vizi logici, sulla base del negativo esito della pregressa esperienza di ammissione agli istituti alternativi alla detenzione, circostanza che, letta unitamente alla biografia criminale del detenuto, ha giustificato la non ammissione al permesso richiesto. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,