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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23287/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione dove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha affermato la sussistenza del delitto di rapina in conformità alle risultanze processuali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione dove il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha affermato la sussistenza del delitto di rapina in conformità alle risultanze processuali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi
Sentenza Cassazione n. 23287/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris