CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti ed alle modalità del controllo stradale tali da rendere del tutto ragionevole la valutazione circa la consapevolezza dell'imputato di essersi opposto al loro operato non fermandosi all'alt; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni della sentenza di merito della Corte di appello di Bari, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così I giorno il 25 ottobre 20