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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 10070/2023

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21 / 0 3 / 202 3 ha pronunciato la seguente ordinanza sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 24060 /20 22 R.G. , tra la sentenza n. 10034 del 03-04 dicembre 2009 del [OSCURATO:PERSONA] e la n. 893 del 12 ottobre 2021 della [OSCURATO:PERSONA] sezione 2, sollevato d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2022 (r.g. n. 4987/2022) nel procedimento vertentetra [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente non costituitasi in questa sede – e INPS –resistente non costituito in questa sede – e [OSCURATO:PERSONA] –resistente non costituito in questa sede – Oggetto: Conflitto negativodi giurisdizione – impugnazione di cartella di pagamento per contributi al [OSCURATO:PERSONA] –giurisdizione del giudice tributario e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario disponendo la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la cartella esattoriale emessa dall’INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi al [OSCURATO:PERSONA], e delle relative sanzioni, maturati per gli anni dal 1993 al 1997, proponendo opposizione innanzi al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, il quale, con sentenza 10034 del 3-4 dicembre 2009, declinava la giurisdizione a favore della Commissione tributaria p rovinciale di Taranto.

La decisione evidenziava la natura tributaria del contributo per il [OSCURATO:PERSONA], da cui l’attribuzione alla relativa giurisdizione della controversia.

2. Riassunto tempestivamente il giudizio con ricorso notificato in data 30 gennaio 2010, la Commissione provinciale, con sentenza n. 892 del 12 ottobre 2021, dichiarava, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario A sostegno della declinatoria il giudice tributario evidenziava che l’art. 24, commi 1 e 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione sulle controversie in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.3.

Operata nuova riassunzione con atto depositato il 7 luglio 2022, il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, con ordinanza 11 ottobre 2022 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, prospettando, secondo quanto già affermato dalla pregressa decisione n. 10034/2009, la giurisdizione tributaria.

4. Nessuna delle parti si è costituita.

5. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, disponendo la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità del regolamento d’ufficio proposto dal Tribunale di Taranto.

1.1. Va dato atto che, a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Taranto (con sentenza n. 10034/2009), la Commissione tributaria provinciale di Taranto, davanti alla quale la causa era stata riassunta,anziché sollevare con ordinanza la questione di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite ex art. 59, comma 3, legge n. 69/2009, ha, in esito al giudizio, declinato con sentenza (n. 892/2021) la propria giurisdizione in favore del primo giudice, sicché è stato quest’ultimo, a fronte del conflitto reale negativo, ad operare la rimessione alle Sezioni Unite.

1.2. Tale peculiarità della vicenda non osta alla proposizione del regolamento d’ufficio (v. per analoga vicenda Sez.

U, n. 11221 del 24/04/2019).

L’art. 59, comma 3, legge n. 69/2009, infatti, attribuisce algiudice davanti al quale la causa è tempestivamente riassunta il potere di sollevare d'ufficio il conflitto davanti alle S ezioni U nite della Corte di cassazione fino alla prima udienza fissata per latrattazione del merito ove sia mancata una pronuncia delle Sezioni Unite nel processo sulla questione di giurisdizione, senza che, nella lettera della norma, assuma rilievo la circostanza che il medesimo avesse già declinato la propria giurisdizione e che la causa, con statuizione irrituale, fosse a lui stata nuovamente rimessa per la successiva determinazione del giudice cui era stata precedentemente devoluta.

1.3. Né tale soluzione si pone in attrito con la funzione della norma.

Depone in tal senso l’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., secondo il quale i conflitti positivi e negativi di giurisdizione «possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione».

Costituisce, infatti, principio consolidato che nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo (o, più in generale, il giudice speciale) abbiano entrambi negato, con sentenza, la propria giurisdizione sulla medesima controversia, si è in presenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc.civ. può essere denunciato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato (Sez.

U, n. 16883 del 05/07/2013; Sez.

U. n. 8246 del 30/03/2017; Sez.

U, n. 1919 del 28/01/2021).

Se, dunque, le parti possono denunciare, in ogni tempo, il conflitto reale negativo o positivo, si deve ritenere, a maggior ragione, che anche il giudice ad quem(a seguito della seconda declinatoria), il quale non è neppure vincolato dal giudicato eventualmente formatosi sulla prima statuizione,possa sollevare la questione, purché, peraltro, come avvenuto nel caso di specie, siano rispettate le cadenze procedimentali previste dall’art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, posto che, diversamente, deve ritenersi consumato il relativo potere.

2. Ciò premesso, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.3.

Come emerge dall’ordinanza di rimessione–nonché dalla stessa sentenza della Commissione tributaria provinciale -l a controversia ha ad oggetto la riscossione di contributi per il [OSCURATO:PERSONA], la cui natura tributaria è pacificamente riconosciuta sin dalla sentenza n. 2 del 1995 della Corte costituzionale, che ha in essi ravvisato la ricorrenza dei due elementi essenziali, costituiti, da un lato, dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e, dall’altro, dalla destinazione del relativo gettito allacopertura di spese pubbliche.

3.1. In termini più specifici, poi, le Sezioni Unite hanno ricondotto esplicitamente il contributo per il SSN, quale sovraimposta Irpef, alle imposte dirette (v.

Sez.

U, n. 123 del 09/01/2007; Sez.

U, n. 2871 del 06/02/2009; Sez.

U, n. 1987 del 13/02/2012; Cass. n. 14997 del 08/06/2018; Sez.

U, n. 11221 del 24/04/2019 ; v. anche Sez.

U, n. 32121 del 31/10/2022 in motivazione), dunque all’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12 legge 28 dicembre 2001, n. 448, applicabile ratione temporis, norma che, peraltro, esplicitamente prevede «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.... e ilcontributo per il Servizio sanitario nazionale».

4. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attivitàdifensiva.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la giurisdizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 / 0 3 / 202 3 ha pronunciato la seguente ordinanza sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 24060 /20 22 R.G. , tra la sentenza n. 10034 del 03-04 dicembre 2009 del [OSCURATO:PERSONA] e la n. 893 del 12 ottobre 2021 della [OSCURATO:PERSONA] sezione 2, sollevato d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2022 (r.g. n. 4987/2022) nel procedimento vertentetra [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente non costituitasi in questa sede – e INPS –resistente non costituito in questa sede – e [OSCURATO:PERSONA] –resistente non costituito in questa sede – Oggetto: Conflitto negativodi giurisdizione – impugnazione di cartella di pagamento per contributi al [OSCURATO:PERSONA] –giurisdizione del giudice tributario e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario disponendo la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la cartella esattoriale emessa dall’INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi al [OSCURATO:PERSONA], e delle relative sanzioni, maturati per gli anni dal 1993 al 1997, proponendo opposizione innanzi al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, il quale, con sentenza 10034 del 3-4 dicembre 2009, declinava la giurisdizione a favore della Commissione tributaria p rovinciale di Taranto. La decisione evidenziava la natura tributaria del contributo per il [OSCURATO:PERSONA], da cui l’attribuzione alla relativa giurisdizione della controversia. 2. Riassunto tempestivamente il giudizio con ricorso notificato in data 30 gennaio 2010, la Commissione provinciale, con sentenza n. 892 del 12 ottobre 2021, dichiarava, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario A sostegno della declinatoria il giudice tributario evidenziava che l’art. 24, commi 1 e 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la giurisdizione sulle controversie in materia di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.3. Operata nuova riassunzione con atto depositato il 7 luglio 2022, il Tribunale di Taranto, sezione lavoro, con ordinanza 11 ottobre 2022 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, prospettando, secondo quanto già affermato dalla pregressa decisione n. 10034/2009, la giurisdizione tributaria. 4. Nessuna delle parti si è costituita. 5. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, disponendo la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità del regolamento d’ufficio proposto dal Tribunale di Taranto. 1.1. Va dato atto che, a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Taranto (con sentenza n. 10034/2009), la Commissione tributaria provinciale di Taranto, davanti alla quale la causa era stata riassunta,anziché sollevare con ordinanza la questione di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite ex art. 59, comma 3, legge n. 69/2009, ha, in esito al giudizio, declinato con sentenza (n. 892/2021) la propria giurisdizione in favore del primo giudice, sicché è stato quest’ultimo, a fronte del conflitto reale negativo, ad operare la rimessione alle Sezioni Unite. 1.2. Tale peculiarità della vicenda non osta alla proposizione del regolamento d’ufficio (v. per analoga vicenda Sez. U, n. 11221 del 24/04/2019). L’art. 59, comma 3, legge n. 69/2009, infatti, attribuisce algiudice davanti al quale la causa è tempestivamente riassunta il potere di sollevare d'ufficio il conflitto davanti alle S ezioni U nite della Corte di cassazione fino alla prima udienza fissata per latrattazione del merito ove sia mancata una pronuncia delle Sezioni Unite nel processo sulla questione di giurisdizione, senza che, nella lettera della norma, assuma rilievo la circostanza che il medesimo avesse già declinato la propria giurisdizione e che la causa, con statuizione irrituale, fosse a lui stata nuovamente rimessa per la successiva determinazione del giudice cui era stata precedentemente devoluta. 1.3. Né tale soluzione si pone in attrito con la funzione della norma. Depone in tal senso l’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., secondo il quale i conflitti positivi e negativi di giurisdizione «possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione». Costituisce, infatti, principio consolidato che nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo (o, più in generale, il giudice speciale) abbiano entrambi negato, con sentenza, la propria giurisdizione sulla medesima controversia, si è in presenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc.civ. può essere denunciato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato (Sez. U, n. 16883 del 05/07/2013; Sez. U. n. 8246 del 30/03/2017; Sez. U, n. 1919 del 28/01/2021). Se, dunque, le parti possono denunciare, in ogni tempo, il conflitto reale negativo o positivo, si deve ritenere, a maggior ragione, che anche il giudice ad quem(a seguito della seconda declinatoria), il quale non è neppure vincolato dal giudicato eventualmente formatosi sulla prima statuizione,possa sollevare la questione, purché, peraltro, come avvenuto nel caso di specie, siano rispettate le cadenze procedimentali previste dall’art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, posto che, diversamente, deve ritenersi consumato il relativo potere. 2. Ciò premesso, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.3. Come emerge dall’ordinanza di rimessione–nonché dalla stessa sentenza della Commissione tributaria provinciale -l a controversia ha ad oggetto la riscossione di contributi per il [OSCURATO:PERSONA], la cui natura tributaria è pacificamente riconosciuta sin dalla sentenza n. 2 del 1995 della Corte costituzionale, che ha in essi ravvisato la ricorrenza dei due elementi essenziali, costituiti, da un lato, dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e, dall’altro, dalla destinazione del relativo gettito allacopertura di spese pubbliche. 3.1. In termini più specifici, poi, le Sezioni Unite hanno ricondotto esplicitamente il contributo per il SSN, quale sovraimposta Irpef, alle imposte dirette (v. Sez. U, n. 123 del 09/01/2007; Sez. U, n. 2871 del 06/02/2009; Sez. U, n. 1987 del 13/02/2012; Cass. n. 14997 del 08/06/2018; Sez. U, n. 11221 del 24/04/2019 ; v. anche Sez. U, n. 32121 del 31/10/2022 in motivazione), dunque all’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12 legge 28 dicembre 2001, n. 448, applicabile ratione temporis, norma che, peraltro, esplicitamente prevede «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.... e ilcontributo per il Servizio sanitario nazionale». 4. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attivitàdifensiva. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la giurisdizione
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