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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 1974

Cassazione n. 18037/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1974 avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 06/06/2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 25/02/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificate le condotte contestate ai capi 5), 6) - limitatamente alla cessione effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] -, 36), 37), 38), 39) e 40) dell'imputazione e, riconosciuta la continuazione tra i reati e tra questi e quelli oggetto della sentenza n. 340/2017 emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Milano in data 17/01/2017, condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 5.600,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Espone che il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità era costituito in prevalenza da intercettazioni telefoniche oltre che dalle sommarie informazioni testimoniali rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la relativa valutazione della Corte di appello era sorretta da motivazione carente e contraddittoria; in particolare, argomenta che: quanto al reato contestato al capo 6) la conversazione telefonica del 12.12.2016 era un dato insufficiente perché non dava conto dell'intervenuto accordo tra le parti per la cessione della cocaina ma solo di un ipotetico appuntamento tra l'imputato e l'interlocutore; con riferimento ai reati contestati ai capì 6) e 37) era stata in maniera illogica disattesa la richiesta della difesa di assordimento del fatto in quello di detenzione accertato il 13.12.2016, pur essendo evidente la contiguità tra le condotte; quanto al reato contestato al capo 38) la motivazione era carente perché si era ritenuto che le captazioni avessero ad oggetto lo smercio di droga solo perché i colloquianti erano dediti a tale attività illecita; con riferimento, infine, al capo 40) la motivazione era carente e basata su illazioni quanto alla possibilità di ritenere che i dialoghi captati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero ad oggetto lo scambio di stupefacente, perché dava rilievo al contesto criminale in cui le captazioni erano maturate.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.

2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le risultanze probatorie, costituite dal contenuto di intercettazioni telefoniche, comprovano i contestati episodi di vendita di sostanza stupefacente da parte dell'imputato; in particolare, quanto ai reati contestati ai capi 6) e 37) ha evidenziato anche che, oltre alle conversazioni telefoniche di contenuto non equivoco risultavano anche le convergenti dichiarazioni dagli acquirenti dello stupefacente; con riferimento al reato di cui al capo 38), la Corte di appello ha ricostruito la condotta in aderenza al dato probatorio, evidenziando che il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate dava atto che l'imputato, avvisato da un intermediario (Pecoriello) dell'arrivo di un acquirente, forniva la propria disponibilità all'incontro, incontro che effettivamente avveniva; con riferimento al reato di cui al capo 40), i Giudici di appello hanno richiamato il chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche e rimarcato che l'intermediario (Pecoriello) indirizza l'acquirente che lo ha contattato, verso l'abitazione dell'imputato, dandogli indicazioni stradali utili, per perfezionare la compravendita di stupefacente, a seguito di incontro effettivamente avvenuto.

Nè coglie nel segno la doglianza avente ad oggetto il mancato assorbimento dei reati di cui ai capi 6 e 37) nel reato di detenzione illecita di stupefacente ci cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 17.1.2017.

Va ricordato che costituisce ius receptum che l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi A concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez.3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 05/03/2020, Rv. 278418 - 01- 01; Sez 4, n. 109 del 28/11/2018, dep.03/01/2019, Rv.275075 - 01; Sez.3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421).

E perché possa escludersi il concorso formale, occorre la presenza di più circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che vi sia identità spazio- temporale tra le condotte e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.Ne consegue che qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico e cronologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e, dunque, reati distinti, eventualmente unificabili per continuazione, se commessi dagli stessi soggetti in concorso tra loro ed in presenza di un disegno criminoso unitario (Sez.3, n.8163 del 26/11/2009, dep.02/03/2010, Rv.246211; Sez.3,n.7404 del 15/01/2015, Rv.262421).

Nella specie, i Giudici di appello, nel disattendere la richiesta di assorbimento, hanno fatto buon governo del suesposto principio di diritto, confermando la valutazione del primo giudice ed evidenziando, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, che le condotte erano del tutto autonome tra di loro ed avevano ad oggetto sostanze stupefacenti diverse (cfr pag 11 della sentenza impugnata); il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, propone anche in questo caso rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1974 avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 06/06/2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 25/02/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificate le condotte contestate ai capi 5), 6) - limitatamente alla cessione effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] -, 36), 37), 38), 39) e 40) dell'imputazione e, riconosciuta la continuazione tra i reati e tra questi e quelli oggetto della sentenza n. 340/2017 emessa ex art. 444 cod.proc.pen. dal Tribunale di Milano in data 17/01/2017, condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 5.600,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Espone che il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità era costituito in prevalenza da intercettazioni telefoniche oltre che dalle sommarie informazioni testimoniali rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la relativa valutazione della Corte di appello era sorretta da motivazione carente e contraddittoria; in particolare, argomenta che: quanto al reato contestato al capo 6) la conversazione telefonica del 12.12.2016 era un dato insufficiente perché non dava conto dell'intervenuto accordo tra le parti per la cessione della cocaina ma solo di un ipotetico appuntamento tra l'imputato e l'interlocutore; con riferimento ai reati contestati ai capì 6) e 37) era stata in maniera illogica disattesa la richiesta della difesa di assordimento del fatto in quello di detenzione accertato il 13.12.2016, pur essendo evidente la contiguità tra le condotte; quanto al reato contestato al capo 38) la motivazione era carente perché si era ritenuto che le captazioni avessero ad oggetto lo smercio di droga solo perché i colloquianti erano dediti a tale attività illecita; con riferimento, infine, al capo 40) la motivazione era carente e basata su illazioni quanto alla possibilità di ritenere che i dialoghi captati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero ad oggetto lo scambio di stupefacente, perché dava rilievo al contesto criminale in cui le captazioni erano maturate. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le risultanze probatorie, costituite dal contenuto di intercettazioni telefoniche, comprovano i contestati episodi di vendita di sostanza stupefacente da parte dell'imputato; in particolare, quanto ai reati contestati ai capi 6) e 37) ha evidenziato anche che, oltre alle conversazioni telefoniche di contenuto non equivoco risultavano anche le convergenti dichiarazioni dagli acquirenti dello stupefacente; con riferimento al reato di cui al capo 38), la Corte di appello ha ricostruito la condotta in aderenza al dato probatorio, evidenziando che il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate dava atto che l'imputato, avvisato da un intermediario (Pecoriello) dell'arrivo di un acquirente, forniva la propria disponibilità all'incontro, incontro che effettivamente avveniva; con riferimento al reato di cui al capo 40), i Giudici di appello hanno richiamato il chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche e rimarcato che l'intermediario (Pecoriello) indirizza l'acquirente che lo ha contattato, verso l'abitazione dell'imputato, dandogli indicazioni stradali utili, per perfezionare la compravendita di stupefacente, a seguito di incontro effettivamente avvenuto. Nè coglie nel segno la doglianza avente ad oggetto il mancato assorbimento dei reati di cui ai capi 6 e 37) nel reato di detenzione illecita di stupefacente ci cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 17.1.2017. Va ricordato che costituisce ius receptum che l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi A concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez.3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 05/03/2020, Rv. 278418 - 01- 01; Sez 4, n. 109 del 28/11/2018, dep.03/01/2019, Rv.275075 - 01; Sez.3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421). E perché possa escludersi il concorso formale, occorre la presenza di più circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che vi sia identità spazio- temporale tra le condotte e, cioè, si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.Ne consegue che qualora le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico e cronologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e, dunque, reati distinti, eventualmente unificabili per continuazione, se commessi dagli stessi soggetti in concorso tra loro ed in presenza di un disegno criminoso unitario (Sez.3, n.8163 del 26/11/2009, dep.02/03/2010, Rv.246211; Sez.3,n.7404 del 15/01/2015, Rv.262421). Nella specie, i Giudici di appello, nel disattendere la richiesta di assorbimento, hanno fatto buon governo del suesposto principio di diritto, confermando la valutazione del primo giudice ed evidenziando, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, che le condotte erano del tutto autonome tra di loro ed avevano ad oggetto sostanze stupefacenti diverse (cfr pag 11 della sentenza impugnata); il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, propone anche in questo caso rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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