CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 21547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1517/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Russo - Relatore - R.G.N. 8792/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21547/2025 Roma, lì, 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre quest’ultimo per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando connesse censure di violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse. L’esecuzione della pena detentiva risulta infatti cessata il 10 dicembre 2024, come da posizione giuridica in atti. 2. Alla declaratoria d’inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni